Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19146 del 22/11/2017


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 19146 Anno 2018
Presidente: DI NICOLA VITO
Relatore: ACETO ALDO

SENTENZA

sui ricorsi proposti da
1. Carriere Pompeo, nato a Francavilla Fontana il 27/05/1963,
2. Tafuri Cosimo, nato a Grottaglie il 28/06/1971,
3. Taurisano Francesco, nato a Francavilla Fontana il 08/11/1962,

avverso la sentenza del 03/10/2016 della Corte di appello di Lecce;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e I ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Ciro Angelillis, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio
della sentenza impugnata per essere i reati estinti per prescrizione;
uditi i difensori dei ricorrenti, in persona degli avv.ti Gabriele Di Noi per il
Carriere, Roberto Palmisano per il Taurisano, Fabio Zecchino per il Tafuri, che
hanno concluso chiedendo l’accoglimento dei rispettivi ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1.1 sigg.ri Carriere Pompeo, Tafuri Cosimo e Taurisano Francesco ricorrono
per l’annullamento della sentenza del 03/10/2016 della Corte di appello di Lecce

Data Udienza: 22/11/2017

che, rigettando le loro impugnazioni, ha confermato quella pronunciata il
09/10/2015 dal Tribunale di Brindisi che li aveva dichiarati colpevoli dei reati di
cui ai capi 4 (artt. 110 cod. pen., 181 d.lgs. n. 42 del 2004), 7 (artt. 110 cod.
pen., 44, d.P.R. n. 380 del 2001, ), 8, (artt. 110 cod. pen., 181 d.lgs. n. 42 del
2004), 9 (artt. 110 cod. pen., 44, d.P.R. n. 380 del 2001) e 10 (artt. 110 cod.
pen., 181 d.lgs. n. 42 del 2004) della rubrica, tutti accertati in Francavilla
Fontana il 19/12/2011.

2.1.Con il primo, relativo al reato di cui al capo 4, eccepisce, ai sensi
dell’art. 606, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., l’inosservanza e l’erronea
applicazione della legge penale, l’inosservanza delle norme processuali stabilite a
pena di nullità, la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della
motivazione, la violazione dell’art. 649 cod. proc. pen. per intervenuto
proscioglimento del (rectius, dal) reato e del divieto di “bis in idem”.
Deduce al riguardo che:
a) il fatto di cui al capo 3 dell’imputazione, identico a quello di cui al capo 4,
comprendeva anche la violazione del vincolo paesaggistico in quest’ultimo
riportato; ne consegue che la assoluzione irrevocabile per il fatto di cui al capo 3
impediva la condanna per quello di cui al capo 4, pena la violazione del divieto di
“bis in idem”di cui all’art. 649 cod. proc. pen.;
b)

l’area di intervento non è soggetta a vincolo paesaggistico, come

espressamente certificato dal dirigente dell’UTC del Comune di Francavilla
Fontana con atto del 08/09/2016, alla luce del PPTR approvato con delibera di
Giunta Regionale n. 176 del 16/02/2015 che esclude ora, per allora, l’esistenza
di contesti disciplinati dal titolo VI delle relative NTA. La Corte di appello, invece,
ha disatteso tale argomento difensivo affermando, in modo laconico, che il dato
non può essere desunto da una mera certificazione;
c) l’immobile è stato demolito e ricostruito con medesimo volume e identica
sagoma; la sua minima rotazione costituisce una variante tollerabile e non
essenziale.
2.2.Con il secondo motivo, relativo al reato di cui al capo 7, eccepisce, ai
sensi dell’art. 606, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., l’inosservanza e l’erronea
applicazione della legge penale, l’inosservanza delle norme processuali stabilite a
pena di nullità, la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della
motivazione.
Deduce che la sua responsabilità è stata ingiustamente affermata sol perché
il progetto prevedeva che al vano tecnico si accedesse direttamente dall’interno
dell’abitazione e per non aver sorvegliato sulla materiale esecuzione dei lavori.
Lamenta che nessuna norma vieta l’accesso ai vani tecnici direttamente

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2.11 Carriere propone tre motivi.

dall’interno dell’abitazione, che tali vani erano stati progettati con altezza pari a
2,30 mt. e dunque inabitabili, che non gli si può addebitare di non essersi recato
in cantiere ad effettuare controlli perché tale attività non rientra nelle sue
attribuzioni, trattandosi, oltretutto, di compito materialmente impossibile da
eseguire, visto che il funzionario dell’ufficio tecnico non può ispezionare
quotidianamente i cantieri.
2.3.Con il terzo motivo, relativo al reato di cui al capo 8, eccepisce, ai sensi
dell’art. 606, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., l’inosservanza e l’erronea

pena di nullità, la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della
motivazione.
Deduce, in fatto, che il vano tecnico comportava un ampliamento molto
inferiore al 20% della volumetria esistente e che l’immobile ricade in zona
urbanisticamente qualificata come “rurale”; eccepisce, in diritto, che l’art. 5.02,
punto 1.09 delle NTA, esclude la necessità dell’autorizzazione paesaggistica per
l’ampliamento delle abitazioni rurali esistenti in misura inferiore al 20% della
volumetria.
2.4.Infine eccepisce la estinzione dei reati per sopravvenuta prescrizione.

3.11Taurisano propone cinque motivi e tre motivi aggiunti.
3.1.Con il primo eccepisce, ai sensi dell’art. 606, lett. b) ed e), cod. proc.
pen., l’inosservanza degli artt. 5.01 e 5.02 delle NTA del PUTT in area ATE di tipo
C, paesaggisticamente vincolata, caducati dall’art. 106, comma 3, lett. c, delle
NTA del PPTR approvato con delibera di Giunta Regionale n. 176 del 16/02/2015
e vizio di motivazione in ordine alla decadenza del vincolo paesaggistico.
Deduce che l’approvazione del nuovo PPTR ha attestato l’inesistenza “ex

tunc” di vincoli paesaggistici gravanti sull’area oggetto di intervento, che non era
soggetta nemmeno a vincolo di inedificabilità assoluta. Il vincolo vigente
all’epoca dei fatti scontava unicamente la presenza di un manufatto (una
chiesetta rupestre) di valore storico architettonico posto al di fuori del buffer
territoriale di protezione riconosciuto e disciplinato dagli altri organismi
competenti e, dunque, del tutto ininfluente ai fini della realizzazione del
manufatto incriminato, vincolo peraltro venuto meno con l’adozione del nuovo
PPTR citato. Dell’inesistenza del vincolo ha dato atto la stessa commissione
paesaggistica comunale che, con nota del 04/09/2012, aveva espresso parere
favorevole alla realizzazione di un cordolo realizzato a bordo della veranda a
servizio dell’immobile principale. Se vi fosse stato un elemento ostativo
all’esistenza dell’immobile, la commissione ne avrebbe dato atto piuttosto che
esprimersi favorevolmente alla realizzazione del cordolo. Inoltre,
successivamente alla sentenza di condanna di primo grado aveva chiesto
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applicazione della legge penale, l’inosservanza delle norme processuali stabilite a

l’accertamento di compatibilità paesaggistica dell’immobile; con nota del
13/04/2016, il responsabile del procedimento ed il dirigente dell’Area Tecnica del
Comune di Francavilla Fontana hanno certificato la caducazione dei vincoli
paesaggistici proprio in conseguenza della approvazione del nuovo PPTR che non
individua nell’area di intervento beni paesaggistici, né ulteriori contesti
disciplinati dal titolo VI delle relative NTA. La Corte di appello – prosegue – ha
erroneamente escluso l’attitudine di tale documento a certificare l’inesistenza del
vincolo e, sotto altro profilo, ha altrettanto erroneamente escluso che tale

precedenti.
3.1.1.Gli argomenti oggetto del primo motivo sono stati ripresi e sviluppati
con il primo motivo aggiunto di ricorso che propone, quali ulteriori parametri di
violazione di legge, l’inosservanza degli artt. 3 Cost. e 7, par. 1, Convenzione
E.D.U.. I vincoli paesaggistici – deduce – erano stati provvisoriamente introdotti
con il PUTT/P e con norme di salvaguardia; il PUTT/P è stato definitivamente
superato dal PPTR approvato il 16/02/2015 che per l’area di intervento in
questione non prevede alcun vincolo. Ne consegue che, oggi, la medesima
condotta sarebbe irrilevante dal punto di vista paesaggistico con evidente
disparità di trattamento a danno degli autori di condotte pregresse il cui
accertamento non è ancora divenuto irrevocabile. E’ errata, pertanto,
l’affermazione della Corte di appello che esclude l’efficacia retroattiva
dell’approvazione del PPTR che, invece, priva il fatto della sua tipicità e della sua
penale rilevanza.
3.2.Con il secondo motivo, relativo al fatto di cui al capo 4) della rubrica,
eccepisce, ai sensi dell’art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l’inosservanza
dell’art. 5.02 delle NTA del PUTT/P e delle norme che disciplinano il concorso di
persone nel reato.
Sulla premessa che non risultano acquisiti, nel corso del giudizio, elementi di
prova tali da escludere che i germani Tafuri svolgessero attività imprenditoriale
agricola o fossero coltivatori diretti o che non lo fossero stati i loro defunti
genitori, contesta l’interpretazione data dalla Corte di appello all’art. 5.02 delle
citate NTA in conseguenza della quale l’erede del coltivatore diretto o
dell’imprenditore agricolo non potrebbe mai abitare o gestire urbanisticamente
l’immobile ricevuto in successione se a sua volta egli stesso non prosegua
l’attività del “de cuius”. In ogni caso, ed è questo il punto centrale del motivo di
doglianza, egli aveva acquistato l’immobile oggetto di intervento in data
16/11/2009, successivamente al rilascio del titolo abilitativo (11/09/2009),
sicché egli versava in una condizione di assoluta buona fede derivante dal
legittimo affidamento nell’attività del professionista abilitato che aveva redatto i
progetti e del competente ufficio comunale preposto al rilascio del titolo, non
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caducazione potesse far venire meno la rilevanza penale delle condotte

potendoglisi far carico degli ulteriori obblighi derivanti dalla qualifica da lui
rivestita (Comandante della Polizia Municipale). Non è chiaro, in particolare, quali
ulteriori accertamenti avrebbe dovuto intraprendere per non essere sospettato di
mala fede nell’acquisto e nella conseguente realizzazione dell’opera.
3.2.1.11 tema dell’errore scusabile per buona fede e legittimo affidamento è
ripreso e sviluppato nel secondo motivo aggiunto. Argomenta, a tal fine, che egli
non poteva essere consapevole della illiceità del fatto perché aveva acquistato
l’immobile dopo il rilascio del permesso di costruire dell’11/09/2009, che non

non sono emersi elementi di prova relativi ad una sua (inesistente) collusione
con gli organi dell’amministrazione coinvolti in detto procedimento. Egli, dunque,
era a pieno titolo terzo acquirente in buona fede dell’immobile, sicché non si
comprende di quali ulteriori oneri informativi avrebbe dovuto farsi carico, se non
per il fatto, inaccettabile, che egli rivestisse la qualifica di comandante della
polizia municipale.
3.3.Con il terzo motivo, che riguarda i fatti compendiati ai capi 7 e 8 della
rubrica, eccepisce, ai sensi dell’art. 606, lett. b), cod. proc. pen., l’erronea
applicazione del D.M. Sanità del 05/07/1975, in tema di altezza minima e
requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione, e della Circolare del
Ministero dei Lavori Pubblici n. 2474 del 31/01/1973.
Lamenta che non esiste alcuna norma tecnica che impedisce l’accesso al
vano tecnico dall’interno dell’abitazione. Tale circostanza, l’unica ad essere
valorizzata dalla Corte di appello ai fini della condanna (anche) per i fatti di cui ai
capi 7 ed 8 della rubrica, è contraddetta dal decreto ministeriale e dalla circolare
sopra citati che non la contemplano affatto quale condizione di esclusione della
natura tecnica del vano destinato ad ospitare la caldaia e l’autoclave. I volumi
tecnici devono rispettare tre parametri (quello funzionale, quello di
collegamento, quello di proporzione) tutti presenti nel caso di specie, compreso il
rispetto dell’altezza massima (mt. 2,30) che lo rende oggettivamente
incompatibile con la destinazione abitativa.
3.4.Con il quarto motivo, che riguarda i fatti compendiati ai capi 9 e 10 della
rubrica, eccepisce, ai sensi dell’art. 606, lett. b), cod. proc. pen., il malgoverno
delle norme che disciplinano le caratteristiche di temporaneità e precarietà delle
opere edilizie. Il riferimento è al vano di circa 28 mq., asseritamente realizzato in
ampliamento al soggiorno già esistente mediante la chiusura laterale e a mezzo
murature di una veranda già assentita. In realtà (ed in estrema sintesi) le opere
realizzate erano state richieste (ed assentite) in via del tutto provvisoria al solo
fine di proteggere l’immobile da intrusioni indesiderate ed atti vandalici,
nell’attesa che, entro 90 giorni, si definisse la pressoché coeva richiesta di
ampliamento dell’immobile mediante proprio l’accorpamento della veranda. Tale

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aveva alcun titolo per interferire nel relativo procedimento amministrativo e che

richiesta, infatti, era stata avanzata il 19/11/2011 ai sensi della legge regionale
n. 14 del 2009 (cd. piano casa) ed era in corso di favorevole istruzione. Peraltro
la natura precaria dell’opera, puntualmente rimossa alla scadenza del termine,
era stata chiaramente riconosciuta dal Tribunale che lo aveva assolto, proprio per
questo, dal reato di cui agli artt. 81, cpv., 323 e 328, cod. pen., contestato al
capo 11 della rubrica.
La Corte di appello ha inoltre travisato il contenuto della CT del PM circa la
presenza di un elemento radiante sistemato su una parete di chiusura del vano,

procedimento, definito con rito abbreviato, messa a disposizione della Corte di
appello che l’ha letteralmente ignorata.
3.5.Con il quinto motivo eccepisce, ai sensi dell’art. 606, lett. b), cod. proc.
pen., l’estinzione dei reati per intervenuta prescrizione.
Deduce che le opere erano state completate e rifinite al più tardi il
31/05/2011, come puntualmente documentato nell’atto di appello (fotografie,
trasferimento di residenza, consumo di energia elettrica e conferimento rifiuti,
fatture per l’installazione degli infissi e intonacatura esterna). La Corte di appello
ha semplicemente ignorato tale produzione rimandando puramente e
semplicemente alla motivazione della sentenza di primo grado.
3.5.1.L’argomento è stato ripreso con il terzo motivo aggiunto con il quale il
ricorrente ha ulteriormente dedotto che l’immobile era stato accatastato il
08/06/2011 o, al più tardi, il 24/06/2011, con l’approvazione da parte
dell’Agenzia del Demanio. L’accatastamento, prosegue, è considerato dalla
giurisprudenza salentina elemento idoneo a dimostrare l’ultimazione delle opere.

4.11Tafuri articola tre motivi ed un motivo aggiunto.
4.1.Con il primo motivo, che riguarda il fatto di cui al capo 4, eccepisce, ai
sensi dell’art. 606, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., l’inosservanza e l’erronea
applicazione dell’art. 44, d.P.R. n. 380 del 2001, il vizio di motivazione
mancante, contraddittoria e manifestamente illogica e il travisamento del fatto.
Gli argomenti dedotti a sostegno dell’eccezione sono tre:
a) con il primo deduce che l’intervento effettuato sull’immobile, poiché non
aveva determinato alcun aumento di cubatura né variazioni sostanziali del corpo
di fabbrica, non necessitava di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 5.02
delle NTA del PUTT, essendone già dotato, e che tale specifica questione, non
risolta dal Giudice di primo grado, era stata affrontata dalla Corte di appello con
motivazione

“per relationem” così violando l’obbligo del giudice

dell’impugnazione di motivare sulle questioni non adeguatamente affrontate dal
primo giudice e oggetto di specifica devoluzione;

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presenza smentita dalla perizia disposta dal giudice in separato ma parallelo

b) con il secondo, premesso che l’immobile era stato comunque realizzato
sulla scorta di un’autorizzazione paesaggistica ancora efficace al momento del
nuovo intervento e di un permesso di costruire mai contestato nella sua
legittimità, deduce che sulla l’area di sedime non gravava più alcun vincolo
paesaggistico, come certificato dall’UTC con nota del 08/09/2016;
c)

con il terzo eccepisce la prescrizione dei reati, essendosi dimesso

dall’incarico di direttore dei lavori il 08/01/2010 e dunque quasi due anni prima
dell’accertamento dei fatti, e che su questo argomento la Corte di appello è stata

4.2.Con il secondo motivo, che riguarda il fatto di cui ai capi 7 e 8, contesta
la trasformazione del vano tecnico in vano abitativo ed eccepisce, ai sensi
dell’art. 606, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., l’inosservanza e l’erronea
applicazione degli artt. 44, lett. c), d.P.R. n. 380 del 2001 e 181 d.lgs. n. 42 del
2004, il vizio di motivazione mancante, contraddittoria e manifestamente illogica
e il travisamento del fatto.
Sotto un primo profilo deduce, in fatto, che l’accertamento della presunta
trasformazione è stato effettuato prima della ultimazione delle opere, sicché, al
più, dovrebbe ritenersi il tentativo non punibile nelle contravvenzioni e in ogni
caso manca la motivazione sulle censure mosse dal CT della difesa e riprese
nell’atto di appello.
Sotto altro profilo deduce che le opere sono state realizzate in costanza di
permesso di costruire legittimo.
4.3.Con il terzo motivo, che riguarda i fatti di cui ai capi 9 e 10, eccepisce, ai
sensi dell’art. 606, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., l’inosservanza e l’erronea
applicazione dell’art. 44, d.P.R. n. 380 del 2001, il vizio di motivazione
mancante, contraddittoria e manifestamente illogica e il travisamento del fatto
Lamenta, in particolare, che non gli si può attribuire alcuna responsabilità
per il fatto che il Taurisano non avesse rimosso la chiusura autorizzata come
temporanea la cui realizzazione egli aveva solo progettato. Anche su questi
argomenti, conclude, la Corte di appello non motiva affatto.
4.4.L’argomento del non consentito ricorso alla motivazione

per relationem

e

della conseguente mancanza di motivazione della sentenza gravata è ripreso nei
motivi aggiunti con i quali viene altresì eccepita la prescrizione dei reati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

5.La non manifesta infondatezza (anche se per ragioni parzialmente diverse
da quelle prospettate dagli imputati Carriere e Taurisano) dei motivi relativi alla
sussistenza del vincolo paesaggistico su beni di cd. terza categoria, come definiti
dal PG nella sua odierna requisitoria, non ha impedito la valida instaurazione del
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silente.

rapporto processuale con conseguente maturazione del tempo necessario (e
sufficiente) per la prescrizione di tutti i reati.

6.L’art. 181, comma 1, d.lgs. n. 42 del 2004, punisce, con le pene previste
dall’art. 44, lett. c), d.P.R. n. 380 del 2001, chiunque senza la prescritta
autorizzazione o in difformità da essa esegue lavori di qualsiasi genere su “beni
paesaggistici”.
6.1.1 “beni paesaggistici” sono descritti dall’art. 134. Si tratta, in particolare:

136, individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141; b) delle aree tutelate per
legge di cui all’articolo 142; c) degli ulteriori immobili ed aree specificamente
individuati a termini dell’articolo 136 e sottoposti a tutela dai piani paesaggistici
previsti dagli articoli 143 e 156.
6.2.La questione posta dai ricorrenti è se la zona nella quale insiste l’opera è
soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 134.
6.3.A tal fine è necessario ripercorrere le vicende normative precedenti
l’attuale assetto di tutela del paesaggio.
6.4.L’art. 1, d.l. 27/06/1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 1985, n. 431, aveva aggiunto all’art. 82, d.P.R. 24/07/1977, n.
616, nove commi. Di questi interessa, oggi, il primo (corrispondente al quinto
dell’articolo modificato) per effetto del quale venivano sottoposti “ex lege” a
vincolo paesaggistico i seguenti beni immobili: a) i territori costieri compresi in
una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni
elevati sul mare; b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della
profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui
laghi; c) i fiumi, i torrenti ed i corsi d’acqua iscritti negli elenchi di cui al testo
unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con
R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piede degli argini per una
fascia di 150 metri ciascuna; d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri
sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la
catena appenninica e per le isole; e) i ghiacciai e i circhi glaciali; f) i parchi e le
riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal
fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento; h) le aree assegnate alle
università agrarie e le zone gravate da usi civici;

i) le zone umide incluse

nell’elenco di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n.
448; I) i vulcani; m) le zone di interesse archeologico.
6.5.L’art. 1-bis, d.l. n. 312, cit., stabiliva, con riferimento ai beni e alle aree
sopra elencati, che le regioni dovevano sottoporre a specifica normativa d’uso e
di valorizzazione ambientale il relativo territorio mediante la redazione di piani

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a) degli immobili e delle aree di notevole interesse pubblico di cui all’articolo

paesistici o di piani urbanistico-territoriali, con specifica considerazione dei valori
paesistici ed ambientali, da approvarsi entro il 31 dicembre 1986.
6.6.11 successivo art. 1-ter, attribuiva alle regioni il potere di individuare con
indicazioni planimetriche e catastali, nell’ambito delle zone sopra elencate
nonché nelle altre comprese negli elenchi redatti ai sensi della legge 29 giugno
1939, n. 1497, e del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, le aree in cui fosse
vietata, fino all’adozione da parte delle regioni stesse dei piani di cui al
precedente articolo 1-bis, ogni modificazione dell’assetto del territorio nonché

ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che
non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici.
6.7.L’art. 1-sexies, infine, puniva la violazione delle disposizioni sopra
indicate con le pene previste dall’articolo 20, lett. c) della legge 28 febbraio
1985, n. 47 (oggi, art. 44, lett. c, d.P.R. n. 380 del 2001).
6.8.11 d.lgs. n. 29 ottobre 1999, n. 490, Testo unico delle disposizioni
legislative in materia di beni culturali e ambientali, ha disciplinato in modo
organico l’intera materia dei beni culturali ed ambientali, abrogando, per quanto
di interesse, il d.l. n. 312 del 1985 le cui disposizioni sono in gran parte confluite
in esso.
6.92art. 138, in particolare, definiva i

“beni ambientali” nei seguenti

termini: a) i beni e le aree indicati all’articolo 139 individuati a norma degli
articoli da 140 a 145; b) i beni e le aree indicati all’articolo 146.
6.10.1 beni e le aree indicati dall’art. 139 erano: a) le cose immobili che
hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica; b) le ville,
i giardini e i parchi, non tutelati a norma delle disposizioni del Titolo I, che si
distinguono per la loro non comune bellezza; c) i complessi di cose immobili che
compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale;

d) le

bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di vista o di
belvedere, accessibili al pubblico dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.
6.11.1 beni e le aree indicati dall’art. 146, erano esattamente quelli riportati
nell’art. 82, comma 5, d.P.R. n. 616 del 1977. L’art. 149, inoltre, reiterava
l’obbligo delle regioni di sottoporre a specifica normativa d’uso e di
valorizzazione ambientale il territorio includente i suddetti beni ambientali
mediante la redazione di piani territoriali paesistici o di piani urbanisticoterritoriali aventi le medesime finalità di salvaguardia dei valori paesistici e
ambientali. La pianificazione paesistica era facoltativa per le vaste località
indicate alle lettere

c) e d)

dell’articolo 139 incluse negli elenchi previsti

dall’articolo 140 e dall’articolo 144.
6.12.L’art. 163, infine, riproduceva, reiterandolo, il precetto sanzionatorio
contenuto nell’art. 1-sexies, d.l. n. 312 del 1985.

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qualsiasi opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione

6.13.11 d.lgs. n. 42 del 2004, che ha abrogato e sostituto l’intero d.lgs. n.
940 del 1999, ha ampliato la categoria dei

“beni paesaggistici” (così

diversamente nominati). L’art. 134, nella sua iniziale stesura, definiva tali: a) gli
immobili e le aree indicati all’articolo 136, individuati ai sensi degli articoli da 138
a 141 (in buona sostanza si tratta dei beni già indicati dall’art. 139, d.lgs. n.
940, cit.); b) le aree indicate all’articolo 142 (quelle già oggetto di tutela “ope
legis” ai sensi dell’art. 82, comma 5, d.P.R. n. 616 del 1977); c) gli immobili e
le aree comunque sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti

6.14.La lettera c) dell’art. 134, è stata modificata nel tempo.
6.15.11 d.lgs. 24 marzo 2006, n. 157 (art. 4, comma 1) vi introdusse una
prima modifica in virtù della quale erano considerati beni paesaggistici

«gli

immobili e le aree tipizzati, individuati e sottoposti a tutela dai piani paesaggistici
previsti dagli articoli 143 e 156».
6.16.Successivamente, l’art. 2, comma 1, lett. d), n. 3, d.lgs. 26 marzo
2008, n. 63, ha modificato la lettera c) dell’art. 134 nella seguente versione
definitiva: «gli ulteriori immobili ed aree specificamente individuati a termini
dell’articolo 136 e sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli articoli
143 e 156»
6.17.L’art. 143, d.lgs. n. 42 del 2004, intitolato «Piano paesaggistico»,
nella sua originaria versione stabiliva, per quanto qui rileva, quanto segue: «1.
In base alle caratteristiche naturali e storiche ed in relazione al livello di rilevanza
e integrità dei valori paesaggistici, il piano ripartisce il territorio in ambiti
omogenei, da quelli di elevato pregio paesaggistico fino a quelli
significativamente compromessi o degradati. 2. In funzione dei diversi livelli di
valore paesaggistico riconosciuti, il piano attribuisce a ciascun ambito
corrispondenti obiettivi di qualità paesaggistica. Gli obiettivi di qualità
paesaggistica prevedono in particolare: a) il mantenimento delle caratteristiche,
degli elementi costitutivi e delle morfologie, tenuto conto anche delle tipologie
architettoniche, nonché delle tecniche e dei materiali costruttivi; b) la previsione
di linee di sviluppo urbanistico ed edilizio compatibili con i diversi livelli di valore
riconosciuti e tali da non diminuire il pregio paesaggistico del territorio, con
particolare attenzione alla salvaguardia dei siti inseriti nella lista del patrimonio
mondiale dell’UNESCO e delle aree agricole; c) il recupero e la riqualificazione
degli immobili e delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati, al fine di
reintegrare i valori preesistenti ovvero di realizzare nuovi valori paesaggistici
coerenti ed integrati con quelli. 3. Il piano paesaggistico ha contenuto
descrittivo, prescrittivo e propositivo. La sua elaborazione si articola nelle
seguenti fasi: a) ricognizione dell’intero territorio, attraverso l’analisi delle
caratteristiche storiche, naturali, estetiche e delle loro interrelazioni e la

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dagli articoli 143 e 156.

conseguente definizione dei valori paesaggistici da tutelare, recuperare,
riqualificare e valorizzare; b) analisi delle dinamiche di trasformazione del
territorio attraverso l’individuazione dei fattori di rischio e degli elementi di
vulnerabilità del paesaggio, la comparazione con gli altri atti di programmazione,
di pianificazione e di difesa del suolo; c) individuazione degli ambiti paesaggistici
e dei relativi obiettivi di qualità paesaggistica; d) definizione di prescrizioni
generali ed operative per la tutela e l’uso del territorio compreso negli ambiti
individuati; e) determinazione di misure per la conservazione dei caratteri

e degli interventi di valorizzazione paesaggistica degli immobili e delle aree
dichiarati di notevole interesse pubblico; f) individuazione degli interventi di
recupero e riqualificazione delle aree significativamente compromesse o
degradate; g) individuazione delle misure necessarie al corretto inserimento
degli interventi di trasformazione del territorio nel contesto paesaggistico, alle
quali debbono riferirsi le azioni e gli investimenti finalizzati allo sviluppo
sostenibile delle aree interessate; h) individuazione, ai sensi dell’articolo
134, lettera c), di eventuali categorie di immobili o di aree, diverse da
quelle indicate agli articoli 136 e 142, da sottoporre a specifiche misure
di salvaguardia e di utilizzazione.

4. Il piano paesaggistico, anche in

relazione alle diverse tipologie di opere ed interventi di trasformazione del
territorio, individua distintamente le aree nelle quali la loro realizzazione è
consentita sulla base della verifica del rispetto delle prescrizioni, delle misure e
dei criteri di gestione stabiliti nel piano paesaggistico ai sensi del comma 3,
lettere d), e), f) e g), e quelle per le quali il piano paesaggistico definisce anche
parametri vincolanti per le specifiche previsioni da introdurre negli strumenti
urbanistici in sede di conformazione e di adeguamento ai sensi dell’articolo 145.
5. Il piano può altresì individuare: a) le aree, tutelate ai sensi dell’articolo 142,
nelle quali la realizzazione delle opere e degli interventi consentiti, in
considerazione del livello di eccellenza dei valori paesaggistici o della opportunità
di valutare gli impatti su scala progettuale, richiede comunque il previo rilascio
dell’autorizzazione di cui agli articoli 146, 147 e 159; b) le aree, non oggetto
di atti e provvedimenti emanati ai sensi degli articoli 138, 140, 141 e
157, nelle quali, invece, la realizzazione di opere ed interventi può
avvenire sulla base della verifica della conformità alle previsioni del
piano paesaggistico e dello strumento urbanistico, effettuata nell’ambito
del procedimento inerente al titolo edilizio e con le modalità previste dalla
relativa disciplina, e non richiede il rilascio dell’autorizzazione di cui agli articoli
146, 147 e 159; c) le aree significativamente compromesse o degradate nelle
quali la realizzazione degli interventi di recupero e riqualificazione non richiede il
rilascio dell’autorizzazione di cui agli articoli 146, 147 e 159».

11

connotativi delle aree tutelate per legge e, ove necessario, dei criteri di gestione

6.18.11 coevo art. 146, intitolato «Autorizzazione», prevedeva: «1. I
proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili e aree oggetto
degli atti e dei provvedimenti elencati all’articolo 157, oggetto di proposta
formulata ai sensi degli articoli 138 e 141, tutelati ai sensi dell’articolo 142,
ovvero sottoposti a tutela dalle disposizioni del piano paesaggistico, non
possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori
paesaggistici oggetto di protezione. 2. I proprietari, possessori o detentori a
qualsiasi titolo dei beni indicati al comma 1, hanno l’obbligo di sottoporre alla

progetti delle opere che intendano eseguire, corredati della documentazione
prevista, al fine di ottenere la preventiva autorizzazione».
6.192art. 143, è stato modificato dall’art. 13, comma 1, d.lgs. 24 marzo
2006, n. 157, nel senso che segue: «1. L’elaborazione del piano paesaggistico
si articola nelle seguenti fasi: a) ricognizione dell’intero territorio, considerato
mediante l’analisi delle caratteristiche storiche, naturali, estetiche e delle loro
interrelazioni e la conseguente definizione dei valori paesaggistici da tutelare,
recuperare, riqualificare e valorizzare; b) puntuale individuazione, nell’ambito del
territorio regionale, delle aree di cui al comma 1, dell’articolo 142 e
determinazione della specifica disciplina ordinata alla loro tutela e valorizzazione;
c) analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio attraverso
l’individuazione dei fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilità del
paesaggio, nonché la comparazione con gli altri atti di programmazione, di
pianificazione e di difesa del suolo; d) individuazione degli ambiti paesaggistici di
cui all’articolo 135; e) definizione di prescrizioni generali ed operative per la
tutela e l’uso del territorio compreso negli ambiti individuati; f) determinazione
di misure per la conservazione dei caratteri connotativi delle aree tutelate per
legge e, ove necessario, dei criteri di gestione e degli interventi di valorizzazione
paesaggistica degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse
pubblico; g) individuazione degli interventi di recupero e riqualificazione delle
aree significativamente compromesse o degradate e degli altri interventi di
valorizzazione; h) individuazione delle misure necessarie al corretto inserimento
degli interventi di trasformazione del territorio nel contesto paesaggistico, alle
quali debbono riferirsi le azioni e gli investimenti finalizzati allo sviluppo
sostenibile delle aree interessate; i) tipizzazione ed individuazione, ai sensi
dell’articolo 134, comma 1, lettera c), di immobili o di aree, diversi da
quelli indicati agli articoli 136 e 142, da sottoporre a specifica disciplina
di salvaguardia e di utilizzazione.

2. Il piano paesaggistico, anche in

relazione alle diverse tipologie di opere ed interventi di trasformazione del
territorio, individua le aree nelle quali la loro realizzazione è consentita sulla base
della verifica del rispetto delle prescrizioni, delle misure e dei criteri di gestione
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regione o all’ente locale al quale la regione ha affidato la relativa competenza i

stabiliti nel piano paesaggistico ai sensi del comma 1, lettere e), f), g) ed h), e
quelle per le quali il piano paesaggistico definisce anche specifiche previsioni
vincolanti da introdurre negli strumenti urbanistici in sede di conformazione e di
adeguamento ai sensi dell’articolo 145».
6.20.11 d.lgs. 26 marzo 2008, n. 63 ha modificato, tra gli altri, oltre l’art.
134, lett. c), sia l’art. 143 che l’art. 146.
6.21.In particolare, l’art. 143 è stato così modificato dall’art. 2, comma 1,
lett. p): «1. L’elaborazione del piano paesaggistico comprende almeno: a)

caratteristiche paesaggistiche, impresse dalla natura, dalla storia e dalle loro
interrelazioni, ai sensi degli articoli 131 e 135; b) ricognizione degli immobili e
delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell’articolo 136, loro
delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché
determinazione delle specifiche prescrizioni d’uso, a termini dell’articolo 138,
comma 1, fatto salvo il disposto di cui agli articoli 140, comma 2, e 141-bis; c)
ricognizione delle aree di cui al comma 1 dell’articolo 142, loro delimitazione e
rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione di
prescrizioni d’uso intese ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi di
dette aree e, compatibilmente con essi, la valorizzazione; d) eventuale
individuazione di ulteriori immobili od aree, di notevole interesse pubblico a
termini dell’articolo 134, comma 1, lettera c), loro delimitazione e
rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione
delle specifiche prescrizioni d’uso, a termini dell’articolo 138, comma 1; e)
individuazione di eventuali, ulteriori contesti, diversi da quelli indicati
all’articolo 134, da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e di
utilizzazione; f) analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio ai fini
dell’individuazione dei fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilità del
paesaggio, nonché comparazione con gli altri atti di programmazione, di
pianificazione e di difesa del suolo; g) individuazione degli interventi di recupero
e riqualificazione delle aree significativamente compromesse o degradate e degli
altri interventi di valorizzazione compatibili con le esigenze della tutela; h)
individuazione delle misure necessarie per il corretto inserimento, nel contesto
paesaggistico, degli interventi di trasformazione del territorio, al fine di realizzare
uno sviluppo sostenibile delle aree interessate; i) individuazione dei diversi
ambiti e dei relativi obiettivi di qualità, a termini dell’articolo 135, comma 3. 2.
Le regioni, il Ministero ed il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare possono stipulare intese per la definizione delle modalità di
elaborazione congiunta dei piani paesaggistici, salvo quanto previsto dall’articolo
135, comma 1, terzo periodo. Nell’intesa è stabilito il termine entro il quale deve
essere completata l’elaborazione del piano. Il piano è oggetto di apposito
13

ricognizione del territorio oggetto di pianificazione, mediante l’analisi delle sue

accordo fra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’articolo 15 della legge 7
agosto 1990, n. 241. L’accordo stabilisce altresì i presupposti, le modalità ed i
tempi per la revisione del piano, con particolare riferimento all’eventuale
sopravvenienza di dichiarazioni emanate ai sensi degli articoli 140 e 141 o di
integrazioni disposte ai sensi dell’articolo 141-bis. Il piano è approvato con
provvedimento regionale entro il termine fissato nell’accordo. Decorso
inutilmente tale termine, il piano, limitatamente ai beni paesaggistici di cui alle
lettere b), c) e d) del comma 1, è approvato in via sostitutiva con decreto del

mare».
6.22.L’art. 146 è stato così modificato dall’art. 2, comma 1, lett. s): «I
proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di
interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell’articolo 142, o in
base alla legge, a termini degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e
157, non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio
ai valori paesaggistici oggetto di protezione. 2. I soggetti di cui al comma 1
hanno l’obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli
interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta
documentazione, ed astenersi dall’avviare i lavori fino a quando non ne abbiano
ottenuta l’autorizzazione».
6.23.11 P.U.T.T. – Piano Urbanistico Territoriale della Regione Puglia – è stato
approvato il 15 dicembre 2000 con delibera di Giunta regionale n. 1748,
pubblicata sul B.U. della Regione Puglia n. 6 dell’11/01/2001. La sua
approvazione è avvenuta vigente il d.igs. n. 490 del 1999 ed in espressa
attuazione anche dell’art. 1-bis, d.l. n. 312, cit. (in costanza del quale era stato
avviato l’iter della sua formazione).

Il d.igs. n. 490 del 1999, come visto,

reiterava alla lettera il contenuto degli artt. 1, 1-bis e 1-ter del dl. 27/06/1985,
n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.
6.24.0rbene, sulla possibilità che il piano paesistico possa comprendere
zone e/o territori ulteriori rispetto a quelli elencati dall’art. 82, comma 5, d.P.R.
n. 616 del 1977 (modificato dall’art. 1, d.l. n. 312, cit.), la Corte costituzionale
non ha mai avuto dubbi.
6.25.Già all’indomani della modifica dell’art. 82, cit., la Corte affermò con
chiarezza che

«la protezione fornita o preordinata con la normativa in

argomento è pur sempre minimale, e non esclude né preclude normative
regionali di maggiore o di pari efficienza (salva, come è ovvio, la verifica in
concreto della effettiva compatibilità di esse con gli scopi e con le caratteristiche
di fondo della riforma)» (sentenza n. 151 del 1896) e ribadì l’argomento con la
successiva sentenza n. 327 di 1990 allorquando affermò che <

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