Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19153 del 16/12/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19153 Anno 2017
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ESPOSITO ALDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FALCO GIACOMO N. IL 17/02/1972
avverso la sentenza n. 1592/2012 CORTE APPELLO di BARI, del
05/03/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO ESPOSITO;

Data Udienza: 16/12/2016

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bari, in riforma della
sentenza del Tribunale di Bari del 02/12/2012, all’esito di giudizio abbreviato,
rideterminava in anni di reclusione la pena inflitta a Falco Giacomo per
commissione del reato di cui all’art. 9, comma 2, L. 27 dicembre 1956, n. 1423.
Avverso tale sentenza il Falco, a mezzo del proprio difensore, ricorreva per
Cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del
provvedimento impugnato, evidenziando che il rientro presso la propria

della pena poteva essere inflitta una sanzione più mite.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato.
Col primo motivo di ricorso, pur denunziando violazione di legge e vizio di
motivazione, non è criticata la violazione di specifiche regole inferenziali preposte
alla formazione del convincimento del giudice, ma, postulando indimostrate
carenze motivazionali della sentenza impugnata, si chiede la rilettura del quadro
probatorio e il riesame nel merito della vicenda processuale.
Tuttavia, tale riesame è inammissibile in sede di legittimità, quando la
struttura razionale della sentenza impugnata abbia, come nel caso in esame, una
sua chiara e puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, nel
rispetto delle regole della logica, alle risultanze processuali (cfr. Sez. 2, n. 9242
dell’08/02/2013, Reggio, Rv. 254988).
In particolare, il compendio probatorio acquisito, tenuto conto degli
accertamenti eseguiti nell’immediatezza dei fatti dalle forze dell’ordine, risultava
univocamente orientato in senso sfavorevole al Falco, non venendo trovato
presso la sua abitazione in orario notturno, senza fornire alcuna plausibile
giustificazione e contravvenendo in tal modo alle prescrizioni impostegli in sede
di applicazione della misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno.
Infatti, in sentenza con argomentazioni coerenti e lineari erano spiegate le
ragioni della non ricollegabilità del ritardo ad un disguido.
In ordine al secondo motivo di ricorso, attinente alla quantificazione della
pena ritenuta eccessiva, va rilevato che la determinazione della misura della
pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell’ampio potere discrezionale
del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato
intuitivamente e globalmente gli elementi indicati nell’art. 133 cod. pen. (tra le
tante, cfr. Sez. 4, 15/11/2013 n. 8085, A.R., non massimata). Il sindacato di

abitazione era ritardato di soli venti minuti per un disguido e che nell’irrogazione

legittimità sussiste solo quando la quantificazione costituisca il frutto di mero
arbitrio o di ragionamento illogico.
Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e,
non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle
ammende, determinabile in 2.000,00 euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di 2.000,00 euro alla Cassa delle
ammende.
Così deciso il 16 dicembre 2016.

P.Q.M.

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