Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19152 del 22/11/2017


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 19152 Anno 2018
Presidente: DI NICOLA VITO
Relatore: GENTILI ANDREA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

SLITTI Sauro, nato a Pistoia il 20 ottobre 1958;

avverso la sentenza n. 829/17 del Tribunale di Lucca del 16 maggio 2017;

letti gli atti di causa, la sentenza impugnata ed il ricorso introduttivo;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;

sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Ciro ANGELILLIS,
il quale ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza
impugnata per insussistenza del fatto.

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Data Udienza: 22/11/2017

RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Lucca con sentenza del 16 maggio 2017, ha dichiarato Slitti
Sauro responsabile del reato di cui all’art. 256, comma 2, del dlgs n. 152 del
2006 per avere, nella qualità di legale rappresentante della Piaggione Cave
Sri, abbandonato o depositato, rifiuti speciali non pericolosi, nella zona, estesa
circa 10.000 mq, già occupata dall’impianto, ora dismesso, di frantumazione
di inerti della predetta società, e lo ha condannato, per l’effetto, alla pena

stessa.
Ha interposto ricorso per cassazione lo Slitti, deducendo tre motivi di
censura.
Con il primo egli ha rilevato che la Società da lui rappresentata aveva
dato incarico ad altra impresa, denominata GS Escavazioni, di eseguire le
opere di bonifica della zona già in precedenza occupata dagli impianti della
Piaggione; egli non poteva, pertanto, rispondere dell’operato della predetta
ditta, la quale, violando gli accordi intercorsi, invece che provvedere alla
bonifica ha, unitamente a terzi non identificati, depositato nella area in
questione i materiali di cui al capo di imputazione.
In via subordinata il ricorrente ha lamentato la mancata applicazione della
causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.
In via ulteriormente subordinata ha lamentato la avvenuta concessione
della sospensione condizionale della pena, sebbene, essendo stata irrogata
solo una sanzione pecuniaria, egli non aveva alcun interesse a tale pronunzia,
che anzi gli è pregiudizievole.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Deve, infatti, rilevarsi che lo stesso Tribunale di Lucca, nel descrivere la
fattispecie sottoposta alla sua attenzione, ha considerato come verosimile
l’ipotesi che i cumuli di detriti rinvenuti all’interno dell’appezzamento di
terreno ove era, in passato, ubicato lo stabilimento di frantumazione di inerti
gestito dalla Piaggione Cave Srl, società della quale lo Slitti, in quanto
liquidatore, era legale rappresentante, fossero stati ivi depositati da personale
riconducibile alla Gs Escavazioni Srl, società cui lo Slitti si era rivolto al fine di
far da essa eseguire delle opere di bonifica all’interno del predetto terreno.
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ritenuta di giustizia con la concessione della sospensione condizionale della

Ritiene, tuttavia, il Tribunale che la verosimile attribuzione al personale di
Gs Escavazioni della realizzazione dei cumuli di rifiuti di cui al capo di
imputazione non sia fattore che valga ad esimere lo Slitti dalla responsabilità
per il reato a lui contestato; ad avviso del Tribunale, infatti, il prevenuto,
quale effettivo detentore/possessore dell’area in questione, avrebbe dovuto
controllare e verificare l’operato della Gs, intervenendo, se del caso, per
impedire l’abbandono dei rifiuti in zona.

errato.
Esso, in sostanza, postula l’esistenza di un dovere, quanto meno, di
controllo e di successiva attivazione da parte del soggetto che conferisca un
appalto di opere ad altro soggetto, indirizzato alla verifica del corretto
espletamento dell’incarico in tal modo conferito; dovere il cui mancato rispetto
varrebbe ad integrare, ai sensi dell’art. 40, comma second.o, cod. pen., la
responsabilità per avere omesso di impedire l’operato del soggetto la cui
condotta doveva essere oggetto di controllo da parte dell’obbligato.
Un siffatta impostazione trascura di considerare che, ai fini della
integrazione dell’obbligo di impedire l’evento, rilevante ai sensi dell’art. 40,
comma secondo, cod. pen., è necessario, affinché la posizione di garanzia
rivestita di chi sia assume essere gravato da tale obbligo – posizione che può
essere generata da investitura formale o dall’esercizio di fatto delle funzioni
tipiche delle diverse figure di garante – possa ritenersi operativa, che l’agente
assuma in concreto la gestione dei rischi connessi all’attività assunta, non
estendendosi essa oltre la sua sfera di governo dei rischi in questione (Corte
di cassazione, Sezione IV penale, 20 aprile 2017, n. 19029; idem, Sezione IV
penale, 17 novembre 2016, n. 48793).
Nel caso in esame, invece, secondo quanto è risultato, lo Slitti aveva
integralmente delegato, attraverso un rapporto riconducibile alla figura
giuridica dell’appalto di opera, figura giuridica nella quale significativamente il
rischio di impresa grava esclusivamente sulla ditta appaltatrice (Corte di
cassazione, Sezione Lavoro, 6 febbraio 20014, n. 2305), al personale della Gs
Escavazione l’attività di bonifica del terreno ove era stato, in passato ubicato
lo stabilimento della Piaggione; a tale proposito va ribadita la giurisprudenza
di questa Corte, secondo la quale, in caso di appalto, la responsabilità della
stazione appaltante, in relazione alla eventuale produzione di rifiuti derivanti
dalla esecuzione della prestazione dedotta in obbligazione contrattuale, e ciò
deve valere tanto più ove il fatto concernente la eventuale gestione di rifiuti
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L’assunto da cui muove la motivazione della sentenza del Tribunale è

sia esulante rispetto alla immediata esecuzione di quanto dedotto in contratto,
è limitata ai casi in cui sia stata dimostrata un’ingerenza nella esecuzione
dell’opera ovvero un controllo diretto su quest’ultima da parte del
committente, tale da comportare l’estensione anche a carico di questo dei
doveri diversamente concernente il solo soggetto appaltatore (Corte di
cassazione, Sezione III penale, 16 marzo 2015, n. 11029).
Nel caso in esame l’esistenza di tale ingerenza non è stata dimostrata né,

esecuzione della prestazione cui la stessa era tenuta in forza del rapporto
contrattuale in essere fra le parti, sotto il diretto controllo della Piaggione.
Deve, pertanto, escludersi, pur nella sicura sussistenza della condotta
illecita, che la stessa sia, sotto il profilo della sua rilevanza penale, ascrivibile
all’odierno imputato, in qualità di legale rappresentante della Società
proprietaria del terreno ove i rifiuti sono stati illegittimamente depositati.
Egli, pertanto, non risultando necessaria alcuna ulteriore indagine o
valutazione di merito, il cui svolgimento sarebbe inibito a questa Corte, può
essere prosciolto da ogni addebito e la sentenza impugnata va annullata,
senza rinvio, per non avere lo Slitti commesso il fatto a lui contestato.
I residui motivi di impugnazione restano, evidentemente, assorbiti dalla
presente pronunzia.
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per non avere commesso il fatto.
Così deciso in Roma, il 22 novembre 2017
Il Consigliere estensore

Il Presidente

tantomeno, è stato provato il fatto che la GS Escavazioni abbia operato, nella

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