Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19148 del 10/04/2014

Penale Sent. Sez. 3 Num. 19148 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: GAZZARA SANTI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
A.A.
avverso l’ordinanza n. 788/2013 TRIB. LIBERTA’ di GENOVA, del
30/12/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;
1/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 10/04/2014

RITENUTO IN FATTO
Il Gip presso il Tribunale di Savona, con ordinanza del 27/9/2013,
applicava a carico di A.A., indagato per i reati ex artt. 416,

110 cod.pen, 3 nn. 2 e 8, 4, L. 75/58, 12, co. 5, d.Lvo 286/98, 110 e 497 bis

Lo stesso Gip ha rigettato, in data 6/12/2013, l’istanza, proposta
nell’interesse del prevenuto, di sostituzione della restrizione massima con
gli arresti domiciliari.
Il Tribunale del riesame, chiamato a pronunciarsi sull’appello interposto
dalla difesa dell’indagato, con ordinanza del 30/12/2013, ha confermato il
mantenimento della custodia carceraria.
Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione la difesa
del A.A. con eccepire l’erronea applicazione degli artt. 274, lett.
c), e 275 cod.proc.pen., rilevando vizio di motivazione sul punto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Preliminarmente va rilevato che il A.A. ha inoltrato in atti
dichiarazione di rinuncia alla impugnazione, ritualmente sottoscritta dallo
stesso, senza, però, evidenziare alcuna giustificazione a sostegno della
desistenza al gravame.
Conseguentemente il ricorso va dichiarato inammissibile, con condanna
del ricorrente, ex art. 616 cod.proc.pen., al pagamento delle spese
processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende
di una somma equitativamente fissata, nella misura di euro 500,00.

I,

cod.pen., la custodia cautelare in carcere.

P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e
condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al
versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di euro

Così deciso in Roma il 10/4/2014.

500,00.

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