Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19147 del 22/11/2017


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 19147 Anno 2018
Presidente: DI NICOLA VITO
Relatore: GENTILI ANDREA

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
PRANDINI Roberto, nato a Formigine (Mo) il 27 settembre 1978;
FERRARI Silvio, nato a Modena il 13 marzo 1946;

avverso la sentenza n. 2066 del Tribunale di Modena del 14 giugno 2011;

letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e i ricorsi introduttivi;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Ciro ANGELILLIS,
il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi;
sentiti, altresì, per il ricorrente Prandini, l’avv. Carmine D’ONOFRIO, del foro di
Roma, in sostituzione dell’avv. Giuseppe CICERO, del foro di Modena, e, per il
ricorrente Ferrari, l’avv. Elisa VACCARI, del foro di Modena, in sostituzione dell’avv.
Giancarla MOSCATTINI, del foro di Modena, che hanno insistito per l’accoglimento
dei rispettivi ricorsi.
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Data Udienza: 22/11/2017

RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 14 giugno 2011, il Tribunale di Modena, in esito a
giudizio scaturito dalla opposizione a decreto penale emesso nei loro
confronti, ha dichiarato la penale responsabilità di Prandini Roberto e di
Ferrari Silvano in ordine al reato di cui all’art. 256, comma 1, del dlgs n. 152
del 2006, per avere ciascuno di costoro, il primo nella qualità di titolare della
ditta individuale “Agriform di Prandini Roberto”, svolto attività di gestione e

riversando i liquidi aspirati da fosse settiche da loro svuotate o nella rete
fognaria ovvero direttamente sui terreni agricoli; il Tribunale emiliano li ha,
pertanto, condannati, concesse ad ambedue le attenuanti generiche e ritenuto
di dovere qualificare il fatto ascritto al Proietti alla stregua del comma 4 della
disposizione sopra citata, alla pena di euro 4.000,00 di ammenda il Prandini
ed euro 14,000,00 di ammenda il Ferrari.
Avverso la predetta sentenza hanno proposto distinti ricorsi in grado di
appello i due prevenuti, ambedue assistiti dal rispettivo difensore fiduciario.
Il Prandini ha affidato le sue doglianze ad un solo motivo di
impugnazione, con il quale ha dedotto la circostanza che il reato a lui
contestato non si sarebbe realizzato, atteso che, a tutto voler concedere,
l’accertamento svolto nei suoi confronti avrébbe portato a verificare che in
una sola circostanza egli aveva fatto accesso ad uno stabile condominiale per
ivi procedere al prelievo dei liquami dalla fossa settica; non trattandosi,
pertanto, di attività organizzata, l’illecito contestato non risulterebbe
integrato; il Prandini ha, altresì, lamentato la inadeguatezza motivazionale
della sentenza impugnata in relazione alla sua identificazione come il soggetto
che era alla guida dell’automezzo che aveva operato in relazione alle
aspirazioni dei liquami contenuti nella fossa settica di cui sopra ed al
successivo loro smaltimento sul terreno nonché in relazione alla qualificazione
in guisa di rifiuto, nella specie liquami, di quanto aspirato dalle predette fosse
settiche.
Il Ferrari, a sua volta, ha formulato due motivi di impugnazione avverso
la sentenza del Tribunale di Modena; il primo concerne la ritenuta inidoneità
degli elementi raccolti durante la istruttoria dibattimentale per la affermazione
della sua penale responsabilità, mentre il secondo attiene, sempre sotto il
profilo del vizio di motivazione, sotto la specie della omessa motivazione, alla
determinazione della pena ed alla mancata concessione della sospensione
condizionale della pena medesima.

smaltimento di rifiuti secondo modalità non consentite, in particolare

CONSIDERATO IN DIRITTO
Deve preliminarmente disporsi la conversione delle impugnazioni proposte
dai difensori dei due ricorrenti, dai medesimi introdotte come ricorsi in
appello, in ricorsi per cassazione.
Osserva, infatti, il Collegio che con la sentenza impugnata il Tribunale di
Modena, dichiarata la penale responsabilità dei prevenuti in ordine ai reati loro

ammenda il Prandini e di euro 14.000,00 di ammenda il Ferrari; ai sensi,
pertanto, dell’art. 593, comma 3, cod. proc. pen. la sentenza in questione,
con la quale è stata irrogata esclusivamente la pena dell’ammenda, non è
suscettibile di appello.
Tuttavia, in ossequio al principio del

favor impugnationis,

i ricorsi in

questione, proposti come detto avverso sentenza non appellabile, una volta
verificata la voluntas impugnandi dei ricorrenti, devono essere convertiti in
ricorso per cassazione, salvo comunque il controllo in ordine alla loro
ammissibilità in ragione della sussistenza nell’atto in questione dei requisiti di
forma e di sostanza che deve avere l’atto introduttivo del giudizio per essere
considerato un valido ricorso per cassazione e salva la capacità processuale
speciale di chi li abbia sottoscritti.
Fatta questa premessa, rileva il Collegio che, essendo fondato, nei limiti
che si vedranno di seguito, il solo ricorso del Ferrari, la sentenza impugnata
deve essere annullata con esclusivo riferimento alla posizione di quest’ultimo,
dovendo, viceversa, essere dichiarata la inammissibilità del ricorso del
Prandini.
Invero la impugnazione del Prandini è esclusivamente svolta attraverso
censure in punto di fatto, volte a contestare la ricostruzione storica
dell’episodio per cui è processo operata dal Tribunale di Modena.
Il Tribunale ha più che plausibilmente motivato in ordine alla
identificazione del Prandini, eseguita attraverso la diretta percezione della sua
identità da parte degli agenti operanti, come il soggetto che, aspirati con
l’ausilio di un’autobotte nella sua disponibilità presso un edificio condominiale i
liquami contenuti nella fossa settica ivi esistente, ha poi provveduto alla loro
dispersione su di un terreno agricolo; con riferimento alla integrazione del
reato contestato nella . condotta del prevenuto, osserva il Collegio che,
indubbio essendo – oltre che in forza della espressa dichiarazione degli agenti

rispettivamente contestati, li ha condannati alla pena di euro 4.000,00 di

operanti, correttamente valorizzata a fini dimostrativi dal Tribunale modenese,
anche in ragione di una congrua inferenza di tipo logico – il fatto che i
materiali aspirati dalle fosse settiche di cui sopra fossero il prodotto delle
deiezioni umane e degli altri rifiuti ivi convogliati dalle condotte condominiali
di scarico e che gli stessi siano stati dispersi dal Prandini sul terreno agricolo
in aperta campagna attiguo alla sede della ditta individuale da lui gestita circostanza anche questa direttamente percepita, per come esaustivamente

sussistono tutti gli elementi di responsabilità quanto al reato a lui contestato.
Esso, peraltro, è stato derubricato dal giudice del merito quoad poenam
rispetto alla sua originaria formulazione – essendo emerso che il prevenuto
era comunque titolare della iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali
autorizzati, sicché la sua responsabilità è collegata al fatto che la sua condotta
si è posta palesemente in contrasto con le prescrizioni contenute nella
autorizzazione – ai sensi del comma 4 dell’art. 256 del dlgs n. 152 del 2006.
Né, infine quanto alla posizione del Prandini, ha un qualche rilievo la
circostanza che la diretta percezione della attività svolta da questo abbia
avuto ad oggetto un solo episodio; invero, come questa Corte ha in più
occasioni precisato e ribadito, ai fini della integrazione del reato di cui all’art.
256, comma 1, del dlgs n. 152 del 2006, è sufficiente che si sia verificata
anche una sola volta una delle condotte descritte dalla norma precettiva
(Corte di cassazione, Sezione III penale. 12 settembre 2017, n. 41529; idem,
Sezione III penale, 2 marzo 2015, n. 8979), purché essa costituisca
un’attività di gestione dei rifiuti e non sia del tutto occasionale (Corte di
cassazione, Sezione III penale, 29 febbraio 2016, n. 8193).
Elementi questi due ultimi che possono essere ragionevolmente esclusi
essendo la condotta del Prandini, come emergente dalla sentenza impugnata,
certamente inserita, con utilizzo di mezzi materiali non trascurabili e con
l’improprio utilizzo del liquami a fini agricoli, nella sua attività imprenditoriale.
Il ricorso del Prandini deve, perciò essere dichiarato inammissibile.
Passando al ricorso del Ferrari, ne rileva la Corte la inammissibilità del
primo motivo.
Infatti anche esso, non diversamente dal motivo di impugnazione svolto
dal Prandini, si articola esclusivamente attraverso la mera confutazione delle
più che plausibili deduzioni fatte dal giudice del merito sulla base delle ampie

rilevato nella sentenza impugnata, dai testimoni sentiti in dibattimento –

e congruenti risultanze processuali, riportate nella sentenza impugnata, tutte
inequivocabilmente ed univocamente orientate nel senso della affermazione
dello svolgimento da parte del prevenuto della attività di raccolta dei liquami
frutto della pulizia delle fosse settiche da lui eseguita in numerosi condomini o
altre private abitazioni della zona di Formigine.
E’, viceversa, parzialmente fondato il secondo motivo di impugnazione;
con esso il ricorrente lamenta l’omessa motivazione da parte del Tribunale in

sentenza impugnata, aventi ad oggetto il contenimento della pena entro il
minimo edittale e la concessione dei benefici di legge.
Osserva, infatti, la Corte, quanto alla determinazione della pena che il
Tribunale la ha limitata, sebbene in misura eccedente rispetto al minimo
edittale, alla sola pena pecuniaria, sebbene il reato contestato preveda la
pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda.
A tale proposito va confermato l’orientamento di questa Corte, secondo il
quale in tema di irrogazione del trattamento sanzionatorio, quando per la
violazione ascritta all’imputato sia prevista alternativamente la pena
dell’arresto e quella dell’ammenda, il giudice non è tenuto ad esporre
diffusamente le ragioni in base alle quali ha applicato anche in misura
massima la sanzione pecuniaria, perché, avendo l’imputato beneficiato di un
trattamento obiettivamente più favorevole rispetto all’altra più rigorosa
indicazione della norma, è sufficiente che dalla motivazione sul punto risulti la
considerazione conclusiva e determinante in base a cui è stata adottata la
decisione, ben potendo esaurirsi tale motivazione nel richiamo alla equità’
quale criterio di sintesi adeguato e sufficiente (Corte di cassazione, Sezione III
penale, 18 settembre 2015, n. 37867), richiamo che può ritenersi soddisfatto
anche attraverso il riferimento ai criteri guida di cui all’art. 133 cod. pen.
Fondato è, viceversa l’ulteriore profilo del motivo di ricorso ora in esame,
cioè quello legato alla omessa motivazione in ordine alla concessione del
beneficio della sospensione condizionale della pena.
Va al riguardo preliminarmente rilevato che, per come espressamente
risulta dal verbale dell’udienza celebratasi in data 14 giugno 2011 ed allegato
alla sentenza impugnata, il difensore del Ferrari, subordinatamente alla
assoluzione del suo assistito nel merito, chiese la “concessione dei benefici di
legge”; dovendosi per tali intendere – secondo un inveterato e, pertanto,
inequivocabile stilum foris – il riconoscimento della sospensione condizionale
5

ordine alle richieste da lui formulate, e come tali riportate nella stessa

della pena e la non menzione della sentenza di condanna nei certificati penali
dell’interessato rilasciati non a fini elettorali.
Ciò posto, osserva il Collegio che sul punto la sentenza del Tribunale di
Modena è del tutto silente, non risultando la che richista della difesa del
Ferrari sia stata affatto esaminata; né è possibile desumere dal restante
contenuto della sentenza impugnata l’esistenza di fattori oggettivi che,
costituendo un formale impedimento al riconoscimento dei benefici in

del merito di una sua esplicita pronunzia sul punto.
La sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata con riferimento
alla posizione del Ferrari stante la palese omissione di motivazione su di un
punto decisivo posto in discussione.
Non vi è luogo, quanto al caso di specie, all’annullamento con rinvio della
predetta sentenza – che si sarebbe diversamente imposto, secondo il
preferibile orientamento di questa Corte, stante la necessità di provvedere in
sede di merito in ordine alla questione devoluta e non trattata, poiché la
stessa coinvolge anche valutazioni di merito, quanto meno con riferimento al
giudizio prognostico indicato nell’art. 164 cod. pen., che sono sottratte al
giudizio di legittimità (in tal senso da ultimo e per tutte: Corte di cassazione,
Sezione IV penale, 14 settembre 2017, n. 41988; contra: Corte di cassazione,
Sezione II penale, 25 ottobre 2017, n. 48997) – posto che la contravvenzione
contestata, consumata non oltre la data del 16 novembre 2007, si è oramai
da tempo estinta per prescrizione.
Il ricorso proposto dal Prandini deve, pertanto, essere dichiarato
inammissibile ed il medesimo va condannato, visto l’art. 616 cod. proc. pen.
al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore
della Cassa delle ammende, mentre, in accoglimento del ricorso del Ferrari la
sentenza impugnata va annullata senza rinvio, limitatamente alla posizione di
costui, per essere il reato a lui contestato estinto per prescrizione.
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente a Ferrari Silvano
per essere il reato a lui ascritto estinto per prescrizione.
Dichiara inammissibile il ricorso di Prandini Roberto e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore
della Cassa delle ammende

questione, avrebbero reso non necessaria la espressione da parte del giudice

Così deciso in Roma, il 22 novembre 2017
Il Presidente

Il Consigliere estensore

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