Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19158 del 13/12/2017


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 19158 Anno 2018
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: DI STASI ANTONELLA

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:
SAVIO GREGORIO, nato a Firenze il 29/04/1975
SAVIO COSIMO, nato a Firenze il 19/05/1972
HISEN BERISHA, nato in Jugoslavia il 04/04/1972

avverso la sentenza del 24/02/2017 della Corte di appello di Firenze

visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott.ssa Antonella Di Stasi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
dott. Pasquale Fimiani, che ha concluso per l’inammissibilità.

Data Udienza: 13/12/2017

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 22.10.2015, il Tribunale di Firenze, per quanto qui
rileva, dichiarava: SAVIO GREGORIO, nella qualità di committente delle opere,
responsabile del reato di cui agli artt. 44 lett. c) d.P.R. n. 380/2001 (capo A in
relazione alla realizzazione di una piscina, di una platea in cemento e di una
stalla con tetto a capanna), del reato di cui agli artt. 146, 181, comma 1 bis
d.lgs 42/2004 (capo B in relazione alla realizzazione di una piscina, di una platea

reato di cui agli artt. 93 e 95 d.P.R. n. 380/2001 (capo C in relazione alla
realizzazione di un maneggio per cavalli) e lo condannava alla pena di anni uno
mesi tre di reclusione; SAVIO COSIMO, nella qualità di proprietario e
committente delle opere, responsabile dei reati di cui agli arti. 44 lett. c) d.P.R.
n. 380/2001, 146, 181, comma 1 bis d.lgs n. 42/2004, 93 e 95 d.P.R. n.
380/2001 (capi A-B-C- in relazione alla ristrutturazione di un manufatto adibito a
stalla mediante lavori destinati a modificarne la destinazione d’uso) e lo
condannava alla pena di mesi dieci di reclusione; BERISCHA HISEN, nella qualità
di amministratore della Eurocostruzioni srl, esecutrice dei lavori, responsabile dei
reati di cui agli artt. 44 lett. c) d.P.R. n. 380/2001, 146, 181, comma 1 bis d.lgs
42/2004 (capi D ed E in relazione all’esecuzione di lavori di costruzione di una
piscina) e lo condannava alla pena di mesi nove di reclusione.
Con sentenza del 24/02/2017, la Corte di appello di Firenze, in parziale
riforma della predetta sentenza, dichiarava non doversi procedere nei confronti
di Savio Gregorio per il reato di cui al capo B limitatamente alla realizzazione di
un maneggio per cavalli per essere il reato non procedibile stante l’intervenuto
accertamento di compatibilità paesaggistica, assolveva Savio Gregorio dal reato
a lui ascritto al capo C con riferimento all’opera sopraindicata perché il fatto non
sussiste e, qualificato il reato contestato ai capi B ed E come violazione dell’art.
181 comma 1 d.lgs n. 42/2004 rideterminava la pena per Savio Gregorio in mesi
sei di arresto ed euro 32.000 di ammenda, per Savio Cosimo in mesi cinque di
arresto ed euro 30.000 di ammenda e per Berisha Hisen in mesi due di arresto
ed euro 28.000 di ammenda.

2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati,
a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi di seguito enunciati nei
limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173
comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Con il primo motivo deducono violazione di legge e vizio di motivazione, per
difetto assoluto e per travisamento della prova, in relazione all’affermazione di

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in cemento, di una stalla con tetto a capanna e di un maneggio per cavalli) e del

responsabilità di SAVIO GREGORIO per i reati di cui ai capi A e B
dell’imputazione quanto alla realizzazione della stalla e della platea in cemento
(opere di cui al punto 4 dell’imputazione).
Argomentano che il primo giudice aveva omesso di motivare in ordine alla
condanna per la realizzazione del manufatto ad uso stalla e che la Corte
territoriale erroneamente aveva rigettato il motivo di appello che denunciava la
nullità della sentenza ex artt. 125 comma 3 e 546 cod.proc.pen. sulla base della
argomentazione che l’imputato aveva esercitato pienamente la difesa anche in

parte del giudice di appello, così incorrendo nella stessa violazione di legge ed in
quella ulteriore di cui all’art. 604 cod.proc.pen.
Inoltre, la Corte territoriale riteneva erroneamente la natura non precaria
dell’opera in questione desumendola dalle modalità costruttive di struttura
montabile e, quindi, smontabile ma non smontabile agevolmente.
Quanto alla realizzazione della platea in cemento, deducono che con l’atto di
appello si richiamava l’attenzione sulla circostanza che il Tribunale avesse
confuso le immagini raffiguranti la platea con quelle contenute in altro fascicolo
fotografico (quello del 14.9.2015 in luogo di quello esatto del 23.7.2013) e che
raffiguravano tutt’altro manufatto (piscina), così travisando la prova e ritenendo
l’opera ancora in corso di esecuzione, nel mentre le esatte risultanze istruttorie
collocavano la costruzione della platea nell’anno 2005 (in particolare la perizia
espletata dal geom. Pagani nell’ambito di ATP, anni 2005-2006, Tribunale di
Firenze, le dichiarazioni rese dall’agente di PG Minardi che riconosceva l’opera
nel fascicolo fotografico del 23.7.2013, i documenti della Regione Toscana datati
18.11.2005) e consentivano di dichiarare estinto il reato per prescrizione o di
assolvere l’imputato per non aver commesso il fatto (essendo rientrato nella
disponibilità del terreno solo nell’anno 2010); la motivazione esposta dalla Corte
territoriale a confutazione del motivi di appello era meramente apparente e
basata sul travisamento della prova, sia documentale, costituita dal fascicolo
fotografico del 23.7.2013, che testimoniale con riferimento alle dichiarazioni rese
dal teste Minardi.
Con il secondo motivo deducono violazione di legge e vizio di motivazione
per mera apparenza e mancanza assoluta della stessa, in relazione
all’affermazione di responsabilità di SAVIO COSIMO per la realizzazione
dell’opera di cui al punto 2 dell’imputazione ed all’affermazione di responsabilità
di SAVIO GREGORIO e BERISCHA HISEN in relazione alle opere di cui al punto 1
dell’imputazione.
Con riferimento all’opera di cui al punto 2 dell’imputazione ( ristrutturazione
di un manufatto adibito a stalla mediante lavori diretti a modificarne la

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ordine a tale imputazione e che la sentenza poteva essere integrata sul punto da

destinazione d’uso), in ordine alla quale la Corte territoriale aveva confermato
l’affermazione di responsabilità per Savio Cosimo, argomentano che con il
motivo di appello si era dedotto che la stalla-magazzino ed il rimessaggio erano
ascrivibili a categorie omogenee e che si erano sollecitati i Giudici di appello a
valutare che dalle relazioni peritali redatte nell’interesse degli imputati emergeva
un dato tecnico relativo alle misurazione dell’opera differente da quello
individuato dai tecnici comunali per la Polizia Municipale; si evinceva, in
particolare, che l’opera esisteva già nell’anno 2004 e che solo tra il 2007 ed il

costituire oggetto di accertamento la collocazione cronologica delle opere ai fini
della pronuncia sulla intervenuta e meno estinzione dei reati.
Con riferimento all’opera di cui al punto 1 dell’imputazione (realizzazione di
una piscina e di un vano destinato a bagno) in ordine alla quale la Corte
territoriale aveva confermato l’affermazione di responsabilità per Savio Gregorio
e Berisha Hisen, argomentano che con motivo di appello si era segnalata la
presenza di dati istruttori di segno diverso circa le misure della piscina, idonee a
conferire certezza alla circostanza che l’intervento dell’anno 2011 era consistito
nella mera posa in opera della vasca in resina nel preesistente invaso, e che era
emerso in maniera incontrovertibile che i lavori in corso al momento del
sopralluogo erano consistiti nella mera sostituzione della circostante
pavimentazione in doghe in legno con nuove doghe; la corretta misurazione della
piscina, quale appariva al momento del sopralluogo, avrebbe consentito di
retrodatare i lavori al 2006, se non al 2004, e, quindi, assolvere Savio Gregorio
dalle imputazione perché egli era entrato nella disponibilità dell’area solo nel
2010 e comunque di dichiarare estinti per prescrizione il reato; anche per il
Berisha poteva essere emessa sentenza di assoluzione perché era emersa la
prova che aveva eseguito unicamente i lavori di posa in opera delle doghe in
legno.
In definitiva la motivazione della sentenza era meramente apparente e la
conferma dell’affermazione di responsabilità emessa in violazione dell’art. 157
cod.pen. e della regola di giudizio di cui all’art. 533 cod.proc.pen.
Chiedono, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata con ogni
pronuncia consequenziale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Va preliminarmente esaminata la censura afferente la nullità delle
sentenze di merito.

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2009 vi era stata un’unica immutazione, con la conseguenza che doveva

Tale censura è manifestamente infondata, secondo le argomentazioni che
seguono.
La Corte territoriale ha correttamente disatteso il motivo di appello avente
ad oggetto la nullità della sentenza di primo grado, ex artt. 125 comma 3 e 546
cod.proc.pen., per omessa motivazione in ordine alla abusività della stalla
descritto al punto 4 del capo A) dell’imputazione procedendo ad integrare sul
punto la motivazione della sentenza, affermando, quindi, anche l’abusività
dell’opera in questione, con argomentazioni congrue ed logiche ed in linea con i

Va ricordato che costituisce giurisprudenza consolidata che l’omessa
motivazione (parziale o totale) della sentenza di primo grado non rientra tra i
casi, tassativamente previsti dall’art. 604 cod. proc. pen., per i quali il giudice di
appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al
giudice di primo grado, ben potendo lo stesso provvedere, in forza dei poteri di
piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la
motivazione mancante (Sez. U, n.3287 del 27/11/2008, dep.23/01/2009,
Rv.244118;Sez 6 n.26075 del 08/06/2011, Rv.250513; Sez.3, n.19636 del
19/01/2012, Rv.252898; Sez.6, n.30059 del 05/06/2014, Rv.262397, che ha
anche precisato che il giudice di appello che, investito di pieni poteri cognitivi e
decisori, procede ad integrare la motivazione mancante della sentenza di primo
grado, non viola il principio del doppio grado di giurisdizione di cui agii artt. 6
CEDU, 2 del Protocollo addizionale n. 7 CEDU e 14 del Patto internazionale sui
diritti civili e politici, che può considerarsi soddisfatto con la previsione del
ricorso per cassazione, in quanto le modalità di esplicazione del diritto al riesame
delle decisioni di condanna possono essere limitate alla proposizione delle
questioni di diritto) .
2. Le censure ulteriori, afferenti tutte il vizio di motivazione della sentenza
impugnata, esposte attraverso entrambi i motivi di ricorso sono inammissibili.
2.1. Va ricordato che secondo il costante insegnamento di questa Corte
Suprema (per tutte, Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, dep. 02/07/1997,
Dessimone e altri, Rv. 207944), l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo
della decisione ha un orizzonte circoscritto, perché il sindacato demandato al
giudice di legittimità è limitato a riscontrare l’esistenza di un logico apparato
argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di
verificare l’intrinseca adeguatezza e congruità delle argomentazioni di cui il
giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento.
Dai poteri della Corte Suprema esula, quindi, ogni “rilettura” degli elementi
di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, la cui valutazione è, in via
esclusiva, riservata al giudice di merito. In particolare, non può integrare il vizio
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principi di diritti affermati da questa Suprema Corte in subiecta materia.

di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più
adeguata, valutazione delle risultanze processuali perché, appunto, la Corte
Suprema non può sovrapporre una propria valutazione delle risultanze
processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma invece può, e deve,
saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione: ciò, in
quanto nel momento del controllo della motivazione, il giudice di legittimità non
deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei
fatti, ne’ deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se la

comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (Sez. 4, n.
4842 del 02/12/2003, dep. 06/02/2004, Elia ed altri, Rv. 229369).
Né la novella codicistica introdotta con la legge n. 46/2006, ammettendo
l’indagine extratestuale per la rilevazione dell’illogicità manifesta e della
contraddittorietà della motivazione, ha modificato la natura del sindacato della
Corte Suprema, il cui controllo rimane limitato alla struttura del discorso
giustificativo del provvedimento impugnato e non può comportare una diversa
lettura del materiale probatorio, anche se astrattamente plausibile, sicché anche
dopo la legge 46/2006 occorre invece che gli elementi probatori indicati in
ricorso (ignorati, inesistenti o travisati, non solo diversamente valutati) siano per
sé decisivi in quanto dotati di una intrinseca forza esplicativa tale da vanificare
l’intero ragionamento del giudice del merito (Sez. 3, n. 37006 del 27/09/2006,
Piras, Rv. 235508).
La decisività deve essere oggetto di specifica e non assertiva deduzione
della parte, in esito al confronto con tutta la motivazione della decisione
impugnata, pena l’immediata ‘contaminazione’ del rilievo in termini di preclusa
censura di merito.
E’ stato, infatti, osservato che la novella dell’art. 606, comma primo lett. e),
cod. proc. pen. ad opera della L. n. 46 del 2006 consente che per la deduzione
dei vizi della motivazione il ricorrente faccia riferimento come termine di
comparazione anche ad atti del processo a contenuto probatorio, ed introduce
così un nuovo vizio definibile come “travisamento della prova”, per utilizzazione
di un’informazione inesistente o per omissione della valutazione di una prova,
entrambe le forme accomunate dalla necessità che il dato probatorio, travisato o
omesso, abbia il carattere della decisività nell’ambito dell’apparato motivazionale
sottoposto a critica, restando estranei al sindacato della Corte di cassazione i
rilievi in merito al significato della prova ed alla sua capacità dimostrativa e fermi
restando il limite del devolutum in caso di cosiddetto “doppia conforme” e
l’intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (Sez. 1,

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giustificazione contenuta nella sentenza impugnata sia compatibile con il senso

24667/2007 Rv. 237207, ricorrente Musumeci, Sez.2, n.19848 del 24/05/2006,
Sez.5,n.36764 del 24/05/2006).
Il vizio di travisamento della prova è, dunque, configurabile quando si
introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel
processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della
pronuncia (così, per tutte, Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv.
257499), ed è ravvisabile ed efficace solo se l’errore accertato sia idoneo a
disarticolare l’intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione

tante, Sez. 6, 5146 del 16/01/2014, Del Gaudio, Rv. 258774, e Sez. 1, n. 24667
del 15/06/2007, Rv. 237207).
Inoltre, è necessario perché si possa fare utile applicazione della predetta
disposizione che: sia specificamente indicato l’atto del processo dal quale
risulterebbe in tesi il vizio motivazionale; sia individuato l’elemento fattuale o il
dato probatorio emergente da tale atto e incompatibile con la ricostruzione
propria della decisione impugnata; sia fornita la prova della corrispondenza al
vero di tale elemento o dato; vengano indicate le ragioni per le quali tale dato,
non tenuto presente dal giudice, risulti decisivo per la tenuta logica della
motivazione già adottata, sia cioè tale da mettere in crisi, disarticolandolo,
l’intero impianto argomentativo sottoposto ad esame (Sez.1, n.6112 del
22/01/2009, Rv.243225; Sez.6, n.10951 del 15/03/2006, Rv.233711; Sez.6,
n.14054 del 24/03/2006, Rv.233454).
L’accesso agli atti del processo, in particolare, non è indiscriminato, ma
veicolato dall’atto di impugnazione che deve indicare “specificamente” quali siano
gli atti ritenuti rilevanti al fine di consentire il controllo della motivazione del
provvedimento impugnato, indicazione che potrà assumere le forme più diverse
(integrale riproduzione nel testo del ricorso, allegazione in copia, individuazione
precisa della collocazione dell’atto nel fascicolo processuale di merito ecc.), ma
sempre tali da non costringere la Corte di cassazione ad un lettura totale degli
atti comunque esclusa dal preciso disposto della norma, tanto che la relativa
richiesta con i motivi di ricorso deve ritenersi sanzionata dall’art. 581
cod.proc.pen., comma 1, lett. c), e art. 591 cod.proc.pen.( Sez.3, n.12014 del
06/02/2007, Rv.236223 , Sez.2, n. 31980, del 14/06/2006, Rv. 234929).
2.2. Nella specie, i ricorrenti, attraverso una formale denuncia di vizio di
motivazione, richiedono sostanzialmente una rivisitazione, non consentita in
questa sede, delle risultanze processuali.
Nei motivi in esame, in sostanza, si espongono censure le quali si risolvono
in una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione
impugnata, sulla base di diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti,
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per la essenziale forza dimostrativa del dato distorto o pretermesso (cfr., tra le

senza individuare vizi di logicità, ricostruzione e valutazione, quindi, precluse in
sede di giudizio di cassazione (cfr. Sez. 1, 16.11.2006, n. 42369, De Vita, rv.
235507; sez. 6, 3.10.2006, n. 36546, Bruzzese, Rv. 235510; Sez. 3, 27.9.2006,
n. 37006, Piras, rv. 235508). Né, quanto al dedotto travisamento della prova,
documentale e orale, i ricorrenti hanno adempiuto all’onere di allegazione a loro
carico, essendosi limitati solo ad indicare gli elementi istruttori che sarebbero
stati travisati senza integrale riproduzione nel testo del ricorso o allegazione in
copia o individuazione precisa della collocazione degli atti nel fascicolo

3. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi.
4. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non
ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
(Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al
pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della
sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.
5. L’inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un
valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e
dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod.proc.pen., ivi
compresa la prescrizione (Sez.U. n. 12602 del 25.3.2016, Ricci; Sez.2, n. 28848
del 08/05/2013, Rv.256463; Sez.U,n.23428 del 22/03/2005, Rv.231164; Sez. 4
n. 18641, 22 aprile 2004).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa
delle Ammende.
Così deciso il 13/12/2017

Il Consigliere estensore
Antonella
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Il Presidente

processuale di merito.

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