Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19155 del 29/01/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 19155 Anno 2014
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: DE CRESCIENZO UGO

Data Udienza: 29/01/2014

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MOCCIA SALVATORE WILLIAMS N. IL 09/04/1992
TUCCILLO DOMENICO N. IL 09/12/1981
avverso la sentenza n. 6532/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
06/12/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 29/01/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor

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MOTIVI DELLA DECISIONE

MOCCIA
§1.) vizio di motivazione per non essere state indicate le ragioni che
giustificano la negazione delle attenuanti generiche, pur a fronte
dell’avvenuto risarcimento del danno e di un comportamento collaborativo
realizzato attraverso l’ammissione degli addebiti contestati
TUCCILLO
§1.) vizio di motivazione ed erronea applicazione dell’art. 192 cp (art. 606
I^ comma lett. b) ed e) cpp) perchè: a) non sono emersi elementi di prova
dalle intercettazioni ambientali disposte nei confronti dei familiari
dell’imputato CREDENTINO (sotttoposto a separato procedimento penale
per la medesima vicenda); b) non vi sono chiamate in correità nei confronti
dell’imputato; c) manca la prova che il telefono di cui alla utenza 334
7224373, la sera del 15.6.2011 (data di commissione della rapina) fosse
nella disponibilità del ricorrente; d) la valutazione delle risultanze emergenti
dall’esame dei tabulati telefonici e relativi alle utenze 334 7334373; 329
3280317; 331 3089597 per la sera del 15.6.2011 non sono corrette,
mancando prove dirette a dimostrare che il CREDENTINO la sera dei fatti
avesse la disponibilità del telefono di cui alla utenza 339 3280317, e che si
fosse verificata la contestualità di “aggancio” delle medesime celle
telefoniche da parte del segnale relativo ai tre telefoni dianzi indicati; e) la
ricostruzione dei fatti prospettata dalla Corte in ordine al ruolo e alla
presenza del TUCCILLO sul luogo dei fatti sarebbe ancorata a congetture ;
O la richiesta di aiuto economico formulata dal CREDENTINO al
TUCCILLO di per sé non ha efficacia dimostrativa del coinvolgimento di
quest’ultimo nella vicenda penale

RITENUTO IN DIRITTO
Il ricorso del MOCCIA è manifestamente infondato. Contrariamente a
quanto assertivamente sostenuto dal ricorrente, la Corte d’Appello [v. pag.
11 della sentenza] ha fornito ampia motivazione delle ragioni per le quali ha
ritenuto di non riconoscere all’imputato le attenuanti generiche. La Corte
Partenopea, facendo espresso richiamo ai parametri previsti dall’art. 133 cp
ha considerato la particolare valenza della capacità criminale dell’imputato
desunta dalle modalità del fatto connotate da particolare aggressività,
dall’utilizzo di armi e dalla determinazione dimostrata nella commissione
degli illeciti. La Corte d’Appello ha inoltre esaminato la condotta
processuale dell’imputato rilevando che lo stesso, pur avendo ammesso i
fatti non è stato comunque sincero, non ha mostrato resipiscenza, non ha

MOCCIA Salvatore Williams e TUCCILLO Domenico ricorrono per
Cassazione avverso la sentenza 6.12.2012 con la quale la Corte d’Appello di
Napoli (confermando la decisione 21.5.2012 del GIP di Napoli) li ha
condannati per il delitto di concorso in rapina aggravata rispettivamente alle
pene di quattro di reclusione e 1.000,00 C di multa.
Entrambi gli imputati chiedono l’annullamento della decisione impugnata
per le seguenti ragioni così sinteticamente riferibili ex art. 173 disp. att. cpp:

P.Q.M.

dato collaborazione per chiarire il reale svolgimento dei fatti. La
motivazione è adeguata e sufficiente a far comprendere le ragioni poste a
fondamento della decisione che, non irragionevole o manifestamente
illogica rispetto ala ricostruzione della vicenda giuridico/fattuale riportata
nella sentenza, non è comunque sindacabile nel merito.
Il ricorso del TUCCILLO è manifestamente infondato. Va in primo luogo
posto in rilievo che la doglianza della violazione dell’art. 192 cpp è
riconducibile esclusivamente alla fattispecie di cui all’art. 606 I^ comma
lett. e) cpp (vizio della motivazione) non potendo rientrare nel catalogo di
quelle ricomprese sub lett. b) della medesima disposizione che riguarda le
sole violazioni delle norme penali sostanziali; la previsione di nullità della
sentenza per violazione di norme penali processuali è solo quella sub lettera
c) dell’art. 606 cpp che ricollega gli effetti della violazione di legge
processuale alla decisione impugnata nella sola ipotesi violazione di norme
la cui inosservanza sia sanzionata da nullità, decadenza, inammissibilità e
inutilizzabilità. L’inosservanza dell’art. 192 cpp non è sanzionata secondo la
previsione dell’art. 606 I^ comma lett. c) cpp, conseguentemente le censure
mosse in questa sede non possono essere prese in considerazione sotto
questo profilo.
Sotto il diverso profilo di cui all’art. 606 I^ comma lett. e) cpp, la censura è
manifestamente infondata. La difesa dell’imputato non ha posto in evidenza
alcuno dei vizi previsti dalla norma processuale e nei limiti di desumibilità
da essa stabiliti. La difesa si è limitata a prendere in considerazione solo
taluni degli aspetti rilevanti sotto il profilo probatorio, cercando di procedere
ad una loro diversa valutazione, segmentando e decontestualizzando il
compendio complessivo delle prove che sono state puntualmente indicate
dalla Corte territoriale. Questa ha dato atto che l’imputato TUCCILLO non
è stato chiamato direttamente in correità dal CREDENTINO, ma ha
egualmente rinvenuto, elencato e valutato una serie di elementi indiziari la
cui lettura complessiva, non illogica è univocamente conducente
all’affermazione della penale responsabilità dell’imputato TUCCILLO
come concorrente nel reato contestato, non essendo stata peraltro fornita
dalla difesa, nel corso del giudizio di merito, una lettura alternativa del dato
probatorio. In particolare la difesa non ha fornito alcuna spiegazione delle
telefonate partite dalla utenza a disposizione del TUCCILLO, né le ragioni
del posizionamento del telefono al momento della commissione del delitto
di rapina.
La motivazione della decisione impugnata è adeguata, le doglianze qui
proposte sono generiche, reiterano argomenti che, attendono esclusivamente
al merito, sono stati già devoluti alla Corte d’Appello la quale ha fornito
una puntuale risposta esaustiva
Per le suddette ragioni i ricorsi sono inammissibili e i ricorrenti vanno
condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di
C 1.000,00 alla Cassa delle ammende, così equitativamente determinata la
entità della sanzione amministrativa prevista dall’art. 616 cpp, essendo
ravvisabile responsabilità nella condotta processuale degli imputati ai fini
richiamati dalla suddetta disposizione.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e ciascuno della somma di C 1.000,00 alla Cassa delle
ammende.

Così deciso in Roma il 29.1.2014

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