Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19149 del 22/11/2017


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 19149 Anno 2018
Presidente: DI NICOLA VITO
Relatore: ACETO ALDO

SENTENZA

sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Asti
nel procedimento penale a carico di
Milioto Antonio, nato a Valledolmo il 30/08/1945,

avverso la sentenza del 20/01/2017 del Tribunale di Asti;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Ciro Angelillis, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio.

RITENUTO IN FATTO

1.11 Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Asti ricorre per
l’annullamento della sentenza del 20/01/2017 di quello stesso Tribunale che ha
assolto il sig. Antonio Milioto dal reato di cui all’art. 256, comma 1, d.lgs. n. 152
del 2006, perché il fatto non sussiste.
1.1.Con unico motivo, deducendo che l’imputato era stabilmente dedito
all’attività di gestione dei rifiuti e che il fatto accertato non fosse assolutamente

Data Udienza: 22/11/2017

occasionale, eccepisce l’inosservanza o comunque l’erronea applicazione dell’art.
256, d.lgs. n. 152 del 2006.

CONSIDERATO IN DIRITTO
2.11 ricorso è fondato.

3.L’imputato risponde del reato di cui all’art. 256, comma 1, digs. n. 152
«perchè, raccogliendo e trasportando rifiuti speciali (materiale

ferroso), effettuava attività di gestione di rifiuti senza essere iscritto nell’albo
gestori ambientali di cui all’art. 212 stesso decreto>>. Il fatto è contestato come
accertato in Castelletto Uzzone il 05/03/2013.
3.1.11 Tribunale lo ha assolto perché si trattava

«di un solo, esclusivo

trasporto che non pare[va] poter assurgere al rango di attività ai sensi di
legge».
3.2.Come costantemente insegnato da questa Corte, il reato di cui all’art.
256, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006 si può configurare anche in presenza di
una solo trasporto, in ciò differenziandosi dal reato di cui all’art. 260, d.lgs. n.
152 del 2006, che sanziona (più gravemente) la continuità della attività illecita
(Sez. 3, n. 8979 del 02/10/2014, dep. 2015, Cristinzio, Rv. 262514; Sez. 3, n.
24428 del 25/05/2011, D’Andrea, Rv. 250674; si vedano anche Sez. 3, n. 21925
del 14/05/2002, Saba, Rv. 221959; Sez. 3, n. 16698 del 11/02/2004, Barsanti,
Rv. 227956; Sez. 3, n. 2950 del 11/01/2005, Cogliandro, Rv. 230675; Sez. 3, n.
7462 del 15/01/2008, Cozzoli, Rv. 239011).
3.3.Solo la assoluta occasionalità del trasporto rende il fatto atipico ed
esclude il reato nella sua sussistenza (Sez. 3, n. 8193 del 11/02/2016, Revello,
Rv. 266305; Sez. 3, n. 5716 del 07/01/2016, Isoardi, Rv. 265836, secondo cui il
carattere non occasionale della condotta può essere desunto dall’esistenza di una
minima organizzazione dell’attività, dal quantitativo dei rifiuti gestiti, dalla
predisposizione di un veicolo adeguato e funzionale al loro trasporto, dal fine di
profitto perseguito dall’autore).
3.4.11 Tribunale, dunque, non ha fatto buon governo della norma
incriminatrice avendo escluso la sussistenza del reato in considerazione del fatto
che si trattava di un solo, esclusivo trasporto. Peraltro, il Giudice ha
ulteriormente (e contraddittoriamente) argomentato l’assoluzione affermando
che «il Milioto [e regolarmente inquadrato presso la cooperativa “I ferraioli” e
l’addebito qui formulato appare muoversi nell’ordine di idee di un’attività
ulteriore e personale dell’attività di trattamento di rifiuti».
Tribunale a riconoscere che l’imputato svolgeva

Sicché è lo stesso

un’attività, ulteriore e diversa

rispetto a quella di inquadramento presso la cooperativa, ma comunque
2

del 2006,

un’attività, così smentendo l’assunto della unicità dell’episodio accertato. Ma
anche in caso di unicità del trasporto, lo svolgimento di tale attività in forma
secondaria e di fatto rispetto a quella principale prova l’esistenza della minima
attività organizzativa (asservita proprio al trasporto o comunque utilizzata a tale
scopo) che esclude la assoluta occasionalità della condotta.
3.5.Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata con
rinvio al Tribunale di Asti per nuove giudizio.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Asti.
Così deciso in Roma, il 2$/11/2017.

P.Q.M.

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