Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19145 del 16/04/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 19145 Anno 2013
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: DI MARZIO FABRIZIO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da
Procura Generale presso la Corte di appello di Roma
Nei confronti di Cafarotti Massimiliano, nato il 10.12.1968
avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, del 2.4.2012.
Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Fabrizio Di Marzio.
Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale Roberto Aniello, il
quale ha concluso chiedendo annullamento seria rinvio della sentenza
impugnata per intervenuta prescrizione;

RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma ha confermato la
sentenza del Tribunale di Velletri del 24.10.2008, di condanna dell’imputato
per il delitto di cui all’art. 648 c.p. riqualificando il fatto ai sensi dell’art. 648

Data Udienza: 16/04/2013

bis c.p.
2. Ricorre il Procuratore Generale presso quella Corte di appello contestando
violazione degli artt. 521 s. c.p. e 6 CEDU e vizio motivazionale osservando
in particolare come l’imputazione concernesse una condotta eli ricettazione
(aver ricevuto un ciclomotore oggetto di furto), mentre la riqualificazione
del fatto – avvenuta per la prima volta nella sentenza impugnata – come
%,LACS
condotta di WreAtizrArelat: è stata motivata con il richiamo di condotte non

sostituito la targa). Il ricorso si conclude con la richiesta di annullamento
senza rinvio della sentenza impugnata attesa l’intervenuta estinzione del
reato di ricettazione per maturata prescrizione.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Questa Corte, richiamando la decisione del caso Drassich c. Italia (sent.
11.12.2007) ha ricordato come secondo la Corte europea, l’art. 6, par. 3, della
convenzione europea impone che l’imputato, una volta informato dell’accusa,
debba essere messo in grado di discutere in contraddittorio su ogni profilo che
investe i fatti e la qualificazione giuridica loro attribuita. Un giudizio nazionale di
legittimità, che abbia dato una nuova qualificazione dei fatti, deve essere
rescisso nella parte in cui non ha attuato la regola di sistema imposta dalla
convenzione (Cass. sez. VI, 12.11.2008, n. 45807).
Per il caso in cui la diversa qualificazione fosse intervenuta non in sede di
legittimità ma in sede di merito, questa Corte ha in primo luogo stabilito che
l’osservanza del diritto al contraddittorio in ordine alla natura e alla qualificazione
giuridica dei fatti di cui l’imputato è chiamato a rispondere, sancito dall’art. 111,
comma terzo, Cost. e dall’art. 6 CEDU, comma primo e terzo, lett. a) e b), così
come interpretato nella sentenza della Corte EDU nel proc. Drassich c. Italia, è
assicurata anche quando il giudice di primo grado provveda alla riqualificazione
dei fatti direttamente in sentenza, senza preventiva interlocuzione sul punto, in
quanto l’imputato può comunque pienamente esercitare il diritto di difesa
proponendo impugnazione (Cass. sez. III, 7.11.2012, n. 2341).
In secondo luogo questa Corte ha successivamente affermato, ancor più
restrittivamente, che la diversa qualificazione del fatto operata “ex officio” dal
giudice d’appello, ai sensi dell’art. 521 c.p.p., deve riguardarsi come legittima

contestate all’imputato (aver contraffatto il numero di telaio del mezzo e

anche con riferimento ai principi affermati dall’art. 6, commi 1 e 3, lett. a) e b),
della convenzione europea dei diritti dell’uomo, quali interpretati dalla Corte
europea con la sentenza 11 dicembre 2007 nel caso Drassich c. Italia,
considerando che, nell’ipotesi data, l’imputato, ancorché non previamente
informato della concreta possibilità di detta diversa qualificazione, ha poi
comunque la possibilità di difendersi adeguatamente proponendo ricorso per
cassazione (Cass., sez. II, 9.5.2012, n. 32840).

d’appello con la quale sia stata attribuita al fatto contestato una diversa
qualificazione giuridica senza che l’imputato abbia preventivamente avuto modo
di interloquire sul punto è senz’altro nulla (Cass. sez. V 28.10.2011, n. 6487).
Nel caso di specie, tuttavia, appare dirimente che la diversa qualificazione
operata in sentenza dalla Corte territoriale ha determinato una decisione in
peius. Infatti, essendo stata prospettata dal PM l’intervenuta prescrizione della
fattispecie di ricettazione, la Corte ha potuto confermare la condanna soltanto
riqualificando il fatto come di riciclaggio, e così superando la questione
prospettata attesi i tempi maggiormente lunghi a tal punto richiesti per il
maturarsi della causa estintiva del reato.
Il caso si mostra pertanto sovrapponibile a quello deciso nella sentenza Drassich,
in cui questa Corte aveva potuto rigettare il ricorso dell’imputato superando il
rilievo sulla prescrizione proprio attraverso la riqualificazione della fattispecie
contestata in altra più grave.
Da questa prospettiva, l’arresto di Cass., sez. II, 9.5.2012, n. 32840 ampiamente sovrapponibile al caso in esame – appare non decisivo.
Deve infatti sottolinearsi che in quell’occasione la Corte rigettò il ricorso contro
una sentenza di appello che aveva parzialmente riformato la condanna inflitta in
primo grado, diversamente qualificando il fatto contestato (inizialmente ascritto
all’ipotesi delittuosa di cui all’art. 624-bis cod. pen. ed invece ritenuto dal giudice
di secondo grado più correttamente qualificabile come ricettazione), e riducendo
la pena. In tale occasione, pertanto, la diversa qualificazione non comportò una
decisione in peius. Diversamente è accaduto nel caso di specie, dove la
riqualificazione del fatto ha precluso una pronuncia sulla estinzione del reato per
prescrizione.
In conclusione, all’imputato non è mai stata data la possibilità di difendersi nel
merito circa le contestate condotte e la riqualificazione delle stesse come di

V’è anche da ricordare la diversa giurisprudenza secondo cui la sentenza

riciclaggio; la decisione ha svolto un effetto pregiudizievole per l’imputato, che
altrimenti avrebbe potuto giovarsi della maturata prescrizione con riguardo al
reato contestato nel capo di imputazione.
Il diritto di difesa è dunque stato violato: con conseguente nullità della decisione
impugnata.
2. Ne discende l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra

PQM
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello
di Roma.
Così deliberato il 16.4.2013
Il Cons liere estensore
(Fabri io Di Marzio)

sezione della Corte di appello di Roma per nuovo giudizio.

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