Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19156 del 19/04/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 19156 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da
Cicconi Carlo, nato ad Albano Laziale il 30.5.1956,
avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino, sezione 1″ penale, in
data 7.6.2012.
Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Piercamillo Davigo.
Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, dott. Oscar
Cedrangolo, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato
inammissibile.
Udito il difensore della parte civile ASL TO 4 Avv. Davide Tino Gamba il
quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile con
condanna del ricorrente alla rifusione delle spese,

Data Udienza: 19/04/2013

ritenuto in fatto

Con sentenza del 4.2.2010, il Tribunale di Ivrea dichiarò Cicconi Carlo
responsabile del reato di truffa continuata ed aggravata ai sensi del comma 2
dell’art. 640 e dell’art. 61 n. 7 cod. pen. e lo condannò alla pena di anni 1
mesi 2 di reclusione ed E 400,00 di multa, confisca del profitto di reatoalla

somma di E 153.047,75.
L’imputato fu altresì condannato al risarcimento dei danni (da liquidarsi
in separato giudizio) ed alla rifusione delle spese a favore della parte civile
ASL TO 4.
Avverso tale pronunzia l’imputato propose gravame e la Corte d’appello
di Torino, con sentenza del 7.6.2012, in parziale riforma della decisione di
primo grado, dichiarò non doversi procedere per prescrizione in ordine alle
condotte commesse sino al 31.12.2004; previa concessione delle attenuanti
generiche equivalenti alle aggravanti, determinò la pena per il residuo reato
in mesi 9 giorni 25 di reclusione ed € 290,00 di multa. Confermò le statuizioni
civili e condannò l’imputato alla rifusione a favore della parte civile delle
ulteriori spese di giudizio.
Ricorre per cessazione l’imputato, tramite il difensore, deducendo:
1. violazione di legge in quanto il medico che svolge attività intramoenia
e che senza autorizzazione dell’ASL svolge attività libero
professionale, non commette il reato di truffa se si limita a percepire i
compensi per l’attività privata senza compiere attività fraudolenta
(Cass. Sez. 6 sent. n. 33150 del 23.8.2012); è stato ritenuto raggiro
solo la dichiarazione 20.4.2004 di non aver svolto attività retribuita nel
quinquennio precedente; le erogazioni successive non costituirebbero
reato;
2. violazione di legge in relazione alla confisca della somma di €
153.047,75, ritenuta profitto di reato, senza decurtarla della parte
relativa ai fatti per i quali è stata dichiarata la estinzione del reato per
prescrizione.

2

Considerato in diritto

Il primo motivo di ricorso è infondato.
È vero che la Sez. 6^ di questa Corte con sentenza n. 33150 del
29.5.2012 dep. 23.8.2012 ha affermato che il medico il quale svolge attività
intramoenia

e senza autorizzazione dell’ASL svolge attività libero

professionale, non commette il reato di truffa se si limita a percepire i
compensi per l’attività privata senza compiere attività fraudolenta. Tuttavia
nel caso in esame la Corte territoriale ha ravvisato l’esistenza di raggiri nella
dichiarazione, rilasciata dall’imputato in data 20.4.2004, di non aver svolto
nell’ultimo quinquennio solo prestazioni occasionali.
Peraltro il reato di truffa non si consuma al momento del raggiro, ma in
quello del conseguimento del profitto (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12795 del
09/03/2011 dep. 29/03/2011 Rv. 249861).
Il rigetto del primo motivo di ricorso determina la irrevocabilità della
pronunzia di condanna per i fatti commessi dopo il 19 ottobre 2005 ad oggi
non prescritti.
In relazione ai fatti antecedenti a tale data, per i quali è ulteriormente
maturata prescrizione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza
rinvio per tale motivo e con rinvio per rideterminazione della pena per i
residui reati.
Il rigetto del primo motivo di ricorso comporta la conferma delle
statuizioni civili e la condanna l’imputato alla rifusione in favore della parte
civile ASL TO 4 delle spese del grado che si liquidano in € 5.000,00 oltre
accessori di legge.
Il secondo motivo di ricorso, relativo alla confisca è invece fondato.
La confisca di cui all’art. 640 quater (che richiama l’art. 322 ter) cod.
pen. prevista per il reato di cui all’art. 640 comma 2 n. 1 cod. pen. è
obbligatoria (Cass. Sez. U, Sentenza n. 41936 del 25/10/2005 dep.
22/11/2005 Rv. 232164).
L’estinzione del reato preclude tuttavia la confisca delle cose che ne
costituiscono il prezzo, prevista come obbligatoria dall’art. 240, comma
secondo, n. 1, cod. pen.. (Cass. Sez. U, Sentenza n. 38834 del 10/07/2008
3

dela. 15/10/2008 Rv. 240565. Fattispecie relativa a dissequestro, disposto in
sede esecutiva, in favore di imputato di corruzione commessa prima
dell’entrata in vigore della L. 29 settembre 2000 n. 300 e dichiarata
prescritta).
Nell’ipotesi in cui il giudice dichiari estinto il reato per intervenuta
prescrizione, la confisca può essere ordinata solo quando la sua

seguito ad una declaratoria di proscioglimento. (Cass. Sez. 2, Sentenza n.
12325 del 04/03/2010 dep. 29/03/2010 Rv. 247012. Fattispecie relativa al
reato dì usura, in cui la S.C. ha escluso l’applicabilità della confisca ex art.
12-sexies L. n. 356 del 1992, ostandovi il tenore letterale della disposizione,
che postula una sentenza di condanna o di “patteggiamento” e non il mero
proscioglimento per estinzione del reato).
La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata anche
limitatamente alla confisca con rinvio ad altra Sezione della Corte d’appello di
Torino per la rideterminazione della somma da confiscare alla luce della
dichiarata prescrizione.

P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio per i reati commessi fino al 19
ottobre 2005, perché estinti per prescrizione e con rinvio ad altra Sezione
della Corte d’appello di Torino per la determinazione della pena per i residui
reati, nonché in relazione alla determinazione della somma da confiscare.
Rigetta nel resto il ricorso. Conferma le statuizioni civili e condanna l’imputato
alla rifusione in favore della parte civile ASL TO 4 delle spese del grado che
liquida in E 5.000,00 oltre accessori di legge.
Così deliberato in data 19.4.2013.

applicazione non presupponga la condanna e possa avere luogo anche in

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