Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19149 del 16/04/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 19149 Anno 2013
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: DI MARZIO FABRIZIO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da
De Santis Valter, nato il 23.6.1965
avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, del 13.4.2012.
Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Fabrizio Di Marzio.
Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale Roberto Aniello, il
quale ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino, in parziale
riforma della sentenza del GUP presso il Tribunale della medesima città, ha
dichiarato la estinzione per intervenuta prescrizione dei reati contestati
all’imputato

ai

capi

c)

e

d)

dell’imputazione,

rideterminando

Data Udienza: 16/04/2013

conseguentemente la pena e confermando nel resto.
2. Ricorre, assistito da difensore, l’imputato, contestando violazione di legge
e vizio motivazionale per la ritenuta penale responsabilità osservando che il
fatto avrebbe dovuto essere qualificato non come estorsione ma come
violenza privata o, al più, esercizio arbitrario delle proprie ragioni: avendo
l’imputato richiesto denaro alla propria madre con violenza

e minaccia

giustificate dal difficile ambiente familiare e comunque non conseguendo un

ingiusto profitto poiché le richieste avrebbero riguardato denari guadagnati
e risparmiati dal padre e depositati su un libretto bancario da ritenersi in
condivisione dei figli.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
Questa Corte ha ripetutamente affermato che ricorre il vizio di motivazione
illogica o contraddittoria solo quando emergono elementi di illogicità o
contraddizioni di tale macroscopica evidenza da rivelare una totale estraneità fra
le argomentazioni adottate e la soluzione decisionale (Cass. 25 maggio 1995, n.
3262). In altri termini, occorre che sia mancata del tutto, da parte del giudice, la
presa in considerazione del punto sottoposto alla sua analisi, talché la
motivazione adottata non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e
logicità del discorso argomentativo su cui la decisione è fondata e non contenga
gli specifici elementi esplicativi delle ragioni che possono aver indotto a
disattendere le critiche pertinenti dedotte dalle parti (Cass. 15 novembre 1996,
n. 10456).
Queste conclusioni restano ferme pur dopo la legge n. 46 del 2000 che,
innovando sul punto l’art. 606 lett. e) c.p.c., consente di denunciare i vizi di
motivazione con riferimento ad “altri atti del processo”: alla Corte di cassazione
resta comunque preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento
della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi o diversi parametri di
ricostruzione e valutazione dei fatti, ritenuti maggiormente plausibili o dotati di
una migliore capacità esplicativa, dovendosi essa limitare a controllare se la
motivazione dei giudici di merito sia intrinsecamente razionale e capace di
rappresentare e spiegare l’iter logico seguito, (ex plurimis: Cass. 1° ottobre 2008
n. 38803). Quindi, pur dopo la novella, non hanno rilevanza le censure che si
limitano ad offrire una lettura alternativa delle risultanze probatorie, dal

2

momento che il sindacato della Corte di cassazione si risolve pur sempre in un
giudizio di legittimità e la verifica sulla correttezza e completezza della
motivazione non può essere confusa con una nuova valutazione delle risultanze
acquisite. La Corte, infatti, deve limitarsi a verificare se la giustificazione del
giudice di merito sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una
plausibile opinabilità di apprezzamento (v. Cass. 3 ottobre 2006, n. 36546; Cass.
10 luglio 2007, n. 35683; Cass. 11 gennaio 2007, n. 7380) e tale da superare il

implica, infatti, in caso di prospettazione di un’alternativa ricostruzione dei fatti,
che siano individuati gli elementi di conferma dell’ipotesi ricostruttiva accolta, in
modo da far risultare la non razionalità del dubbio derivante dalla stessa ipotesi
alternativa, con la precisazione che il dubbio ragionevole non può fondarsi su
un’ipotesi alternativa del tutto congetturale seppure plausibile (v. Cass. sez. IV,
17.6.2011, n. 30862; sentenza Sezione 1^, 21 maggio 2008, Franzoni, rv.
240673; anche Sezione 4^, 12 novembre 2009, Durante, rv. 245879).
La motivazione è invece mancante non solo nel caso della sua totale assenza, ma
anche quando le argomentazioni addotte dal giudice a dimostrazione della
fondatezza del suo convincimento siano prive di completezza in relazione a
specifiche doglianze formulate dall’interessato con i motivi d’appello e dotate del
requisito della decisività (Cass. 17 giugno 2009, n. 35918).
Nessuno di tali vizi ricorre nel caso di specie, dal momento che il giudice di
appello ha esposto un ragionamento argomentativo coerente, completo e privo di
discontinuità logiche giungendo per tale via ad una adeguata ricostruzione dei
fatti e a una corretta qualificazione giuridica degli stessi. La Corte territoriale ha
infatti in primo luogo rilevato come dalla testimonianze raccolte sia emerso un
clima di minaccia e intimidazione determinate in famiglia dall’imputato, che più
volte si appropriava ingiustificatamente di denari altrui; in secondo luogo ha
sottolineato come l’affermazione difensiva – oggi ribadita – sull’appartenenza di
tali denari anche all’imputato sia rimasta priva di qualsiasi riscontro.
2. Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa
delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal
ricorso, si determina equitativamente in euro 1000.

PQM

I

limite del ragionevole dubbio. La condanna al là di ogni ragionevole dubbio

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1000 alla Cassa delle ammende.
Così deliberato il 16.4.2013

IlI,nsigliere estensore
( Fa ri io Di Marzi15

Il Presidente

,

anco Fiandanese)
(Fja>3xe,

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA