Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1915 del 29/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1915 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) GIORDANO ALFONSO N. IL 02/12/1962
avverso l’ordinanza n. 222/2011 CORTE APPELLO di L’AQUILA, del
13/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

Data Udienza: 29/11/2012

OSSERVA
Giordano Alfonso ricorre per cassazione avverso l’ordinanza emessa dalla Corte
d’appello di L’Aquila in data 13-4-12 , che ha dichiarato inammissibile l’appello
proposto dagli imputati avverso la sentenza in data 6-10-09 del Tribunale di Pescara.
li ricorrente deduce inosservanza dell’art 591 cpp , in relazione all’art 581 cpp ,
che hanno condotto il giudice di prime cure alla condanna , avendo nei motivi sdi
appello l’imputato dedotto che l’abitazione di Andreassi Walter , in cui egli si era
recato, è sita nello stesso quartiere San Donato, in cui è ubicato anche il Sert , in cui
l’imputato era autorizzato a recarsi .
L’art 581 lett c) richiede l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli
elementi di fatto che sorreggono il petitum. Tali ragioni devono, come esattamente
evidenziato dal giudice d’appello, sostanziarsi in un vaglio critico delle motivazioni
dell’atto impugnato , con censure analitiche che siano idonee a contrapporsi
concretamente alle argomentazioni formulate dal giudice a quo. Tale requisito
difetta nel caso di specie , risultando dalla sentenza di primo grado che la
declaratoria di responsabilità si fonda sulle dichiarazioni di alcuni soggetti , i quali
hanno riferito che, per ben due volte, in due giorni consecutivi, il Giordano si recò
a casa dell’Andreassi per chiedere dei soldi. Il Tribunale ne inferisce che l’imputato
si era allontanato dalla propria abitazione per finalità diverse da quelle per cui era
stato autorizzato ( recarsi al Sert) . A fronte di tale apparato argomentativo , il
ricorrente non indica alcuna doglianza formulata nell’atto di appello, che avrebbe
reso ammissibile l’impugnazione sostanziandosi in una censura sufficientemente
concreta e puntuale al discorso motivazionale della pronuncia di primo grado, non
potendo considerarsi tale la mera osservazione secondo la quale la casa
dell’Andreassi si trova nella stessa zona del Sert . Nè il vizio dell’atto d’appello può
essere sanato dall’esposizione di più analitiche argomentazioni nell’udienza di fronte
al giudice di secondo grado, in quanto l’inosservanza del disposto dell’art 581 lett c)
cpp , sotto il profilo della genericità dei motivi addotti, è prevista dall’art 591 lett c)
cpp quale causa di inammissibilità.
Il ricorso, in quanto manifestamente infondato, va dichiarato inammissibile, con
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di euro mille, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle
ammende.

essendovi stata una puntuale contestazione, da parte degli appellanti, delle ragioni

PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento e di una somma a favore della cassa delle ammende di euro mille

Così deciso in Roma il 29-11-12.

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