Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19153 del 19/04/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 19153 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da
Cadi Angelo, nato a Gela il 32.1959,
avverso la sentenza del Giudice di pace di Gela, in data 5.10.2011.
Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Piercamillo Davigo.
Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, dott. Oscar
Cedrangolo, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia diciarato
inammissibile,

Data Udienza: 19/04/2013

ritenuto in fatto

Con sentenza del 5.10.2011, il Giudice di pace di Gela condannò Carfì
Angelo alla pena di € 400,00 di multa per i reati di minaccia e
danneggiamento.
Avverso tale pronunzia l’imputato propose appello ma il Tribunale di
Gela lo convertì in ricorso, in quanto proposto contro sentenza del Giudice di

pace che aveva inflitto la sola pena pecuniaria.
Con l’appello convertito in ricorso il difensore dell’imputato deduce:
1. nullità della sentenza perché priva delle complete generalità
dell’imputato e degli elementi identificativi delle altre parti private, delle
imputazioni, del dispositivo e della data, recando solo quella del
deposito e non della pronunzia;
2.

erroneità dell’affermazione di responsabilità solo sulla base delle
dichiarazioni della persona offesa e da un amico di questa peraltro in
contrasto fra loro;

3. eccessività della pena inflitta.

Considerato in diritto

Il primo motivo di ricorso è infondato.
La mancata o incompleta indicazione in sentenza del capo di
imputazione non ne determina la nullità, in quanto l’enunciazione dei fatti e
delle circostanze ascritti all’imputato può essere desunta dal contenuto
complessivo della decisione. (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 1137 del 17/12/2008
dep. 13/01/2009 Rv. 242548).
Nel caso in esame, nel corpo della sentenza del Giudice di pace, vi è il
richiamo al decreto di citazione a giudizio per i reati di cui agli artt. 612 e 635
cod. pen., al fatto che l’imputato abbia proferito minacce a Comandatore
Salvatore ed al fatto che aveva graffiato l’auto di costui.
Le generalità dell’imputato sono indicate con cognome, nome, luogo e
data di nascita, quelle della persona offesa con cognome e nome.
La data della pronunzia della sentenza è desumibile dal verbale di
udienza del 5.10.2011, dal quale risulta la lettura del dispositivo.

2

Il dispositivo contiene l’indicazione dell’art. 533 cod. proc. pen. e la
pronunzia di condanna alla pena di 400,00 euro di multa, oltre alla condanna
alle spese.
li secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato e svolge
censure di merito.
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, condiviso dal
Collegio, in tema di valutazione della prova testimoniale, a base del libero

convincimento del giudice possono essere poste le dichiarazioni della parte
offesa e quelle di un testimone legato da stretti vincoli di parentela con la
medesima. Ne consegue che la deposizione della persona offesa dal reato,
pur se non può essere equiparata a quella del testimone estraneo, può
tuttavia essere assunta anche da sola come fonte di prova, ove sia
sottoposta a un attento controllo di credibilità oggettiva e soggettiva, non
richiedendo necessariamente neppure riscontri esterni, quando non
sussistano situazioni che inducano a dubitare della sua attendibilità. (Cass.
Sez. 3 sent. n. 22848 del 27.3.2003 dep. 23.5.2003 rv 225232).
Il terzo motivo di ricorso è fondato.
Si deve ricordare che in tema di determinazione della misura della
pena, il giudice di merito, con la enunciazione, anche sintetica, della
eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell’articolo 133 cod.
pen., assolve adeguatamente all’obbligo della motivazione; infatti, tale
valutazione rientra nella sua discrezionalità e non postula un’analitica
esposizione dei criteri adottati per addivenirvi in concreto (Cass. Sez. 4A,
sent. n. 56 del 16 novembre 1988, dep. 5.1.1989 rv 180075).
Nella sentenza impugnata manca anche tale sintetica indicazione.
La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata limitatamente
alla determinazione della pena con rinvio al Giudice di pace di Gela per un
nuovo giudizio sul punto.

P.Q.M.

3

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena
con rinvio al Giudice di pace di Gela per nuovo giudizio sul punto.
Rigetta nel resto il ricorso.

Così deliberato in data 19.4.2013.

Piercamillo Da

Presidente
i ero Carmenini

Il Consigliere estensore

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