Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1916 del 20/12/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 1916 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: MARINELLI FELICETTA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
OSTROWSKY VINCENZO N. IL 11/11/1971
nei confronti di:
MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE
avverso l’ordinanza n. 15/2010 CORTE APPELLO di ANCONA, del
16/11/2010
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;
lette /~ite le conclusioni del PG Dott. Gitr
14

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Uditi difensor Avv.;

Pi

Data Udienza: 20/12/2013

(zRitenuto in fatto

La Corte di Appello di Ancona, con ordinanza resa
all’udienza camerale del giorno 24.11.2010 accoglieva
l’istanza di riparazione
presentata da Ostrowsky
Vincenzo per ingiusta detenzione
sofferta dal
15.10.2005
fino
al
17.11.2006
in
carcere
e
successivamente agli arresti domiciliari fino al
25.07.2007 perché sospettato del reati di cui agli
articoli 74 e 73 d.PR. 309/90, reati da cui veniva
assolto con sentenza del G.U.P. presso il Tribunale
di Ancona del 28.02.2008, divenuta irrevocabile.
La Corte territoriale gli liquidava la somma
complessiva di euro 32.000. La Corte, nel calcolare
la somma dovuta, considerava un periodo complessivo
di detenzione carceraria pari a 32 giorni e procedeva
inoltre ad una valutazione prudenziale, ritenendo
l’istante soggetto con precedente penale.
Ostrowsky Vincenzo, a mezzo del suo difensore,
proponeva quindi ricorso per cassazione avverso
l’ordinanza della Corte di appello di Ancona e
concludeva chiedendone l’annullamento.
la difesa censurava l’ordinanza impugnata per
violazione di legge e vizio di motivazione,
evidenziando che il periodo trascorso in carcere era
di un anno e 32 giorni e non già di soli giorni 32
come indicato nel provvedimento impugnato..

Considerato in diritto

Il ricorso è fondato.
Dall’ordinanza
impugnata,
infatti,
risulta
che
effettivamente dal 15.10.2005 era iniziata
l’esecuzione in carcere dell’ordinanza di custodia
cautelare che, essendosi protratta fino al
17.11.2006, aveva avuto una durata di un anno e 32
giorni e non già di soli giorni 31 come indicato nel
provvedimento impugnato.
Risulta quindi accertato che la somma liquidata è
inferiore a quella effettivamente dovuta per l’errato
calcolo della durata della custodia in carcere.
L’ordinanza impugnata deve essere pertanto annullata
con rinvio alla Corte di appello di Ancona per nuovo
esame.
PQM
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo
esame alla Corte di appello di Ancona.

Pi

Così deciso ii Roma il 20.12.2013

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