Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19149 del 16/12/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19149 Anno 2017
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ESPOSITO ALDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ROMANO ROSARIO N. IL 20/03/1961
avverso l’ordinanza n. 120/2015 TRIBUNALE di ENNA, del
20/10/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO ESPOSITO;

Data Udienza: 16/12/2016

RITENUTO IN FATTO

Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Enna, quale giudice
dell’esecuzione, dichiarava l’inammissibilità dell’istanza di ripristino della
sospensione condizionale della pena revocata a Romano Rosario con precedente
provvedimento, ritenendo che la doglianza avrebbe dovuto formare oggetto di
ricorso per Cassazione.
Avverso tale ordinanza il condannato, a mezzo del proprio difensore,
ricorreva per Cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione,

della sospensione condizionale non poteva essere revocato sulla base di
molteplici argomentazioni.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato.

N2
Il provvedimento impugnato risulta corretto, in quanto afferma 42 il principio
~o
costantemente afferfflato da questa Corte, secondo cui l’art. 666, comma 2, cod.
proc. pen., nel prevedere l’inammissibilità delle istanze meramente reiterative di
altre già rigettate quando non venga prospettato, a sostegno di esse, alcun
elemento nuovo, non richiede che il precedente provvedimento di rigetto abbia
acquisito carattere di definitività, poiché la disposizione anzidetta è volta non
solo ad impedire, ma anche a prevenire l’eventualità di contrastanti decisioni sul
medesimo punto in presenza di una immutata situazione di fatto (Sez. 1,
19/03/2014 n. 25345, Nozzolino, Rv. 262135).
Ebbene, in ordine al primo motivo di ricorso, in violazione del principio di
autosufficienza, la difesa del Romano non dimostrava l’esistenza di elementi
nuovi rispetto alla precedente istanza formulata al giudice dell’esecuzione (ad es.
mediante la produzione di atti del precedente provvedimento che consentissero il
raffronto tra motivi pregressi e motivi nuovi).
La valutazione preliminare di manifesta infondatezza del primo motivo di
ricorso, per cui sarebbe risultata necessaria la proposizione di ricorso per
Cassazione, rende superfluo l’esame degli ulteriori motivi di ricorso.
Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e,
non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle

e..u

ammende, determinabile in 2.000,00 euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..

2

asserendo che l’istanza si fondava su motivi diversi e nuovi e che il beneficio

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di 2.000,00 euro alla Cassa delle
Ammende.

Così deciso in Roma il 16 dicembre 2016.

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