Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19146 del 16/12/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19146 Anno 2017
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ESPOSITO ALDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
OKAFOR JOHN N. IL 09/03/1966
avverso l’ordinanza n. 6136/2015 TRIB. SORVEGLIANZA di
TORINO, del 02/12/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO ESPOSITO;
Data Udienza: 16/12/2016
RILEVATO IN FATTO
Col decreto in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Torino rigettava il
reclamo proposto da Okafor John e per l’effetto confermava il decreto di
espulsione del Magistrato di sorveglianza di Alessandria del 06/10/2015.
Avverso tale ordinanza l’Okafor, a mezzo del proprio difensore, ricorreva per
Cassazione, deducendo che sussisteva il requisito della convivenza richiesto
dall’art. 19, comma 2, lett. c), D.Ivo n. 286 del 1998.
Il ricorso è manifestamente infondato.
L’ordinanza impugnata, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, che
la rende incensurabile in sede di legittimità, e mediante richiamo degli
accertamenti compiuti in punto di fatto sulla situazione attuale del ricorrente,
riteneva esistenti le condizioni di cui all’art. 16, comma 5, D. Lgs. n. 286 del
1998 per procedere all’espulsione del condannato, straniero extracomunitario.
L’appartenenza del ricorrente alle categorie di soggetti indicati dall’art. 13,
comma 2, lett. c), D.Lgs. n. 286 del 1998, che ne legittima l’espulsione in via
amministrativa, risulta infine adeguatamente vagliata, tenuto conto della natura
del reato e della misura della pena inflitta.
In particolare, era illustrata, mediante motivazione immune da censure, la
ragione per la quale il Tribunale riteneva insussistente il requisito della
convivenza. Sul punto il ricorrente/(rospettaU solo argomentazioni di fatto
tendenti ad ottenere una rilettura del provvedimento impugnato.
Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e,
non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle
ammende, determinabile in 2.000,00 euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di 2.000,00 euro alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma il 13 dicembre 2016.
CONSIDERATO IN DIRITTO