Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19152 del 19/04/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 19152 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO

SENTENZA

Sui ricorsi proposti da:
Caruso Alessio, nato a Catania il 3.4.1993;
Testa Fabrizio, nato a Catania il 22.2.1993;
avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania, sezione 1^ penale, in
data 11.6.2012.
Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Piercamillo Davigo.
Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, dott. Oscar
Cedrangolo, il quale ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati
inammissibili,

Data Udienza: 19/04/2013

ritenuto in fatto

Con sentenza del 29.11.2011, il G.U.P. del Tribunale di Catania
dichiarò Caruso Alessio e Testa Fabrizio responsabili dei reati di rapina
aggravata, lesioni aggravate e ricettazione, unificati sotto il vincolo della
continuazione e — concesse le attenuanti generiche equivalenti alle
aggravanti e per Testa alla recidiva, con la diminuente per il rito — condannò

ciascuno alla pena di anni 2 mesi 6 di reclusione ed € 600,00 di multa.
Avverso tale pronunzia gli imputati proposero gravame ma la Corte
d’appello di Catania, con sentenza in data 11.6.2012, confermò la decisione
di primo grado.
Ricorrono per cassazione i difensori degli imputati.
Il difensore di Caruso Alessio deduce:
1. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla
qualificazione del fatto come rapina anziché come furto con strappo,
in quanto la violenza sarebbe stata esercitata sulla cosa e non sulla
persona; la caduta della persona offesa fu causata dallo strappo della
borsa; non risulterebbe da alcun atto processuale il trascinamento
della vittima per alcuni metri;
2. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla
qualificazione del fatto dì cui al capo C quale ricettazione anziché
come furto aggravato; Caruso aveva ammesso, fin dall’udienza di
convalida dell’arresto, di aver rubato il ciclomotore in piazza della
Borsa dirimpetto ad un istituto scolastico; le difformità rispetto alla
denunzia sono minime posto che via S. Maddalena si trova dietro
piazza della Borsa; il fatto che il ciclomotore avesse le chiavi inserite
sarebbe confermato dal verbale di sequestro da cui non risulta alcuna
effrazione;
3. violazione di legge e vizio di motivazione in quanto l’accordo fra
Caruso e Testa riguardava solo la commissione dì uno scippo, sicché
avrebbe dovuto trovare applicazione l’art. 116 cod. pen. e le
attenuanti generiche avrebbero dovuto essere giudicate prevalenti;
4. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata
applicazione dell’ipotesi lieve della ricettazione.
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Il difensore di Testa Fabrizio deduce:
1. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla
qualificazione del fatto come rapina anziché come furto con strappo, in
quanto la violenza sarebbe stata esercitata sulla cosa e non sulla
persona; la caduta della persona offesa fu causata dallo strappo della
borsa;
2. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancanza

dell’elemento soggettivo del reato di rapina, ma solo di quello di furto;
3. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’affermazione
di responsabilità per il reato di ricettazione; Testa si sarebbe limitato
ad accettare un passaggio da Caruso per compiere uno scippo ed
ignorava la provenienza delittuosa del ciclomotore.

Considerato in diritto

Il primo ed il terzo motivo di ricorso proposti nell’interesse di Caruso
Alessio, il primo ed il secondo motivo di ricorso proposti nell’interesse di
Testa Fabrizio sono manifestamente infondati.
Nella fattispecie di furto con strappo la violenza si esercita
esclusivamente sulla cosa anche se, a causa della relazione fisica tra
persona e cosa, può derivare una ripercussione indiretta e involontaria sulla
persona; ma ricorre la rapina allorché la cosa è particolarmente aderente al
corpo del possessore e costui, istintivamente o deliberatamente, contrasta la
sottrazione, sì che la violenza necessariamente si estende alla persona in
quanto l’agente non deve superare soltanto la forza di coesione inerente al
normale contatto della cosa con la parte lesa, ma deve vincere la resistenza
di questa. (Cass. Sez. 2 sent. n. 07386 del 7/11/1990 dep. 12/07/1991 Rv
187714).
Alla luce di ciò e della ricostruzione dei fatti da partergiudici di merito la
vittima portava la borsa aderente alla spalla e ciò da un lato intlra il delitto di
rapina e dall’altro il dolo, quantomeno eventuale di tale delitto.
Non è configurabile l’ipotesi del “reato diverso da quello voluto da taluno
dei concorrenti”, prevista dall’art. 116 cod. pen., qualora i correi versino in
dolo alternativo (equiparato al dolo diretto), avendo agito con la volontà di
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commettere indifferentemente il furto con strappo o il più grave delitto, in
concreto perpetrato, di rapina impropria. (Cass. Sez. 2 sent. n. 1979 del
25/09/1990 dep. 21/02/1992 Rv 189768).
Per le stesse ragioni appare corretta la motivazione in punto di giudizio
di equivalenza fra attenuanti generiche ed aggravanti.
Il secondo motivo di ricorso proposto nell’interesse di Caruso Alessio è

È infatti inammissibile il ricorso per cassazione che deduca il vizio di
manifesta illogicità della motivazione e, pur richiamando atti specificamente
indicati, non contenga la loro integrale trascrizione o allegazione e non ne
illustri adeguatamente il contenuto, così da rendere lo stesso autosufficiente
con riferimento alle relative doglianze. (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 11910 del
22.1.2010 dep. 26.3.2010 rv 246552).
Il quarto motivo di ricorso proposto nell’interesse di Caruso Alessio è
manifestamente infondato.
La Corte territoriale ha ritenuto che il fatto di ricettazione non potesse
essere qualificato come lieve, oltre che per il valore del ciclomotore, perché
commesso allo scopo di eseguire un ulteriore delitto.
In ciò non vi è alcuna violazione di legge o manifesta illogicità di
motivazione.
Il terzo motivo di ricorso proposto nell’interesse di Testa Fabrizio è
proposto al di fuori dei casi consentiti.
Nel caso in esame il ricorrente propone una ricostruzione alternativa a
quella operata dai giudici di merito, ma, in materia di ricorso per Cassazione,
perché sia ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione considerata
dall’art. 606 primo comma lett. e) cod. proc. pen., la ricostruzione
contrastante con il procedimento argomentativo del giudice, deve essere
inconfutabile, ovvia, e non rappresentare soltanto una ipotesi alternativa a
quella ritenuta in sentenza. (V., con riferimento a massime di esperienza
alternative, Cass. Sez. 1 sent. n. 13528 del 11.11.1998 dep. 22.12.1998 rv
212054).
I ricorsi devono pertanto essere dichiarati inammissibili.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che
dichiara inammissibili i ricorsi, gli imputati che li hanno proposti devono

generico.

essere condannati al pagamento delle spese del procedimento, nonché —
ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità — ciascuno al pagamento a favore della Cassa delle
ammende della somma di mille euro, così equitativamente fissata in ragione
dei motivi dedotti.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e ciascuno al versamento della somma di euro mille alla
Cassa delle ammende.

Così deliberato in data 19.4.2013.

P.Q.M.

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