Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19159 del 29/03/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 19159 Anno 2018
Presidente: DI NICOLA VITO
Relatore: GALTERIO DONATELLA

SENTENZA

sul ricorso proposto da
FUSARO GIUSEPPE, nato a Corigliano Calabro il 23.11.1955

avverso la sentenza in data 18.5.2017 della Corte di Appello di Catanzaro
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Paola Filippi, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del
ricorso

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza in data 18.5.2017 la Corte di Appello di Catanzaro ha
confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Castrovillari di un mese di
arresto ed €12.5000 di ammenda nei confronti di Giusepe Fusaro, ritenuto
responsabile dei reati di cui agli artt. 44 lett. b), 93,94, 71 e 72 per aver
realizzato, in assenza del permesso di costruire e delle necessarie autorizzazioni,
una scala in cemento armato di 18 gradini addossata alla parete esterna del
fabbricato preesistente ubicato in zona dichiarata sismica senza preventiva
denuncia allo sportello unico.

Data Udienza: 29/03/2018

Avverso il suddetto provvedimento l’imputato ha proposto, per il tramite del
proprio difensore, ricorso per cassazione articolando un unico motivo con il quale
deduce, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all’art.131 bis c.p., il
diniego della causa di non punibilità alla luce del luogo dell’abuso, realizzato in
una zona agricola, della mancata creazione di nuova volumetria essendo stato il
manufatto realizzato in sostituzione di una preesistente scala in ferro e della sua
non incidenza sul contesto paesaggistico. Deduce che l’applicabilità dell’art. 131bis c.p. non è in contrasto con il reato continuato dovendo il giudice soppesare

modalità della condotta e dell’esiguità del danno. Eccepisce in subordine
l’intervenuta prescrizione del reato per essere il relativo termine decorso
successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso deve ritenersi inammissibile per la manifesta infondatezza delle
doglianze svolte.
Come è noto, la speciale causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen.
applicabile, ai sensi del comma 1, ai soli reati per i quali è prevista una pena
detentiva non superiore, nel massimo, a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria,
sola o congiunta alla predetta, è configurabile in presenza di un duplice
condizione essendo richiesta, congiuntamente e non alternativamente, come si
desume dal tenore letterale del citato articolo, la particolare tenuità dell’offesa e
la non abitualità del comportamento. Il primo dei due requisiti richiede, a sua
volta, la specifica valutazione della modalità della condotta e dell’esiguità del
danno o del pericolo, da valutarsi sulla base dei criteri indicati dall’art. 133 c.p.,
cui segue in caso di vaglio positivo e dunque nella sola ipotesi in cui si sia
ritenuta la speciale tenuità dell’offesa, la verifica della non abitualità del
comportamento che il legislatore, con previsione piuttosto ambigua, esclude nel
caso in cui l’autore del reato sia stato dichiarato delinquente abituale,
professionale o per tendenza, ovvero abbia commesso più reati della stessa
indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato sia di particolare
tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte
plurime, abituali e reiterate.
Nella specie è il secondo elemento ad essere stato ritenuto carente.
Correttamente la Corte di merito ha ritenuto, in conformità al prevalente
indirizzo interpretativo seguito da questa Corte, che la causa di esclusione della
punibilità non possa essere applicata, ai sensi del terzo comma dell’art.131-bis,
in presenza di più reati legati dal vincolo della continuazione, in quanto anche il
reato continuato configura un’ipotesi di ” comportamento abituale”, ostativa al
2

l’incidenza della continuazione con riferimento ai due indici requisiti della

riconoscimento del beneficio essendo la reiterazione di condotte penalmente
rilevanti il segno di una devianza non occasionale (Sez. 3, n. 43816 del
01/07/2015 – dep. 30/10/2015, Amodeo, Rv. 265084; Sez. 2, n. 1 del
15/11/2016 – dep. 02/01/2017, Cattaneo, Rv. 268970; Sez. 2, n. 28341 del
05/04/2017 – dep. 07/06/2017, Modou, Rv. 271001).
Ed invero proprio una lettura non superficiale del disposto dell’art. 131 bis,
co. 3 c.p. non consente di applicare al caso in esame la causa di non punibilità
della particolare tenuità del fatto, posto che la menzionata disposizione

abbia commesso più reati della stessa indole, anche nell’ipotesi in cui ciascun
fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità. Nulla autorizza a
ritenere che, con tale previsione, il legislatore abbia voluto riferirsi solo ai casi in
cui l’autore del reato sia gravato da precedenti penali specifici, posto che
altrimenti si sarebbe espresso in termini di recidiva specifica, apparendo, invece,
logicamente coerente dedurre dalla menzionata disposizione normativa che,
quando il soggetto agente abbia violato più volte la stessa o più disposizioni
penali sorrette dalla medesima ratio punendi, egli non possa avvantaggiarsi della
menzionata causa di non punibilità, in quanto, in tale evenienza, è la stessa
norma a considerare il “fatto”, secondo una valutazione complessiva in cui perde
rilevanza l’eventuale particolare tenuità dei singoli segmenti in cui esso si
articola, connotato, nella sua dimensione “plurima”, da una gravità tale da non
potere essere considerato di particolare tenuità. Di ciò si trae, peraltro, conferma
dalla relazione illustrativa al d.lgs. 28/2015 la quale, dopo aver premesso che il
terzo comma dell’art.131-bis

“descrive soltanto alcune ipotesi in cui il

comportamento non può essere considerato non abituale, ampliando quindi il
concetto di ‘abitualità’, entro il quale potranno collocarsi altre condotte ostative
alla declaratoria di non punibilità”,

espressamente rileva, in relazione alla

previsione contemplante l’ipotesi che “l’autore abbia commesso reati della stessa
indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare
tenuità”, che “non vi è, nel testo, alcun indizio che consenta di ritenere,
considerati i termini utilizzati, che l’indicazione di abitualità presupponga un
pregresso accertamento in sede giudiziaria ed, anzi, sembra proprio che possa
pervenirsi alla soluzione diametralmente opposta, con la conseguenza che
possono essere oggetto di valutazione anche condotte prese in considerazione
nell’ambito del medesimo procedimento, il che amplia ulteriormente il numero di
casi in cui il comportamento può ritenersi abituale, considerata anche la
ridondanza dell’ulteriore richiamo alle ‘condotte plurime, abituali e reiterate”.
Vero è che si registrano in seno a questa Corte talune pronunce
parzialmente difformi, nelle quali si afferma che, ai fini della configurabilità della
causa di esclusione della punibilità della particolare tenuità del fatto, non osta la

3

normativa esclude, tra l’altro, di poter riconoscere siffatta causa in favore di chi

presenza di più reati legati dal vincolo della continuazione, qualora questi
riguardano azioni commesse nelle medesime circostanze di tempo e di luogo,
incompatibili con l’abitualità presa in considerazione in negativo dall’art. 131-bis
cod. pen. (Sez. 5, n. 5358 del 15/01/2018 – dep. 05/02/2018, Corradini, Rv.
272109; Sez. 2, n. 19932 del 29/03/2017 – dep. 26/04/2017, Di Bello, Rv.
270320). Ciò nondimeno anche in tali arresti il principio non è formulato in
termini assoluti, essendo stato lasciato aperto il varco alla peculiare ipotesi in cui
l’estemporaneità delle azioni poste in essere dal reo non possano, in ragione

commessi, essere considerati espressione del carattere seriale dell’attività
criminosa e dell’abitudine del soggetto a violare la legge. Si è, cioè, ivi dato
rilievo, sia pur nell’ambito del medesimo disegno criminoso, alla sostanziale
unicità della condotta, stante la contemporanea e non già ripetuta nel tempo
esecuzione delle distinte azioni delittuose, che, in quanto sorrette da un’unica e
circoscritta volizione criminosa, è stata ritenuta non incompatibile con il concetto
di estemporaneità dell’azione illecita rispetto alla positiva personalità del reo,
posto alla base della disciplina della causa di non punibilità, ex art 131 bis cod.
pen.. Ma anche alla luce di tale interpretazione, il principio ivi affermato non
potrebbe comunque attagliarsi al caso di specie in cui la continuazione diacronica
tra i singoli reati posti in essere in momenti distinti, si aggiunge alla pluralità
delle disposizioni di legge violate che, pur attenendo alla materia lato sensu
edilizia, evidenzia la consistenza dell’intervento abusivo commesso infrangendo
in momenti distinti le norme poste a presidio del carico urbanistico, del pericolo
sismico e delle prescrizioni tecniche in relazione all’impiego del cemento armato.
Il ricorso deve essere, in conclusione dichiarato inammissibile, con
conseguente preclusione, non essendosi formato un valido rapporto di
impugnazione, al rilievo di cause di non punibilità a norma dell’art.129 c.p..
Segue a tale esito la condanna del ricorrente, a norma dell’art.616 cod.
proc. pen., al pagamento delle spese processuali e di una somma
equitativamente liquidata in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di € 2.000 in favore della Cassa
delle Ammende.
Così deciso il 29.3.2018

dell’identità delle circostanze di luogo e di tempo in cui i reati sono stati

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA