Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19156 del 16/12/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19156 Anno 2017
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ESPOSITO ALDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TUCCINI MASSIMO N. IL 28/09/1963
avverso l’ordinanza n. 97/2015 TRIB. SORVEGLIANZA di TRIESTE,
del 10/11/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO ESPOSITO;

Data Udienza: 16/12/2016

RILEVATO IN FATTO

Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Trieste rigettava la
richiesta di concessione del beneficio penitenziario dell’affidamento in prova al
servizio sociale e, in via subordinata, della detenzione domiciliare proposta
nell’interesse di Tuccini Massimo.
Avverso tale ordinanza il Tuccini ricorreva personalmente per Cassazione,
deducendo l’insussistenza del rischio di recidiva e degli altri elementi negativi

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato.
Deve, in proposito, rilevarsi che il controllo affidato al giudice di legittimità è
esteso, oltre che all’inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e
processuale, ai vizi della motivazione, nel cui ambito devono ricondursi tutti i
casi di motivazione priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di
logicità, al punto da risultare meramente apparente, ovvero assolutamente
inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito,
ovvero fondata su percorsi argomentativi talmente scoordinati e carenti dei
necessari passaggi valutativi da fare rimanere oscure le ragioni che hanno
giustificato la decisione.
Alla luce di tali parametri ermeneutici, questa Corte osserva che il ricorso
non individua singoli aspetti del provvedimento da sottoporre a censura, ma
tende in realtà a provocare una nuova e non consentita valutazione del merito
dei presupposti per la concessione della misura alternativa dell’affidamento in
prova al servizio sociale (o in subordine della detenzione domiciliare),
adeguatamente vagliati dal Tribunale di sorveglianza.
L’organo giudicante, peraltro, ha correttamente valutato gli elementi
risultanti agli atti, con motivazione congrua e coerente, richiamando in
particolare i precedenti penali e il comportamento non collaborativo con gli
operatori sociali.
tt.›.
A fronte di tali complete argomentazioni il ricorrente avanza kt doglianze
generiche. Ebbene, è inammissibile il ricorso per Cassazione i cui motivi si
limitino genericamente a lamentare l’omessa valutazione di una tesi alternativa a
quella accolta dalla sentenza di condanna impugnata, senza indicare precise
carenze od omissioni argomentative ovvero illogicità della motivazione di questa,
idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio

2

valutati dall’organo giudicante.

indiziario posto a fondamento della decisione di merito (Sez. 2, 07/05/2015 n.
30918, Falbo, Rv. 264441).
Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e,
non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle
ammende, determinabile in 2.000,00 euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..

P. Q. M.

spese processuali e al versamento della somma di 2.000,00 euro alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma il 13 dicembre 2016.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

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