Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19146 del 10/04/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 19146 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: GAZZARA SANTI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
NFAOUI MOHAMMED N. IL 10/06/1992
avverso la sentenza n. 7993/2013 GIP TRIBUNALE di BERGAMO, del
19/07/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;
lette/s9re le conclusioni del PG Dott. i4
rp.t
il v

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 10/04/2014

RITENUTO IN FATTO
Il Gip presso il Tribunale di Bergamo, con sentenza del 19/7/2013, su
concorde richiesta delle parti, ha applicato la pena di anni 2 e mesi 8 di
reclusione ed euro 14.000,00 di multa a carico di Mohammed Nfaoui,
nel territorio dello Stato sostanza stupefacente del tipo haschish.
Propone ricorso per cassazione la difesa dell’imputato, eccependo vizio di
motivazione in relazione alla omessa verifica della mancanza di cause di
non punibilità ex art. 129 cod.proc.pen..
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha inoltrato in atti
requisitoria scritta, nella quale conclude per la inammissibilità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato alla luce di quanto affermato da
questa Corte in tema di limiti ai motivi di impugnazione avverso la
sentenza resa ex art. 444 cod. proc.pen. ( Cass. S.U., 27/9/1995 n. 10732;
Cass. S.U., 25/11/1998, Messina ).
Tuttavia occorre prendere atto che la sopravvenuta sentenza della Corte
Costituzionale n. 32/2014 ha dichiarato la non conformità alla
Costituzione del d.L. 272/05, convertito in L. 49/06.
Tale pronuncia ha come conseguenza la applicazione nel caso in esame
delle fattispecie incriminatrici e del trattamento sanzionatorio previsti
dalla precedente normativa contenuta nel d.P.R. 309/90, con particolare
riguardo al diverso regime sanzionatorio, applica bile ai reati concernenti
le sostanze incluse nelle tabelle II e IV, allegate alla legge.

imputato del reato ex art. 73, co. 1 bis, d.P.R. 309/90, per avere importato

In specie, le condotte di detenzione di sostanza psicotropa del tipo
haschish risultavano, e oggi risultano, sanzionate con la reclusione da anni
1 ad anni 5, oltre che con la multa, dunque con pena edittale diversa ed
inferiore rispetto a quella assunta come riferimento dalle parti e dal

Appare così evidente che la pena detentiva applicata al Nfaoui, di anni 2,
mesi 8 di reclusione, determinata, avendo a riferimento una pena base di
anni 6 di reclusione, a seguito della riduzione operata per le attenuanti
generiche e per il rito, è stata dal decidente valutata congrua avendo
come riferimento il trattamento sanzionatorio previsto dalla normativa
oggi dichiarata incostituzionale.
Le considerazioni svolte incidono in radice sulla validità dell’accordo tra le
parti e sulla valutazione del giudice e impongono di annullare la sentenza
senza rinvio, con restituzione degli atti al Tribunale per l’ulteriore corso,
rimettendo le parti nelle condizioni di determinarsi alla luce della
normativa vigente.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza
impugnata e dispone restituirsi gli atti al Tribunale di Bergamo per
l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma il 10/4/2014.

giudice in sede di patteggiamento.

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