Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19148 del 22/11/2017


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 19148 Anno 2018
Presidente: DI NICOLA VITO
Relatore: ACETO ALDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Nicolazzi Domenico Vincenzo, nato a Petilia Policastro il 04/08/1958,

avverso la sentenza del 01/02/2017 della Corte di appello di Catanzaro;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Ciro Angelillis, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio
limitatamente alle statuizioni civili;
udito il difensore delle parti civili, in persona dell’avv. Giovanbattista
Scordamaglia, anche in sostituzione dell’avv. Giuseppe Albanese, che ha
concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 sig. Domenico Vincenzo Nicolazzi ricorre per l’annullamento della
sentenza del 01/02/2017 della Corte di appello di Catanzaro che, in riforma di
quella del 25/10/2013 del Tribunale di Crotone da lui impugnata, ha dichiarato
non doversi procedere nei suoi confronti in ordine ai reati di cui agli artt. 674 e

Data Udienza: 22/11/2017

650, cod. pen., perché estinti per prescrizione e lo ha condannato alla rifusione
delle spese sostenute nel grado dalle parti civili.
1.1.Con unico motivo, deducendo che i reati erano prescritti prima della
sentenza di primo grado, eccepisce, ai sensi dell’art. 606, lett. b), cod. proc.
pen., l’inosservanza e l’erronea applicazione dell’art. 578, cod. proc. pen.

2.11 ricorso è fondato.

commessi in Petilia Policastro sino al 09/09/2008. La Corte di appello,
espressamente sollecitata con il terzo motivo, ha fissato alla data indicata nella
rubrica la cessazione della permanenza di entrambi reati. Soluzione del resto
necessitata dal tipo di contestazione precisa e non in forma aperta del capo di
imputazione, in conseguenza della quale le condotte consumate in epoca
successiva al 09/09/2008, eventualmente emerse nel corso del dibattimento,
avrebbero dovuto essere oggetto di specifica contestazione ai sensi dell’art. 517
cod. proc. pen..
3.1.Trattandosi di contravvenzioni, il tempo necessario a prescrivere matura
al più tardi cinque anni dopo la consumazione del reato e, dunque, nel caso di
specie, il 09/09/2013, termine al quale deve essere aggiunto il periodo di
sospensione del dibattimento (dal 25/01/2013 al 08/03/2013), pari a 42 giorni,
con conseguente slittamento al 19/04/2013.
3.2.La sentenza del Tribunale è stata pronunciata alla pubblica udienza del
25/10/2013 quando i reati erano ormai prescritti.
3.3.Pertanto la Corte di appello non solo avrebbe dovuto revocare le
statuizioni civili di condanna contenute nella sentenza di primo grado, ma non
avrebbe potuto a sua volta condannare l’imputato alla rifusione delle spese
sostenute dalla parte civile. Secondo il consolidato insegnamento di questa
Corte, infatti, il giudice di appello che, nel pronunciare declaratoria di estinzione
del reato per prescrizione, accerti che la prescrizione del reato è maturata prima
della sentenza di primo grado deve contestualmente revocare le statuizioni civili
in essa contenute, con la conseguenza che è illegittima, in tal caso, la condanna
dell’imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile (Sez. 3, n.
15245 del 10/03/2015, Rv. 263018; Sez. 5, n. 44826 del 28/05/2014, Regoli,
Rv. 261815; Sez. 6, n. 9081 del 21/02/2013, Colucci, Rv. 255054).
3.4.Ne consegue che la sentenza impugnata e quella di primo grado devono
essere annullate senza rinvio limitatamente alle statuizioni civili che devono
essere eliminate.

2

3.11 ricorrente risponde dei reati di cui agli artt. 650 e 674, cod. pen.,

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nonché quella di primo grado,
limitatamente alle statuizioni civili, che revoca.

Così deciso in Roma, il 2/11/2017.

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