Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19159 del 16/12/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19159 Anno 2017
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ESPOSITO ALDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CIARELLI CARMINE N. IL 24/07/1966
avverso l’ordinanza n. 20/2015 CORTE APPELLO di ROMA, del
04/02/2016
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO ESPOSITO;

Data Udienza: 16/12/2016

RITENUTO IN FATTO

Con l’ordinanza indicata in epigrafe la Corte di appello di Roma, quale
giudice dell’esecuzione, revocava l’indulto concesso a favore di Ciarelli Carmine
nella misura di anni tre di reclusione ed C. 1.300 di multa, in relazione alle
pronunzie di cui al provvedimento di cumulo della Procura generale presso la
Corte d’appello di Roma del 10/05/2013.
Avverso questa ordinanza il Ciarelli, a mezzo del proprio difensore, ricorreva

beneficio era stato concesso solo nella misura più ridotta di anni uno e mesi dieci
di reclusione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato.
Dall’esame del provvedimento di cumulo, consentito alla luce della natura
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del vizio ..pkl.eveto, va evidenziato che l’indulto, per quanto attiene alla pena
detentiva era concesso in relazione alle seguenti due condanne: a) sentenza del
G.I.P. del Tribunale di Latina del 24/05/2001, irrevocabile il 18/02/2004, nella
misura di anni uno, mesi nove e giorni ventinove; b) sentenza della Corte di
appello di Roma dell’08/05/2012, irrevocabile il 18/04/2013, nella misura di anni
uno, mesi 2 e giorni uno di reclusione.
Pertanto, correttamente era stato revocato l’indulto, per quanto attiene alle
pene detentive, nella misura complessiva massima di anni tre di reclusione.
Per queste ragioni processuali, il ricorso deve essere dichiarato
inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una
somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 2.000,00 euro, ai sensi
dell’art. 616 cod. proc. pen..

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di 2.000,00 euro alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma il 16 dicembre 2016.

per Cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto il

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