Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19152 del 16/12/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19152 Anno 2017
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ESPOSITO ALDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MONTERISI NICOLETTA N. IL 20/03/1967
avverso l’ordinanza n. 1600/2015 TRIB. SORVEGLIANZA di BARI,
del 14/01/2016
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO ESPOSITO;

Data Udienza: 16/12/2016

RILEVATO IN FATTO

Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Bari
rigettava le istanze di detenzione domiciliare ex art. 47 ter ord. pen. e di
differimento dell’esecuzione della pena ex art. 147 cod. pen., proposte da
Monterisi Nicoletta e disponeva l’assegnazione della stessa ad uno degli istituti
penitenziari attrezzati per le cure del caso.
Avverso tale ordinanza la condannata, a mezzo del suo difensore, ricorreva

sorveglianza in relazione alla sussistenza dei presupposti per la concessione del
beneficio penitenziario richiesto, tenuto conto delle patologie dalle quali
l’esecutata risultava affetta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato.
Deve, in proposito, rilevarsi che il controllo affidato al giudice di legittimità è
esteso, oltre che all’inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e
processuale, alla mancanza di motivazione, dovendo in tale vizio essere
ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa risulti del tutto priva dei
requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al punto da risultare
meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo
logico seguito dal giudice di merito ovvero quando le linee argomentative del
provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici
da far rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione (Sez. U,
28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611).
Alla luce di questi parametri ermeneutici questa Corte osserva che il ricorso,
pur denunciando formalmente anche il vizio di violazione di legge, non individua
singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura
giurisdizionale, ma tende in realtà a provocare una nuova e non consentita
valutazione del merito dei presupposti applicativi delle suindicate misure
alternative.
L’ordinanza impugnata, peraltro, ha correttamente valutato gli elementi
risultanti agli atti, con motivazione congrua, adeguata e priva di erronea
applicazione della legge penale e processuale, soffermandosi in particolare sul
dato della curabilità della grave sindrome ansioso – depressiva da cui era affetta

t

la Monterisi in una delle apposite strutture penitenziarie indicate dal D.A.P. nella
nota del 09/01/2016, mentre la perizia nel giudizio di incompatibilità si fondava
sull’impossibilità di trattamento sanitario intramurario.
2

per Cassazione, deducendo l’incongruità del giudizio compiuto dal Tribunale di

A fronte di tale impianto motivazionale, la difesa nel ricorso, senza
confrontarsi con le ragioni della pronunzia, con particolare riferimento al
recepimento della nota del DAP, si limitava a riproporre le conclusioni della
perizia d’ufficio e a dedurre il contrasto tra la prosecuzione della detenzione ed il
senso di umanità in termini estremamente generici.
Per queste ragioni processuali, il ricorso va dichiarato inammissibile, con
conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e,
non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di 2.000,00 euro alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma il 16 dicembre 2016.

ammende, determinabile in 2.000,00 euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..

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