Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19144 del 16/12/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19144 Anno 2017
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ESPOSITO ALDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CALARCO GIUSEPPE N. IL 12/01/1957
avverso la sentenza n. 1779/2015 CORTE APPELLO di MILANO, del
09/12/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO ESPOSITO;

Data Udienza: 16/12/2016

RILEVATO IN FATTO
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Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Milano confermava
la sentenza emessa dal Tribunale di Milano il 14/10/2014, che aveva condannato
Calarco Giuseppe alla pena di anni due e mesi tre di reclusione ed euro mille di
multa in ordine ai reati di cui agli artt. 648 cod. pen. ed altro (in Milano il
10/07/2012).
Avverso tale sentenza il condannato proponeva ricorso per Cassazione, a

motivazione in ordine all’attendibilità del teste Comm. VV.UU. dr.ssa Mauri, a
suo avviso derivante dall’insanabile contrasto tra le due deposizioni rese nel
corso del dibattimento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso manifestamente infondato.
Deve, in proposito, rilevarsi che il controllo affidato al giudice di legittimità è
esteso, oltre che all’inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e
processuale, alla mancanza di motivazione, dovendo in tale vizio essere
ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa risulti del tutto priva dei
requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al punto da risultare
meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo
logico seguito dal giudice di merito ovvero quando le linee argomentative del
provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici
da far rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione (Sez. U,
28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611).
Nel caso di specie, la ricorrente, pur denunziando formalmente una
violazione di legge, in riferimento ai principi di valutazione della prova di cui
all’art. 192, comma 2, cod. proc. pen., non critica in realtà la violazione di
specifiche regole inferenziali preposte alla formazione del convincimento del
giudice, ma, postulando un travisamento del fatto, chiede la rilettura del quadro
probatorio e il riesame nel merito della vicenda processuale. Tuttavia, tale
riesame è inammissibile in sede d’indagine di legittimità sul discorso
giustificativo della decisione, quando la struttura razionale della sentenza
impugnata abbia – come nel caso in esame – una sua chiara e puntuale coerenza
argomentativa e sia saldamente ancorata, nel rispetto delle regole della logica,
alle risultanze del quadro probatorio, univocamente indicative del collegamento
esistente tra la persona dell’imputato ed il luogo del rinvenimento dell’arma.

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mezzo del proprio difensore, deducendo il vizio di manifesta illogicità della

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Sul punto, con motivazione immune da censure, non limitatasi ad un
richiamo per relationem alla pronunzia di primo grado e non manifestamente
illogica, l’organo giudicante attribuiva piena valenza probatoria alla
testimonianza del Comm. VV.UU. dr.ssa Mauri, soffermandosi sulle ragioni della
validità della ricostruzione della vicenda da parte della dichiarante e
dell’irrilevanza delle minime imprecisioni in ordine alla descrizione dei luoghi.
Per queste ragioni processuali, il ricorso va dichiarato inammissibile, con
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e,

ammende, determinabile in 2.000,00 euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di 2.000,00 euro alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma il 16 dicembre 2016.

non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle

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