Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19144 del 16/04/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 19144 Anno 2013
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: DI MARZIO FABRIZIO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da
Riccardi Angelo, nato il 27.3.1975
avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, del 9.12.2011.
Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Fabrizio Di Marzio.
Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale Roberto Aniello, il
quale ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore, Avv. Maria Beatrice Magro, il quale ha concluso
chiedendo l’accoglimento del ricorso,
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma ha confermato la
sentenza del Tribunale di Latina del 2.3.2005, di condanna dell’imputato per
il delitto di cui all’art. 648, comma 2, c.p.

Data Udienza: 16/04/2013

2. Ricorre, assistito da difensore, l’imputato lamentando violazione di legge
per avere la Corte territoriale dichiarato la contumacia dell’imputato pur
essendo lo stesso all’epoca detenuto, e vizio di motivazione per avere il
Tribunale confermato la condanna in primo grado nonostante mancasse la
prova del fatto di ricettazione non essendo stato dimostrato che l’imputato
avesse ricevuto l’assegno oggetto di furto da terzi.
CONSIDERATO IN DIRITTO

nel processo di appello il difensore aveva comunicato alla Corte lo stato di
detenzione dell’imputato; tuttavia questa ha dichiarato la contumacia dello
stesso. In tal modo, i giudica di merito hanno disatteso il costante
orientamento di questa Corte secondo cui La detenzione dell’imputato per
altra causa, sopravvenuta nel corso del processo e comunicata solo in
udienza, integra un’ipotesi di legittimo impedimento a comparire e
preclude la celebrazione del giudizio in contumacia, anche quando risulti
che l’imputato medesimo avrebbe potuto informare il giudice del
sopravvenuto stato di detenzione in tempo utile per la traduzione, in
quanto non è configurabile a suo carico, a differenza di quanto accade per
il difensore, alcun onere di tempestiva comunicazione dell’impedimento.
(Fattispecie in cui la Corte distrettuale aveva dichiarato la contumacia,
nonostante il difensore dell’imputato – tratto in arresto per causa diversa
da quella per la quale si procedeva – avesse comunicato il sopravvenuto
impedimento a comparire, chiedendo il rinvio dell’udienza) (Cass. sez. VI,
13.11.2008, n. 44421).
2. Le ulteriori doglianze restano assorbite.
3. Ne discende l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra
sezione della Corte di appello di Roma per nuovo giudizio.
PQM
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di
appello di Roma per nuovo giudizio.
Così deliberato il 16.4.2013
Il Cons – gliere estensore
(Fabri io Di Marzio)

1. Sulla prima censura il ricorso è fondato. Come risulta dagli atti di causa,

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