Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19154 del 16/12/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 19154 Anno 2017
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ESPOSITO ALDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
VITTOR DARIO N. IL 01/01/1951
avverso l’ordinanza n. 1281/2015 TRIB. SORVEGLIANZA di
TRIESTE, del 10/11/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO ESPOSITO;

Data Udienza: 16/12/2016

RILEVATO IN FATTO

Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Trieste disponeva
la revoca della misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale,
precedentemente concesso a Vittor Dario, alla luce delle plurime inosservanze
alle prescrizioni impostegli, inerenti alla sua presenza presso il luogo di lavoro e
alla frequentazione del Sert.
Avverso tale ordinanza il Vittor, a mezzo del suo difensore, ricorreva per
Cassazione, fornendo una propria giustificazione in ordine alle ragioni per le quali

alternativa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso in oggetto deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta
carenza di interesse, avendo il condannato terminato l’esecuzione della pena in
data 03/09/2016, come risulta dall’acquisita certificazione del dipartimento
dell’amministrazione penitenziaria, e non avendo lo stesso manifestato, con
specifica e motivata deduzione, un eventuale interesse a coltivare
l’impugnazione (Sez. 1, 22/10/2009 n. 46887, Matichecchia, Rv. 245677; Sez.
Un., Ord. 18/06/1991 n. 15, Argenti Rv. 187707).
La

sopravvenuta

inammissibilità

dell’impugnazione

non

comporta

provvedimenti accessori di condanna, in adesione alla costante giurisprudenza di
questa Corte secondo cui, qualora il venir meno dell’interesse alla decisione del
ricorso per Cassazione sopraggiunga alla sua proposizione e sia determinato da
una ragione non imputabile al ricorrente, alla dichiarazione di inammissibilità non
consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al
pagamento della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende (conf.
Sez. 6, 31/01/2013 n. 19209, Scaricaciottoli, Rv. 256225; Sez. Un., 25/06/1997
n. 7, Chiappetta, Rv. 208166).

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Così deciso in Roma il 16 dicembre 2016.

aveva violato le prescrizione impostegli in sede di concessione della misura

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA