Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19150 del 16/12/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19150 Anno 2017
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ESPOSITO ALDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BOUSSOUNA ABDELLATIF N. IL 10/09/1990
avverso l’ordinanza n. 4503/2015 TRIB. SORVEGLIANZA di
BOLOGNA, del 04/02/2016
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO ESPOSITO;

Data Udienza: 16/12/2016

RILEVATO IN FATTO E IN DIRITTO

Con l’ordinanza riportata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Bologna
rigettava il reclamo avverso l’ordinanza emessa dal Magistrato di sorveglianza di
Reggio Emilia, con la quale era stata rigettata l’istanza di liberazione anticipata
presentata da Boussouna Abdellatif, in relazione a vari semestri di detenzione.
Avverso tale ordinanza il condannato, a mezzo del proprio difensore,
ricorreva per Cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, in

nonostante durante la mancata commissione di infrazioni disciplinari.
In successiva memoria illustrativa, la difesa evidenziava la correttezza del
comportamento pregresso durante i periodi di detenzione antecedenti
all’infrazione e l’esigenza di valutare in modo frazionato i semestri di detenzione.
Il ricorso in oggetto deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta
carenza di interesse, avendo il condannato terminato l’esecuzione della pena in
data 21/03/2016, come risulta dall’acquisita certificazione del dipartimento
dell’amministrazione penitenziaria, e non avendo lo stesso manifestato, con
specifica e motivata deduzione, un eventuale interesse a coltivare
l’impugnazione (Sez. 1, 22/10/2009 n. 46887, Matichecchia, Rv. 245677; Sez.
Un., Ord. 18/06/1991 n. 15, Argenti Rv. 187707).
La

sopravvenuta

inammissibilità

dell’impugnazione

non

comporta

provvedimenti accessori di condanna, in adesione alla costante giurisprudenza di
questa Corte secondo cui, qualora il venir meno dell’interesse alla decisione del
ricorso per Cassazione sopraggiunga alla sua proposizione e sia determinato da
una ragione non imputabile al ricorrente, alla dichiarazione di inammissibilità non
consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al
pagamento della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende (conf.
Sez. 6, 31/01/2013 n. 19209, Scaricaciottoli, Rv. 256225; Sez. Un., 25/06/1997
n. 7, Chiappetta, Rv. 208166).

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Così deciso in Roma il 16 dicembre 2016.

relazione alla circostanza che per alcuni semestri era stato negato il beneficio

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