Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19157 del 16/12/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19157 Anno 2017
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ESPOSITO ALDO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALDO CAVALLO
Dott. ANGELA TARDIO
Dott. PALMA TALERICO
Dott. ALDO ESPOSITO
Dott. ANTONIO CAIRO

ORDINANZA

– Presidente – Consigliere – Consigliere – Rel. Consigliere – Consigliere –

ha pronunciato la seguente
ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PAPALIA ANTONIO N. IL 26/03/1954
avverso l’ordinanza n. 2259/2015 TRIB. SORVEGLIANZA di
VENEZIA, del 17/02/2016
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO ESPOSITO;

REGISTRO GENERALE
N. 12206/2016

Data Udienza: 16/12/2016

RILEVATO IN FATTO

1

Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Venezia rigettava

,

l’istanza di liberazione condizionale o, in subordine, di semilibertà presentata da
Papalia Antonio.
Avverso tale ordinanza il Papalia, a mezzo del suo difensore, ricorreva per
Cassazione, deducendo vizio di motivazione, in relazione alla ritenuta
insussistenza dei presupposti per valutare l’inesigibilità della collaborazione e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato.
L’ordinanza impugnata correttamente negava la concedibilità dei benefici
alternativamente richiesti, trattandosi di condannato per reato previsto dall’art. 4
bis ord. pen. in mancanza di collaborazione, svolgendo un’accurata disamina
degli episodi criminosi e spiegando perché essi si inserissero in un contesto di
finalizzazione all’agevolazione della criminalità organizzata.
A fronte di tali argomentazioni, il condannato non dedaettr3 le ragioni per le
quali a suo avviso la collaborazione era inesigibile, per cui tale motivo di
impugnazione risulta aspecifico.
Anche in ordine al mancato pagamento delle spese processuali, uno dei
presupposti per l’ammissione alla liberazione condizionale, il Tribunale ndica4
con motivazione completa e lineare, immune da censure, la spiegazione per la
quale riteneva possibile l’adempimento da parte del condannato (anche con
richiamo alle motivazioni dei rigetti di istanze di remissione del debito).
Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e,
non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle
ammende, determinabile in 2.000,00 euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

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2

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all’impossibilità di adempiere all’obbligo di pagamento delle spese processuali.

/4-t‹.–,

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di 2.000,00 euro alla Cassa delle
ammende.

Così deciso il 16 dicembre 2016.

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