Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19151 del 16/04/2013
Penale Sent. Sez. 2 Num. 19151 Anno 2013
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: DI MARZIO FABRIZIO
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
Russotto Giuseppe, nato il 6.11.1966
avverso la sentenza del Tribunale di Trieste, sez. distaccata di
Castelvetrano, del 27.4.2012.
Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Fabrizio Di Marzio.
Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale Roberto Aniello, il
quale ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1 l’imputato ricorre, assistito da difensore, avverso la sentenza in epigrafe,
con la quale gli è stata applicata la pena concordata tra le parti, ex art. 444
cod. proc. pen. e, chiedendone l’annullamento, lamenta violazione dell’art.
129 c.p.p. affermando in particolare che il Tribunale avrebbe reso una
Data Udienza: 16/04/2013
motivazione apodittica che non ha tenuto conto della impossibilità di
ricondurre con certezza all’imputato i titoli di credito oggetto di furto
residuando incertezza sulla paternità delle firme appostevi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
Questa Corte ha stabilito: “La sentenza del giudice di merito che applichi la pena
su richiesta delle parti, escludendo che ricorra una delle ipotesi di
di legittimita’, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della
sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza delle cause di non punibilità
di cui all 1 art.129 succitato”. (Cass. pen. sez. 3, 18.6.99, Bonacchi ed altro,
215071). Uniformandosi a tale orientamento che il Collegio condivide, va
dichiarata inammissibile l’impugnazione atteso che nella sentenza risulta
verificata la insussistenza di elementi che importino decisioni ex art. 129 c.p.p.
(cfr. la dettagliata motivazione alle p. 2-3 della sentenza impugnata).
2. Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa
delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal
ricorso, si determina equitativamente in euro 1500.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende della
somma di C 1.500,00.
Così deliberato il 16.4.2013
Il Consigli re estensore
(Fabrizio ‘ Marzio)
b.3
Il Presidente
( = Fiaranese)
proscioglimento di cui all’art.129 cod. proc. pen., puo’ essere oggetto di controllo