Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19150 del 16/04/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 19150 Anno 2013
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: DI MARZIO FABRIZIO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da
La Marca Bruno, nato il 9.7.1978
avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, del 25.9.2012.
Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Fabrizio Di Marzio.
Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale Roberto Aniello, il
quale ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino, in parziale
riforma della sentenza del GUP presso il Tribunale di Monza del 10.11.2006,
ha dichiarato la estinzione per intervenuta prescrizione del reato contestato
all’imputato al capi b) dell’imputazione, e riqualificato il capo sub a) ai sensi

Data Udienza: 16/04/2013

dell’art. 648 c.p., rideterminando conseguentemente la pena.
2. Ricorre, assistito da difensore, l’imputato, contestando violazione di legge
e vizio motivazionale per la ritenuta penale responsabilità a titolo di
riciclaggio; e per non aver ritenuto integrata la circostanza attenuante di cui
all’art. 648, comma 2, c.p.

CONSIDERATO IN DIRITTO

condanna concerne non il reato di riciclaggio ma il reato di ricettazione; quanto al
secondo in quanto la Corte ha fatto corretta applicazione della giurisprudenza di
legittimità secondo cui secondo l’orientamento di questa Corte, condiviso dal
Collegio, «in tema di ricettazione, perché possa trovare applicazione l’ipotesi
prevista dal capoverso dell’art. 648 cod. pen., è necessario che la cosa ricettata
sia di valore economico particolarmente tenue, restando comunque
impregiudicata la facoltà del giudice, pur in presenza di un valore modesto, di
escludere il “fatto di particolare tenuità” prendendo in esame gli ulteriori elementi
di valutazione della vicenda, ed in particolare ogni altra circostanza idonea a
delineare la gravità del reato e la capacità a delinquere del colpevole; tale
ulteriore operazione, tuttavia, deve essere compiuta secondo i criteri di cui
all’art. 133 cod. proc. pen. e con riferimento al comportamento concreto
dell’agente, con esclusione di qualsiasi valutazione inerente alla gravità in
astratto del reato, la quale compete al legislatore ai fini della previsione delle
relative sanzioni, ma non all’interprete in sede di applicazione delle norme
preesistenti». (Cass. Sez. 2^ sent. n. 11113 del 6.11.1996 dep. 21.12.1996 rv
206502). A tale indirizzo si è uniformata la Corte territoriale, ritenendo ostativo
al riconoscimento della fattispecie l’essere oggetto di ricettazione una automobile
funzionante.
2. Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa
delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal
ricorso, si determina equitativamente in euro 1000.

PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1000 alla Cassa delle ammende.

1. Il ricorso è manifestamente infondato. Quanto al primo motivo, giacché la

Così deliberato il 16.4.2013

Il Consigliere estensore
(Fabrizio Di M rzio)
Il Presidente

(rana) FiaTanese)

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