Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19159 del 11/01/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 19159 Anno 2013
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: CERVADORO MIRELLA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SCARA’ GIUSEPPE N. IL 23/06/1957
avverso l’ordinanza n. 2390/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
15/05/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA
CERVADORO;

Data Udienza: 11/01/2013

Letta la requisitoria del sostituto procuratore generale, nella persona del dr.Roberto
Aniello, la quale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato

Con sentenza del 22.2.2012 il Tribunale di Vigevano in composizione
monocratica ha ritenuto Scarà Giuseppe responsabile dei reati di truffa e
ricettazione di assegni e lo ha condannato alla pena di anni tre mesi sei di
reclusione ed E 4200,00 di multa.
Avverso la predetta sentenza, l’imputato ha proposto appello lamentando
l’eccessivo rigore del trattamento sanzionatorio, e il mancato riconoscimento delle
attenuanti generiche ala luce delle ammissioni rese e per le particolari condizioni di
vita dell’appellante, la sua marginalità sociale, le precarie condizioni economiche.
In data 15.5.2012, la Corte d’Appello di Milano dichiarava inammissibile
l’appello, per il palese difetto di specificità dei motivi, mancando ogni correlazione
critica tra le argomentate ragioni poste a fondamento della decisione impugnata, e
contenendo l’atto argomentazioni che ben potrebbero attagliarsi a qualunque
imputato che versi nelle medesime condizioni di vita.
Ricorre per cassazione, avverso tale provvedimento, l’imputato deducendo la
violazione di legge con riferimento all’art.129 c.p.p. e agli artt.581 e 591 c.p.p.
nonché la carenza e illogicità della motivazione, non risultando dal testo della
gravata ordinanza qualsivoglia motivazione in ordine alle doglianze dedotte in
appello, bensì solo un generico riferimento ad un asserito vizio di aspecificità.
“Anche le motivazioni dell’ordinanza impugnata si prestano ad essere un generico
vademecum utile per ogni ipotesi di gravame asseritamente inammissibile”, così
procedendo la Corte pone poi “un laccio al diritto di difesa ed a quello dell’oralità
del processo penale, adoperando lo strumento di vaglio preliminare in modo
opportunistico”.
Chiede pertanto l’annullamento del provvedimento impugnato.

Motivi della decisione

Osserva

Il motivo di ricorso, sotto entrambi gli aspetti della sua formulazione, oltre che
privo della specificità prescritta dall’art. 581, lett. c) in relazione all’art. 591 c.p.p.,
non contenendo alcuna spiegazione delle deduzioni specifiche contenute nell’atto
d’appello, è manifestamente infondato; il ricorso va, pertanto, dichiarato

esaustiva e corretta, nonché immune da vizi censurabili in questa sede, e la Corte ha
correttamente ritenuto l’appello inammissibile. Nell’atto di appello, la richiesta di
riduzione pena era sorretta da un richiamo del tutto generico alle condizioni di vita
e ai criteri di cui all’art.133 c.p., e la richiesta di attenuanti generiche era motivata in
relazione alla ammissione degli addebiti, alla marginalità sodale ed alle precarie
condizioni economiche dell’imputato, argomentazioni prive di ogni correlazione
critica con le ragioni poste a fondamento della decisione di primo grado, laddove il
Tribunale aveva diffusamente motivato il diniego con la gravità dei fatti e la natura

dei precedenti penali, negando rilevanza alla parziale confessione in quanto
intervenuta in una stringente situazione probatoria.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, il ricorrente che lo ha proposto deve essere condannato al
pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa
nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della
cassa delle ammende della somma di mille euro, così equitativamente fissata in
ragione dei motivi dedotti

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di mille euro alla cassa delle ammende
Co

erato, 1’11.1.2013.

La motivazione del provvedimento impugnato appare infatti congrua,

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