Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19145 del 08/04/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 19145 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: PEZZELLA VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FORMICA MARIO N. IL 25/05/1955 qual

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avverso l’ordinanza n. 70/2013 TRIB. LIBERTA’ di RIMINI, del
01/10/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO
PEZZELLA;
4e-ttoisentite le conclusioni del PG Dott. ete k.9cio k•to_trZ.e2f2f2A”..
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– 9 MAG 2014
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Data Udienza: 08/04/2014

RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 1.10.2013 il Tribunale di Rimini rigettava l’appello
proposto da ALFAD spa in persona del I.r.p.t. FORMICA MARIO avverso il
provvedimento con cui il 6.7.2013 il GIP presso il Tribunale di Rimini aveva
rigettato l’istanza di revoca del decreto di sequestro preventivo emesso il
18.5.2013 avente ad oggetto le giacenze attive dei conti correnti intestati alla
predetta società.
Con decreto del 18.5.2013 il GIP Tribunale di Rimini, nell’ambito del

322ter cod. pen, di un complesso di beni appartenenti a FORMICA MARIO o
comunque ritenuti nella sua disponibilità. Tra questi ultimi vi erano anche taluni
beni, e nella specie le giacenze sui conti correnti di cui al presente ricorso,
formalmente intestati alla ALFAD spa.
FORMICA MARIO è indagato per il reato di cui agli articoli 81 cpv. e 5
D.Ivo 74/2000 perché, consumando nel tempo plurime violazioni della medesima
norma di legge, quale amministratore unico dal 10 marzo 2005 al 26 marzo
2010 di ARTEXPO’ S.A. (ora Spa), con sede legale in Falciano (Repubblica di San
Marino) in Strade degli Angariari 25 e con sede amministrativa di fatto in Rimini,
e quale amministratore di fatto dal 26 marzo 2010 a tutt’oggi, al fine di evadere
le imposte sui redditi e sul valore aggiunto pur essendovi obbligato, ometteva di
presentare per gli anni d’imposta dal 2007 al 2011, le relative dichiarazioni
annuali, evadendo le imposte per un importo superiore alle soglie di punibilità. Si
tratta di importi considerevoli con evasioni di imposta per ciascun anno di
diverse centinaia di migliaia di euro.
Il decreto di sequestro del GIP era stato poi confermato con
provvedimento del 15.6.2013 depositato il 20.6.2013 dal Tribunale del Riesame
di Rimini, che aveva rigettato la richiesta di riesame ex art. 324 cod. proc. pen.

2. Ricorre per Cassazione a mezzo del proprio difensore, ALFAD spa in
persona del I.r.p.t. , avverso il provvedimento del 1.10.2013 lamentando:
a.

la violazione di legge (art. 606 lett. b) e c) cod. proc. pen. con

particolare riferimento alla violazione dell’art. 125 cod. proc. pen. per totale
mancanza di motivazione in ordine alle ragioni che hanno comportato il rigetto
dell’appello presentato nell’interesse di ALFAD spa, società totalmente estranea
ai reati contestati all’indagato Mario Formica.
b. violazione di legge (art. 606 lett. b) e c) cod. proc. pen. con particolare
riferimento alla violazione del combinato disposto degli artt. 321 co. 2 cod. proc.
Pen. e 322ter cod. proc. pen. per erronea individuazione del bene oggetto di
sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente nonché per

2

procedimento penale a suo carico, disponeva il sequestro per equivalente ex art.

#
,

violazione dell’art. 125 cod. proc. pen. per totale mancanza di motivazione in
ordine alle ragioni che hanno comportato l’apprensione di beni appartenenti alla
società Alfad spa, società totalmente estranea ai reati contestati all’indagato
Mario Formica.
Chiede che questa Suprema Corte voglia annullare e/o revocare
l’impugnato decreto di sequestro per equivalente emesso dal GIP di Rimini in
data 18-21.5.2013, e conseguentemente voglia disporre la cessazione della
misura cautelare con riferimento ai beni (conti correnti, depositi bancari e titoli
aventi diritto.
CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Ritiene il Collegio che il ricorso de quo vada dichiarato inammissibile
per sopravvenuta carenza di interesse, confermata, peraltro, dalla mancata
comparizione del difensore all’udienza camerale.
2. Ed invero, in data 18.3.2014 questa Suprema Corte, nel decidere
sull’impugnazione proposta dall’odierno ricorrente, sempre nella qualità di 1.r.p.t.
della Alfad s.p.a, contro il provvedimento con cui in data 15.6.2013 il Tribunale
del Riesame di Rimini aveva rigettato la richiesta di riesame ex art. 324 cod.
proc. pen. , e per l’effetto confermato il decreto del GIP di Rimini impugnato, ha
annullato il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Rimini, tra l’altro,
anche in relazione ai beni della società Alfad s.p.a. .
Ancorché l’annullamento riguardi il provvedimento emesso in sede di
riesame e non quello successivo, impugnato oggi, pronunciato in sede di appello
cautelare, l’oggetto è il medesimo ela questione del giudicato cautelare non si
pone, dunque, in quanto il Tribunale del Riesame di Rimini è stato già investito
da questa Corte del medesimo nuovo esame riguardante i beni sequestrati alla
ALFAD s.p.a.
3. Essendo il ricorso inammissibile, nella riscontrata assenza di colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità, non consegue condanna alle spese
del procedimento.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per carenza di interesse.
Così deciso in Roma 1’8 aprile 2014
Il C sigliere este sore

Il Presidente

intestati ad ALFAD spa) e la conseguente restituzione di quanto in sequestro agli

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