Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19158 del 16/12/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19158 Anno 2017
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ESPOSITO ALDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ZANETTI ANTONIO N. IL 11/10/1970
avverso l’ordinanza n. 198/2016 GIUD. SORVEGLIANZA di
TRIESTE, del 01/02/2016
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO ESPOSITO;

Data Udienza: 16/12/2016

RILEVATO IN FATTO

Col provvedimento indicato in epigrafe il Magistrato di sorveglianza di
Trieste dichiarava l’inammissibilità dell’istanza di sospensione dell’esecuzione
proposta da Zanetti Antonio ai sensi della L. n. 207 del 2003.
Avverso tale provvedimento il condannato ricorreva personalmente per
Cassazione.

Il ricorso è manifestamente infondato.
L’ordinanza impugnata risulta aver correttamente valutato l’insussistenza
dei presupposti per concedere la sospensione, con motivazione congrua,
adeguata e priva di erronea applicazione della legge penale e processuale.
A fronte delle argomentazioni prospettate lo Zanetti si limitava a dedurre
rilievi del tutto incomprensibili sotto il profilo grafico e logico.
Per queste ragioni processuali, il ricorso deve essere dichiarato
inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una
somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 2.000,00 euro, ai sensi
dell’art. 616 cod. proc. pen..

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di 2.000,00 euro alla Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma il 16 dicembre 2016.

CONSIDERATO IN DIRITTO

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