Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19146 del 16/04/2013
Penale Sent. Sez. 2 Num. 19146 Anno 2013
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: DI MARZIO FABRIZIO
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
Coviello Vito, nato il 1.10.1952
avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, del 9.1.2012.
Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Fabrizio Di Marzio.
Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale Roberto Aniello, il
quale ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma – pronunciando
quale giudice di rinvio, avendo la Sezione sesta di questa Corte (con
sentenza in data 5.6.2008) annullato la sentenza di appello in data
9.1.2007 affinché fosse verificata la capacità di intendere e di volere
dell’imputato – ha confermato la sentenza del Tribunale della medesima
Data Udienza: 16/04/2013
città del 12.10.2004, di condanna dell’imputato per il delitto di cui all’art.
314 c.p.
2. Ricorre, assistito da difensore, l’imputato, lamentando vizio di
motivazione per avere la Corte territoriale aderito alle conclusioni del perito
di ufficio sullo stato di capacità dell’imputato al momento del fatto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato: non solo perché aspecifico (in quanto
sentenza impugnata e non allegata al ricorso) ma anche perché l’atto si risolve in
una inammissibile critica di merito alle conclusioni raggiunte dal CTU: in nessun
modo infatti il ricorrente individua e tantomeno argomenta il pur dichiarato
motivo di impugnazione come afferente alla illogicità della motivazione della
sentenza impugnata. Del resto, dalla lettura della sentenza emergono le logiche
ragioni poste a base del convincimento della Corte, fondate sulla ponderata
valutazione delle risultanze della perizia appositamente disposta (cfr. le pagine 2
e 3 della sentenza).
2. Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere
condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi
profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento
a favore della cassa delle ammende della somma di mille euro, così
equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille alla cassa delle ammende.
Così deliberato il 16.4.2013
Il Consi liere estensore
(Fabriz o Di Marzio) /
incardinato su documentazione genericamente richiamata con rinvio alla