Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19148 del 16/12/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19148 Anno 2017
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ESPOSITO ALDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CALABRESE INNOCENZO N. IL 20/04/1972
avverso la sentenza n. 1856/2009 CORTE APPELLO di BARI, del
15/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO ESPOSITO;
Data Udienza: 16/12/2016
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bari confermava la
sentenza emessa dal Tribunale di Bari il 04/12/2008, con la quale era stata
irrogata la pena di anni uno e mesi otto di reclusione a Calabrese Innocenzo per
la commissione del reato di cui all’art. 9, comma 2, della legge 23 dicembre
1956, n. 1423, accertato in Bari sino al 06/06/2007.
Avverso tale sentenza il Calabrese, a mezzo del suo difensore, ricorreva per
provvedimento impugnato, evidenziando quanto segue: la mancata indicazione
dei nominativi dei pregiudicati frequentati e l’occasionalità degli incontri coi
predetti, non qualificabili come frequentazione; il mero rinvio
per relationem
nella sentenza impugnata alle argomentazioni del giudice di primo grado su tali
aspetti, nonostante quest’ultima non avesse esaminato le censure formulate in
detta sede.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
La sentenza impugnata risulta adeguatamente e congruamente motivata
anche in relazione ai profili di censura prospettati dal ricorrente.
Peraltro, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, ai fini della
configurabilità della violazione della prescrizione di non associarsi abitualmente
con pregiudicati, non è richiesta una costante e assidua relazione interpersonale,
ben potendo la reiterata frequentazione essere assunta a sintomo univoco
dell’abitualità di tale comportamento, sufficiente ad integrare la contravvenzione
contestata (v., in termini, da ultimo, Sez. 7, ord. 08/10/2015 n. 16438, Bella,
non massimata; Sez. 1, 17/06/2009 n. 26785, Manzari, Rv. 244791; Sez. 1,
08/04/2008 n. 16789, Danisi, e ivi citate).
L’affermazione di “buona fede” in ordine alle qualità soggettive di
pregiudicati, dei soggetti frequentati doveva essere più adeguatamente illustrata
dalla difesa.
In applicazione di tali principi si ritengono sufficienti persino soltanto due
incontri con soggetti pregiudicati in quanto sintomatici, per i fini qui rilevanti, di
un’associazione abituale.
Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e,
non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle
ammende, determinabile in 2.000,00 euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..
Cassazione, deducendo violazione di legge e mancanza di motivazione del
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di 2.000,00 euro alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma il 16 dicembre 2016.