Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19157 del 19/04/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 19157 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO

SENTENZA

Sui ricorsi proposti da:
Benzoni Cristian nato a Como in data 3.3.1975;
Benzoni Marco Ambrogio, nato a Como in data 18.1.1950;
Bongia.sca Carlo, nato a Gravedona in data 4.9.1966;
Bongiasca Paolo, nato a Gravedona in data 7.8.1969;
Ceramella Massimo, nato a Como in data 21.4.1966;
D’Avolio Alberto Sandro Walter, nato a Collarmele in data 29.10.1947;
Volonterio Giovanni, nato a Como in data 28.11.1931;
avverso la sentenza 8.10.2012 della Corte d’appello di Milano, Sez. 4^
penale,
Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Piercamillo Davigo.

Data Udienza: 19/04/2013

Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, dott. Oscar
Cedrangolo, il quale ha concluso chiedendo che la sentenza impugnata sia
annullata senza rinvio nei confronti di Ceramella Massimo limitatamente ai
reati di cui ai capi 11A, 11D e 11E perché estinti per prescrizione, con
eliminazione della relativa pena, che sia dichiarato inammissibile nel resto il
ricorso di Ceramella; che siano dichiarati inammissibili i ricorsi di D’Avolio e
Volonterio; che siano rigettati nel resto i ricorsi.

Uditi i difensori: Avv. Anna Rodinò Toscano, in sostituzione dell’Avv.
Giuseppe Sassi, per Benzoni Cristian, Benzoni Marco Ambogio e Ceramella
Massimo; Avv. Daniele Funghini per Bongiasca Carb e Bongiasca Paolo;
Avv. Domenico Lombardo Per Volenterio Giovanni; i quali hanno chiesto
raccoglimento dei ricorsi.

ritenuto in fatto

A. Con sentenza del 21.7.2010 il Tribunale di Corno, fra l’altro, dichiarò:
Benzoni Cristian responsabile dei reati di cui agli artt. 494, 483 e 485 cod.
pen. e — concesse le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti — lo
condannò alla pena di mesi 7 di reclusione;
Benzoni Marco Ambrogio promotore ed organizzatore di associazione per
delinquere finalizzata alla commissione di delitti di contrabbando doganale,
riciclaggio e false attestazioni a pubblici ufficiali, nonché responsabile dei
reati di contrabbando, riciclaggio, soppressione di atti ed altro e — concesse
le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti — lo condannò alla pena di
anni 6 mesi 6 di reclusione ed E 2.600,00 di multa, pena accessoria;
Bongiasca Carlo e Bongiasca Paolo responsabili dei reati di contrabbando e
— concesse le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti — condannò
ciascuno alla pena di mesi 6 di reclusione ed 7.750,00 di multa;
Ceramella Massimo responsabile dei reati di contrabbando, sostituzione di
persona, falsi e subornazione e — concesse le attenuanti generiche
equivalenti alle aggravanti — e lo condannò alla pena di anni 1 mesi 5 di
reclusione ed 200,00 di multa;

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D’Avelio Alberto Sandro Walter responsabile dei reati di contrabbando e —
concesse le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti — lo condannò
alla pena di mesi 7 di reclusione ed € 8.500,00 di multa;
Gestra Giuliano partecipe dell’associazione per delinquere, nonché
responsabile dei reati di contrabbando, sostituzione di persone e falso e —
concesse le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti — lo condannò
alla pena di anni 1 mesi 6 di reclusione ed € 400,00 di multa;

Volonterio Giovanni responsabile dei reati di sostituzione di persone e falso e
— concesse le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti — lo condannò
alla pena di mesi 8 di reclusione ed € 100,00 di multa.
I predetti (ed altro imputato stralciato) proposero gravame e la Corte
d’appello di Milano, con sentenza in data 8.10.2012, dichiarò non doversi
procedere in relazione ai reati di cui ai capi 8a, 8C, 8D, 9A, 9B, 9C, 9E, 11B,
1C perché estinti per prescrizione ed eliminò le relative pene, così
determinando le pene per:
Benzoni Marco Ambrogio in anni 5 mesi 10 di reclusione ed € 2.400,00 di
multa;
Ceramella Massimo in anni 1 mesi 3 di reclusione ed € 200,00 di multa;
Gestra Giuliano in anni 1 mesi 3 di reclusione ed € 300,00 di multa.
Confermò nel resto la sentenza di primo grado.
All’odierna udienza è stata separata la posizione di Gestra Giuliano per
omessa notifica.
B. Ricorrono per cassazione gli imputati sopra indicati.
Benzoni Cristian deduce:
1. violazione della legge processuale per nullità dei decreti ed
inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche mancando l’indicazione
delle ragioni per le quali non era possibile effettuare le operazioni dagli
impianti installati presso la Procura della Repubblica; mentre il decreto
autorizzativo indicava la contingente indisponibilità di tali impianti per i
lavori di ristrutturazione, i decreti di proroga nulla indicano in
proposito; la Corte territoriale non ha motivato con riferimento ai
decreti di proroga; non vi sarebbe attestazione della Segreteria della
Procura circa la indisponibilità di tali impianti; sarebbe inidonea la
motivazione sulle ragioni di urgenza; non sarebbe corretta la

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motivazione del giudice d’appello circa l’essere l’urgenza implicita
nella tipologia dei reati perseguiti; le intercettazioni furono disposte per
contrabbando e non per associazione per delinquere;
2. violazione di legge in relazione all’affermazione di responsabilità di
Benzoni Cristian in ordine ai reati di cui ai capi 15B e 15C; per il reato
sub 15B Imburgia Giuseppe ha escluso che fosse stato Benzoni
Cristian a consegnare i documenti; mancherebbe l’elemento

soggettivo del reato; quanto al capo 15C non sarebbero indicati gli
elementi di responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 483 cod. pen.;
3. vizio di motivazione essendo la stessa apparente e mancante rispetto
alle doglianze svolte nei motivi di appello.
Il difensore di Benzoni Marco Ambrogio e Ceramella Massimo deduce:
1. violazione della legge processuale in relazione alla nullità dei decreti
ed alla inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche per la mancata
indicazione delle ragioni per le quali non era possibile effettuare le
operazioni dagli impianti installati presso la Procura della Repubblica;
mentre il decreto autorizzativo indicava la contingente indisponibilità di
tali impianti per i lavori di ristrutturazione, i decreti di proroga nulla
indicano in proposito; la Corte territoriale non ha motivato con
riferimento ai decreti di proroga; non vi sarebbe attestazione della
Segreteria della Procura circa la indisponibilità di tali impianti; sarebbe
inidonea la motivazione circa le ragioni di urgenza; non sarebbe
corretta la motivazione del giudice d’appello circa l’essere l’urgenza
implicita nella tipologia dei reati perseguiti; le intercettazioni furono
disposte per contrabbando e non per associazione per delinquere;
2. violazione di legge circa la ritenuta sussistenza del reato associativo
poiché gli elementi indicati dalla Corte d’appello non evidenzierebbero
continuità ed indeterminatezza del programma criminoso proprie del
reato associativo; si sarebbe in presenza di concorso di persone nei
singoli reati di contrabbando; non esisterebbe una stabile struttura; in
ogni caso non sussisterebbe in capo a Benzoni Marco Ambrogio la
qualità di capo, promotore od organizzatore;
3. violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza dei reati di
riciclaggio di cui ai capi 8b e 9d , gli stessi non sarebbero integrati dal
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mero possesso di carte di circolazione false; in ogni caso nulla
permetterebbe di ricollegare Benzoni agli automezzi in questione, ai
documenti e non vi sarebbe prova della consapevolezza della
provenienza da delitto; i fatti avrebbero dovuto essere derubricati in
ricettazione; nonché in relazione alla ritenuta responsabilità di Benzoni
Marco Ambrogio per il reato di contrabbando di gasolio di cui al capo
11A in assenza di qualsiasi elemento a suo carico; per il reato di cui al

capo 11 D nonostante non vi fosse alcun legame fra lui 4 il veicolo
oggetto di falsa intestazione, né con la stesura della falsa
dichiarazione; per il reato di contrabbando di cui al capo 13 solo in
ragione del fatto che il travaso del gasolio sarebbe awenuto in
prossimità della sua abitazione; per il reato di contrabbando di cui al
capo 15A solo in base a considerazioni riguardanti Gestra e Benzoni
Cristian; per il reato di contrabbando di cui al capo 18A senza alcun
elemento e senza adeguata motivazione; per i reati di contrabbando di
cui ai capi 19, 20 e 21 senza che vi sia prova dell’introduzione del
gasolio dal buco opportunamente predisposto;
4. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’affermazione
di responsabilità di Ceramella Massimo in ordine ai reati di cui ai capi
11A, 11D, 11E e 13 solo in ragione del fatto che fosse alla guida dei
veicoli che trasportavano il gasolio di contrabbando, senza riferimento
all’elemento soggettivo del reato, al coinvolgimento di Ceramella nella
falsa dichiarazione ed al reato di ostruzione alla giustizia per indurre
Rusconi a rendere false dichiarazioni;
5. vizio di motivazione essendo la stessa apparente e mancante rispetto
alle doglianze svolte nei motivi di appello.
Il difensore di Bongiasca Carlo e di Bongiasca Paolo deduce:
1. vizio di motivazione anche in relazione all’omessa valutazione
dell’intercettazione n. 541 del 28.3.2007 alla luce delle versioni dei fatti
fornite dagli imputati; nel corso di tale conversazione Bongiasca Carlo
avrebbe detto al fratello Paolo, riferendosi all’attività di Gestra, “come
facevo a sapere cosa scaricava?”; da tale frase emergerebbe
l’estraneità dei predetti;

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2. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla
determinazione della pena, che sarebbe devoluta a prescindere da
uno specifico motivo di appello;
3. violazione della legge processuale in relazione alla nullità dei decreti
ed alla inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche per la mancata
indicazione delle ragioni per le quali non era possibile effettuare le
operazioni dagli impianti installati presso la Procura della Repubblica;

mentre il decreto autorizzativo indicava la contingente indisponibilità di
tali impianti per i lavori di ristrutturazione, i decreti di proroga nulla
indicano in proposito; la Corte territoriale non ha motivato con
riferimento ai decreti di proroga; non vi sarebbe attestazione della
Segreteria della Procura circa la indisponibilità di tali impianti; sarebbe
inidonea la motivazione circa le ragioni di urgenza; non sarebbe
corretta la motivazione del giudice d’appello circa l’essere l’urgenza
implicita nella tipologia dei reati perseguiti; le intercettazioni furono
disposte per contrabbando e non per associazione per delinquere.
li difensore di D’Avolio Alberto deduce vizio di motivazione in quanto la
Corte territoriale ha respinto le doglianze difensive relative alla mancanza di
riscontri alle dichiarazioni del teste Ragaini affermando che vi era la prova
che Stasi Jacopo e Benzoni Marco erano stati osservati mentre travasavano
il gasolio e che il conducente del furgone non era stato individuato perché si
era dato alla fuga; tuttavia Benzoni Marco è stato assolto dai capi 22 e 23; se
il riferimento è al capo 21, D’Avolio non è mai stato imputato di tale reato;
ancora la Corte di merito ha richiamato i comportamenti di Boretti e Benzoni
senza considerare la diversa motivazione della sentenza di primo grado a p.
21 che aveva assolto Benzoni Marco. Non vi sarebbe alcuna prova
dell’elemento soggettivo del reato in capo a D’Avolio.
Volenterio Giovanni deduce:
1. vizio di motivazione per la mancata risposta alle doglianze circa le
nullità che si sarebbero verificate nelle indagini in conseguenza della
mancata trasmissione di atti dalla Guardia di Finanza al P.M.;
2. vizio di motivazione circa la ritenuta attendibilità di Rusconi Carlo.

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Considerato in diritto

1. Il primo motivo di ricorso proposto da Benzoni Cristian, il primo
motivo di ricorso proposto da Benzoni Marco Ambrogio e da Ceramella
Massimo, il terzo motivo di ricorso proposto da Bongiasca Carlo e da,
Bongiasca Paolo sono inammissibili per genericità.
Questa Corte ha infatti chiarito che, in tema di intercettazioni, qualora in

sede dì legittimità venga eccepita l’inutilizzabilità dei relativi risultati, è onere
della parte, a pena di inammissibilità del motivo per genericità, indicare
specificamente l’atto che si ritiene affetto dal vizio denunciato. (Cass. Sez. 6,
Sentenza n. 25254 del 24/01/2012 dep. 26/06/2012 Rv. 252895).
Nel caso in esame, invece, vi è un generico richiamo alle intercettazioni
ed ai decreti autorizzativi e di proroga che non sono specificamente indicati,
come non ne viene precisata la collocazione nel fascicolo processuale.

2. Il secondo motivo di ricorso proposto da Benzoni Marco Ambrogio e
Ceramella Massimo salto manifestamente infondatDe svolge= censure di
merito.
La Corte di merito ha rilevato che l’attività illecita si è protratta dal
dicembre 2004 al marzo 2008, che erano stati impiegati oltre 20 automezzi,
che i reati commessi erano numerosi, ha altresì motivato sulla suddivisione
dei compiti fra i vari imputati (p. 20 sentenza impugnata).
A fronte di tale argomentazione, gli imputati Benzoni Marco Ambrogio e
Ceramella Massimo si limitano a sostenere che gli elementi indicati dalla
Corte territoriale non avrebbero la necessaria caratteristica di continuità ed
indeterminatezza del programma criminoso proprie del reato associativo e
che si sarebbe in presenza di concorso di persone nei singoli reati di
contrabbando; non esisterebbe una stabile struttura; in ogni caso non
sussisterebbe in capo a Benzoni Marco Ambrogio la qualità di capo,
promotore od organizzatore.
Si tratta di deduzioni (peraltro generiche) di ipotesi alternative che si
risolvono in censure di merito.

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3. Il secondo e terzo motivo di ricorso proposti da Benzoni Cristian, il
terzo, quarto e quinto motivo di ricorso proposti da Benzoni Marco Ambrogio
e Ceramella Massimo, il primo motivo di ricorso proposto da Bongiasca Carlo
e da Bongiasca Paolo ed il ricorso proposto da D’Avolio Alberto sono
manifestamente infondati, generici e svolgono censure di merito.
Sono di merito sono le deduzioni di Benzoni Cristian in ordine al reato
di cui ai capi 15B e 15C, basate sul fatto che, per il reato sub 15B lmburgia

Giuseppe ha escluso che fosse stato Benzoni Cristian a consegnare i
documenti e mancherebbe l’elemento soggettivo del reato.
Sono meramente reiterative del corrispondente motivo d’appello le
doglianze relative al capo 15C secondo cui non sarebbero indicati gli
elementi di responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 483 cod. pen. La
Corte territoriale ha sul punto richiamato la sentenza di primo grado.
Sono manifestamente infondate e si risolvono nella deduzione di letture
alternative dei fatti, a fronte della motivazione della sentenza di appello, le
doglianze afferenti la ritenuta sussistenza dei reati di riciclaggio di cui ai capi
8b e 9d, per il reato di contrabbando di gasolio di cui al capo 11A, per il reato
di cui al capo 11 D, per il reato di contrabbando di cui al capo 13, per il reato
di contrabbando di cui al capo 15A, per il reato di contrabbando di cui al capo
18A e per i reati di contrabbando di cui ai capi 19, 20 e 21.
Manifestamente infondate e di merito sono le censure di Cerèmella
Massimo relative all’affermazione di responsabilità di Ceramella Massimo in
ordine ai reati di cui ai capi 11A, 11D, 11E e 13 in ragione del fatto che fosse
alla guida dei veicoli che trasportavano il gasolio di contrabbando, al
coinvolgimento di Ceramella nella falsa dichiarazione ed al reato di
ostruzione alla giustizia per indurre Rusconi a rendere false dichiarazioni.
Sono proposte al di fuori dei casi consentiti le doglianze di Bongiasca
Carlo e Bongiasca Paolo relative all’omessa valutazione dell’intercettazione
n. 541 del 28.3.2007 alla luce delle versioni dei fatti fornite dagli imputati; nel
corso di tale conversazione Bongiasca Carlo avrebbe detto al fratello Paolo,
riferendosi all’attività di Gestra, “come facevo a sapere cosa scaricava?”
È possibile prospettare in sede di legittimità una interpretazione del
significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di
merito soltanto in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in
8

cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da
quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile. (Cass. Sez. 2″
sent. n. 38915 del 17.10.2007 dep. 19.10.2007 rv 237994).
Se la doglianza è invece relativa soltanto alla mancata valutazione, non
ne è adeguatamente dimostrata la decisività rispetto alle complessive
risultanze.
Manifestamente infondato è il ricorso di D’Avolio Alberto, dal momento

che non sono necessari riscontri alla deposizione di un testimone.
É invece censura generica e di merito quella secondo cui non vi
sarebbe alcuna prova dell’elemento soggettivo del reato in capo a D’Avolig
Alla luce dell’argomentazione della sentenza impugnata (p. 23).

4. Il primo ed il secondo motivo di ricorso proposti da Volonterio
Giovanni sono manifestamente infondati, generici e svolgono censure di
merito.
Anzitutto, quanto alla eccepita nullità conseguente alla mancata
trasmissione di atti da parte della Guardia di Finanza al P.M. non sono
neppure precisati i profili per i quali si sarebbe verificata una lesione dei diritti
di difesa.
In ogni caso la mancata trasmissione di atti al P.M. (e quindi dal P.M. al
Giudice) non determina nullità.
La violazione dell’obbligo del pubblico ministero di trasmettere al
giudice per le indagini preliminari l’intera documentazione raccolta nel corso
delle indagini è infatti sanzionata esclusivamente dall’inutilizzabilità degli atti
non trasmessi, non essendo prevista un’autonoma sanzione di invalidità per
il mancato deposito degli atti, indipendentemente dalla loro utilizzazione
(Cass. Sez. 6″ sent. n. 33067 del 17/04/2003 dep. 05/08/2003 Rv. 226651; in
motivazione, la Corte ha precisato che l’imputato non può limitarsi ad una
generica indicazione degli atti non trasmessi, ma ha l’onere di specificarne il
contenuto al fine di consentire al giudice di valutarne la eventuale rilevanza).
Quanto alla ritenuta attendibilità di Rusconi Carlo, non sono
argomentate censure specifiche che inducano a ritenere inattendibile lo
stesso, sicché la Corte territoriale non poteva che richiamare la motivazione
del primo giudice.

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5. Il secondo motivo di ricorso proposto da Bongiasca Carlo e
Bongiasca Paolo è manifestamente infondato.
La determinazione in concreto della pena costituisce il risultato di una
valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti
dalla legge, sicché l’obbligo della motivazione da parte del giudice

relazione alle obiezioni mosse con i motivi d’appello, quando egli, accertata
l’irrogazione della pena tra il minimo e il massimo edittale, affermi di ritenerla
adeguata o non eccessiva. Ciò dimostra, infatti, che egli ha considerato sia
pure intuitivamente e globalmente, tutti gli aspetti indicati nell’art. 133 cod.
pen. ed anche quelli specificamente segnalati con i motivi d’appello. (Cass.
Sez. 6, sent. n. 10273 del 20.5.1989 dep. 12.7.1989 rv 181825. Conf. mass.
n. 155508; n. 148766; n. 117242).

6. I ricorsi devono pertanto essere dichiarati inammissibili.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che
dichiara inammissibili í ricorsi, le parti private che li hanno proposti devono
essere condannate al pagamento delle spese del procedimento, nonché —
ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità — ciascuna al pagamento a favore della cassa delle ammende
della somma di mille euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi
dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e ciascuno al versamento della somma di mille euro alla
cassa delle ammende.

Così deliberato in data 19.4.2013.

dell’impugnazione deve ritenersi compiutamente osservato, anche in

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