Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19160 del 16/12/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 19160 Anno 2017
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ESPOSITO ALDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
STRICCA PAOLO N. IL 25/04/1959
avverso l’ordinanza n. 454/2015 TRIB. SORVEGLIANZA di
TRIESTE, del 29/09/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO ESPOSITO;

Data Udienza: 16/12/2016

RILEVATO IN FATTO

Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Trieste rigettava la
richiesta di concessione del beneficio penitenziario della semilibertà presentata
da Stricca Paolo.
Avverso tale ordinanza lo Stricca, a mezzo del suo difensore, ricorreva per
Cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione
alla ritenuta sussistenza dei presupposti per la concessione del beneficio

un percorso motivazionale contraddittorio e manifestamente illogico, che non
teneva conto del comportamento carcerario tenuto dal condannato durante la
detenzione patita.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato.
Deve, in proposito, rilevarsi che il controllo affidato al giudice di legittimità è
esteso, oltre che all’inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e
processuale, ai vizi della motivazione, nel cui ambito devono ricondursi tutti i
casi in cui la motivazione risulti priva dei requisiti minimi di coerenza,
completezza e di logicità, al punto da risultare meramente apparente, ovvero
assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice
di merito, ovvero fondata su percorsi argomentativi talmente scoordinati e
carenti dei necessari passaggi valutativi da fare rimanere oscure le ragioni che
hanno giustificato la decisione.
Alla luce di tali parametri ermeneutici, questa Corte osserva che il ricorso,
pur denunciando formalmente il vizio di violazione di legge, non individua singoli
aspetti del provvedimento da sottoporre a censura, ma tende in realtà a
provocare una nuova e non consentita valutazione del merito dei presupposti per
la concessione della misura alternativa della semilibertà, correttamente vagliati
dal Tribunale di sorveglianza.
Il Tribunale, peraltro, ha correttamente valutato gli elementi risultanti agli
atti, con una motivazione congrua e priva di erronea applicazione della legge
penale e processuale, richiamando una serie di elementi sfavorevoli alla
posizione del condannato quali i numerosi precedenti penali, l’inidoneità
dell’attività lavorativa prospettata a salvaguardare le esigenze rieducative e di
controllo (la presenza di pregiudicati sul posto di lavoro, la necessità di spostarsi
altrove per l’esecuzione di alcune mansioni, ecc.).

2

penitenziario invocato, che erano stati valutati dal Tribunale di sorveglianza con

Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e,
non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle
ammende, determinabile in 2.000,00 euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di 2.000,00 euro alla Cassa delle
ammende.
Così deciso il 16 dicembre 2016.

q

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA