Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19154 del 19/04/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 19154 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da
Ammadou Bop, nato in Senegal il 22.9.1959,
avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania, sezione 1^ penale, in
data 5.6.2012.
Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Piercamillo Davigo.
Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, doti. Oscar
Cedrangolo, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato
inammissibile,

Data Udienza: 19/04/2013

ritenuto in fatto

Con sentenza del 18.10.2007, il Tribunale di Catania dichiarò
Ammadou Bop responsabile dei reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen.
unificati sotto il vincolo della continuazione e — concesse le attenuanti
generiche — lo condannò alla pena di anni 1 mesi 5 di reclusione ed € 600,00

di multa.
Avverso tale pronunzia l’imputato propose gravame ma la Corte
d’appello di Catania, con sentenza del 5.6.2012, confermò la decisione di
primo grado.
Ricorre per cassazione il difensore dell’imputato deducendo mancanza
di motivazione in relazione alla mancata sostituzione della pena detentiva
con quella pecuniaria ed alla mancata rateizzazione della pena pecuniaria.

Considerato in diritto

li ricorso è manifestamente infondato.
Nei motivi di appello non era stata richiesta la sostituzione della pena
detentiva e la rateizzazione di quella pecuniaria, ed effettivamente nessuna
motivazione è stata svolta in proposito nella sentenza impugnata.
Peraltro la motivazione il cui vizio o mancanza gij: denunciabile in
cassazione è solo quella in fatto e non quella in diritto.
Nella specie, a fronte della entità della pena inflitta, superiore ai limiti di
cui all’art. 53 legge 24 novembre 1981, n. 689, come sostituito dalla legge 12
giugno 2003, n. 134, la sostituzione non era possibile.
Inoltre la rateizzazione del pagamento della pena pecuniaria prevista
dall’art. 133 ter cod. pen. ha come presupposto le disagiate condizioni
economiche del condannato raffrontate all’entità della pena. Peraltro per far
valere la precarietà delle proprie condizioni economiche al fine predetto, così
come, del resto, per ottenere la riduzione della pena pecuniaria al di sotto del
minimo edittale, ai sensi dell’art. 133 bis cod. pen., l’imputato deve produrre

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ogni utile documentazione del proprio stato economico. (Cass. Sez. 6,
Sentenza n. 7957 del 15/04/1993 dep. 24/08/1993 Rv. 194888).
Non risulta (e comunque non è precisato nel ricorso) che l’imputato o il
difensore abbiano documentato le condizioni economiche.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che

condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché —
ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità — al pagamento a favore della Cassa delle ammende della
somma di mille euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi
dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deliberato in data 19.4.2013.
Il Consigliere estensore
Piercamillo

Il Presidente
o Libero Carmenini

dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere

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