Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19147 del 10/04/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 19147 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: GAZZARA SANTI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI L’AQUILA
nei confronti di:
SPINELLI CLAUDIO N. IL 03/02/1972
TAVOLETTA ALESSANDRO N. IL 31/12/1976
avverso l’ordinanza n. 353/2013 TRIB. LIBERTA’ di L’AQUILA, del
11/11/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;
le/sentite le conclusioni del PG Dott.
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Uditi difensor Avv.;

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4.

74-

Data Udienza: 10/04/2014

RITENUTO IN FATTO
Il Gip presso il Tribunale di L’Aquila, con ordinanza del 9/9/2013,
disponeva la custodia cautelare in carcere nei confronti di Claudio Spinelli
e di Alessandro Tavoletta, indiziati in concorso con altri, del reato di
importazione e distribuzione di eroina e di associazione per delinquere ex
2007.
Il Tribunale di L’Aquila, chiamato a pronunciarsi sulle istanze di riesame,
avanzate nell’interesse dei prevenuti, con provvedimenti dell’11/11/2013,
ha revocato la misura restrittiva massima, ordinando la immediata
rimessione in libertà degli indagati.
Il Procuratore della Repubblica di L’Aquila propone due ricorsi per
cassazione avverso le predette ordinanze, con i seguenti, identici, motivi:
-ha errato il Tribunale nel ritenere non più attuali le esigenze cautelari, in
dipendenza del tempo trascorso dalla commissione dei fatti delittuosi, in
difetto di una puntuale valutazione della personalità dei prevenuti e della
gravità del quadro indiziario.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili.
Il vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta l’impugnata pronuncia,
permette di rilevare la logicità e la correttezza della argomentazione
motivazionale, adottata dal decidente e dallo stesso posta a sostegno
della scelta praticata.
Il Tribunale, a giusta ragione, osserva come necessiti, per il mantenimento
della misura restrittiva applicata, la sussistenza dell’attualità delle
esigenze cautelari poste a sostegno della misura stessa in rapporto al

art. 74, d.P.R. 309/90, della quale costoro hanno fatto parte fino a tutto il

tempo trascorso dalla commissione del reato, nella specie non più
ravvisabile, visto che la condotta criminosa contestata allo Spinelli e al
Tavoletta risulta cessata nel 2007 e che non risultano condotte recenti dei
prevenuti, sintomatiche della persistenza della inclinazione a delinquere

Rilevasi che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il
ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di
specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione
del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto,
ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione
dei fatti o che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze
esaminate dal giudice di merito ( ex multis Cass. 15/12/2008, n. 46124 ),
come si tende con i motivi di annullamento formulati in ricorso.
Inoltre, l’ordinamento non conferisce a questa Corte alcun potere di
revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi
compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione
delle caratteristiche soggettive degli indagati, ivi compreso
l’apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute
adeguate, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo ed
insindacabile del giudice a cui è stata richiesta l’applicazione della misura
cautelare e del Tribunale del riesame.
li controllo di legittimità è, perciò, circoscritto all’esclusivo esame
dell’atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente
a due requisiti, uno di carattere positivo e l’altro di carattere negativo, il
cui possesso rende l’atto insindacabile: la esposizione delle ragioni
giuridicamente significative che lo hanno determinato; l’assenza nel testo

degli stessi, rilevanti sotto il profilo prognostico.

della esposizione di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle
argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento ( Cass.
24/10/1996, n. 2050); requisiti, nella specie, pienamente, ravvisabili.

la Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibili i ricorsi del p.m..
Così deciso in Roma il 10/4/2014.

P. Q. M.

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