Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19144 del 08/11/2017

Penale Sent. Sez. 3 Num. 19144 Anno 2018

Presidente: FIALE ALDO

Relatore: RENOLDI CARLO

Data Udienza: 08/11/2017

SENTENZA

sul ricorso proposto da

AA,

BB

CC

avverso la sentenza del 22/09/2016 della Corte d’appello di Firenze;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;

udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale, dott.ssa

Marilia Di Nardo, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità dei

ricorsi;

udito, per AA BB, l’avv. Vincenzo Arcangelo, che ha concluso

chiedendo l’accoglimento dei ricorsi;

udito, per CC, l’avv. Stefano Fusco, comparso in sostituzione dell’avv.

Filippo Tacchi, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. AA, BB e CC erano stati tratti davanti

al Tribunale di Lucca per rispondere del reato di cui agli artt. 44, comma 1, lett.

b) del d.p.r. n. 380 del 2001 per avere realizzato, il primo nella qualità di

proprietario e committente, il secondo di esecutore e il terzo di direttore dei

lavori, sei unità immobiliari in difformità rispetto al progetto approvato e in

assenza dei titoli autorizzatori, in quanto scaduti di validità; fatti accertati in

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Lucca in data 28/09/2011. All’esito del relativo giudizio, essi erano stati

condannati, con sentenza del Tribunale di Lucca in data 20/10/2015, alla pena di

venti giorni di arresto e di 10.500 euro di ammenda per ciascuno. Con lo steso

provvedimento la pena era stata sospesa subordinatamente all’esecuzione delle

opere indicate nell’accertamento di conformità in sanatoria e di cui alla SCIA

presentata nel gennaio 2014. Inoltre, era stata ordinata la demolizione delle

opere abusive nei termini indicati dal comune in sede di accertamento di

conformità.

parziale riforma della sentenza di primo grado, escluse, nei confronti del solo

CC, la subordinazione della sospensione condizionale della pena

all’esecuzione delle opere indicate nell’accertamento di conformità in sanatoria e

di cui alla SCIA presentata nel gennaio 2014.

3. Avverso la sentenza d’appello hanno proposto ricorso per cassazione i tre

imputati, a mezzo dei rispettivi difensori fiduciari.

3.1. In particolare, l’avv. Vincenzo Arcangelo ha proposto impugnazione

nell’interesse di AA e BB, articolando il ricorso in quattro motivi di

doglianza, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la

motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen..

3.1.1. Con il primo di essi, í ricorrenti lamentano, ai sensi dell’art. 606,

comma 1, lett. B) ed E), cod. proc. pen., l’inosservanza o l’erronea applicazione

della legge penale nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità

della motivazione in relazione agli artt. 36 e 45 del d.P.R. n. 380 del 2001, 140

della L.R. Toscana n. 1 del 2015. In particolare, i ricorrenti censurano la mancata

applicazione della fattispecie estintiva connessa al rilascio dell’accertamento di

conformità, considerato che l’aumento di volumetria, pari a 1079 m 3 , sarebbe

stato comunque rispettoso delle previsioni urbanistiche, che individuavano il

limite nei 1080 m 3 .

3.1.2. Con il secondo motivo, la difesa di AA e BB censura, ex

art. 606, comma 1, lett. B), cod. proc. pen., l’inosservanza o l’erronea

applicazione della legge penale ed extrapenale in relazione agli artt. 44, comma

1, lett. b) del d.P.R. n. 380 del 2001 con riferimento agli artt. 22, 32, 32, 33 e

34 del medesimo d.P.R. e agli artt. 132 e 133 della legge regionale della Toscana

n. 1 del 2005. Secondo i ricorrenti, le discrasie esistenti tra il fabbricato

realizzato e il progetto assentito non potrebbero essere classificate in termini di

difformità totale, tali non potendo essere considerata le difformità dei prospetti,

né quelle volumetriche, atteso che l’incremento volumetrico realizzato entro il

limite dei 1080 m 3 non consentirebbe di integrare né la difformità “parziale” di

cui all’art. 34 del d.P.R. n. 380 del 2001, né a fortiori quella “totale”.

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2. Con sentenza emessa in data 22/09/2016, la Corte d’appello di Firenze, in

3.1.3. Con il terzo motivo, i ricorrenti deducono, ai sensi dell’art. 606,

comma 1, lett. B) ed E), cod. proc. pen., l’inosservanza o l’erronea applicazione

della legge penale in relazione all’art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001 nonché la

mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione

alla valutazione della prova. In particolare, si opina che la Corte di appello, pur

avendo riconosciuto che l’incremento volumetrico realizzato non superava i 1080

m 3 , avrebbe comunque ritenuto, contraddittoriamente, che l’accertamento di

conformità fosse illegittimo, pur essendo conforme agli strumenti urbanistici.

comma 1, lett. B) ed E), cod. proc. pen., dell’inosservanza o dell’erronea

applicazione della legge penale in relazione all’art. 131-bis cod. pen. nonché

della mancanza della motivazione sul punto, atteso che la Corte di appello

avrebbe integralmente omesso di pronunciarsi sulla richiesta di concessione del

beneficio formulata in sede di atto di appello.

3.2. L’avv. Filippo Tacchi ha proposto ricorso nell’interesse di

CC, deducendo due distinti motivi di doglianza, di seguito enunciati nei

limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc.

pen..

3.2.1. Con il primo motivo, la difesa di CC censura, ex art. 606, comma

1, lett. D) ed E), cod. proc. pen., la mancata assunzione di una prova decisiva

nonché il vizio di motivazione in relazione a tale profilo. In particolare, la Corte di

appello avrebbe ingiustificatamente rigettato la richiesta di rinnovazione

dell’istruzione dibattimentale finalizzata ad acquisire la testimonianza di soggetti

in grado di riferire sulla avvenuta rinuncia dell’incarico da parte del direttore dei

lavori.

3.2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606,

comma 1, lett. B), cod. proc. pen., l’inosservanza o erronea applicazione della

legge processuale penale in relazione agli artt. 521 e 531 cod. proc. pen.. La

condanna sarebbe stata inflitta in relazione ad alcuni interventi effettuati

successivamente all’esecuzione del primo sopralluogo, non contestati in

imputazione, con conseguente violazione del principio di necessaria correlazione

tra accusa e sentenza. In ogni caso, non vi sarebbe alcuna prova che le opere in

questione, peraltro marginali, siano riferibili a CC; e non essendo collocabili

nel tempo esse avrebbero dovuto essere collocate, per il principio del favor rei,

in prossimità della data del sopralluogo (avvenuto il 21/09/2011), sicché il reato

sarebbe stato prescritto già alla data della pronuncia della sentenza di appello.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono manifestamente infondati.

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3.1.4. Con il quarto motivo, i ricorrenti si dolgono, ai sensi dell’art. 606,

2. Secondo l’ordine logico vanno affrontate, in primo luogo, le questioni che

attengono alla formazione della prova e all’affermazione di responsabilità degli

imputati.

2.1. La difesa di CC lamenta la mancata assunzione di una prova

decisiva da parte dei giudici di merito. La censura è manifestamente infondata.

In sede di primo gravame, l’imputato aveva chiesto la rinnovazione

dell’istruzione dibattimentale finalizzata all’esame di testi che avrebbero potuto

riferire in ordine alla avvenuta rinuncia all’incarico di direzione dei lavori da parte

violazioni in contestazione.

Sul punto, osserva il Collegio che l’art. 29 del d.P.R. n. 380 del 2001 pone a

carico del direttore dei lavori un onere di vigilanza costante sulla corretta

esecuzione delle opere, collegato al dovere di contestazione delle irregolarità

riscontrate e, ove necessario, di rinunzia all’incarico, essendo egli, oltre che il

referente del committente per gli aspetti di carattere tecnico, anche il garante

nei confronti del Comune dell’osservanza e del rispetto dei contenuti dei titoli

abilitativi all’esecuzione dei lavori (Sez. 3, n. 34602 del 17/06/2010, dep.

24/09/2010, Ponzio, Rv. 248328). Per tale motivo, la disposizione in questione

richiede che per esonerare da responsabilità il direttore dei lavori essa debba

avere luogo con determinate formalità e, in primo luogo, con comunicazione per

iscritto al comune competente (v. Sez. 3, n. 34879 del 23/06/2009, dep.

9/09/2009, Buracchi, Rv. 244927, secondo cui il direttore dei lavori non risponde

degli illeciti edilizi se presenta denuncia di detti illeciti ai competenti uffici

dell’Amministrazione comunale e se rinuncia all’incarico, osservando per

entrambi gli adempimenti l’obbligo della forma scritta).

Nulla di tutto ciò è stato, però, prospettato dall’imputato, sicché la prova per

testi, dedotta in sede di appello, non sarebbe stata in ogni caso sufficiente a

dimostrare la presenza di un’efficace rinuncia all’incarico, in realtà mai realizzata

con le prescritte cadenze formali. In ogni caso, rileva il Collegio che appare del

tutto conforme ai comuni canoni della logica l’affermazione della Corte di appello

secondo la quale il ruolo attivo dell’imputato doveva trarsi dalla circostanza che

l’istanza di annullamento in autotutela del provvedimento di decadenza del

permesso di costruire e di sospensione dei lavori fosse stata presentata dallo

studio dello stesso CC; affermazione alla quale il ricorso si limita a

controdedurre, in maniera del tutto generica, che non sarebbe stata dimostrata

la personale riferibilità dell’atto all’odierno imputato.

2.2. Venendo, quindi, alle censure relative all’affermazione di responsabilità

degli imputati, esse sono contenute nel secondo motivo dei rispettivi ricorsi.

2.2.1. Per quanto concerne AA e BB, manifestamente

infondate sono le deduzioni con le quali i ricorrenti argomentano in ordine alla

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di CC, al quale, conseguentemente, non sarebbe stato possibile ascrivere le

insussistenza della contravvenzione di cui all’art. 44, comma 1, lett. B) del d.P.R.

n. 380 del 2001. In argomento, deve, infatti, osservarsi che la contestazione

concerne, accanto alla realizzazione di opere in difformità totale e in variazione

essenziale rispetto al progetto assentito, l’esecuzione delle stesse in assenza dei

titoli abilitativi, essendo questi ultimi scaduti, per decorrenza del termine

triennale di fine lavori, alla data del 12/10/2010; profilo rispetto alla quale i due

imputati non hanno dedotto alcunché. Ne consegue che, sotto tale assorbente

aspetto, la contravvenzione contestata deve ritenersi pienamente integrata.

2.2.2. Per quanto, poi, concerne la posizione di CC, nel secondo motivo

di ricorso si opina che non vi sarebbe alcuna prova del fatto che le opere in

contestazione siano allo stesso riferibili.

Anche a prescindere dalla assoluta genericità di tale deduzione, è appena il

caso di rilevare che, una volta esclusa, in assenza di una rinuncia formale, la

cessazione dall’incarico, le condotte esecutive dovevano comunque essere riferite

anche al direttore dei lavori, sia sul piano dei meccanismi di imputazione

oggettiva, fondati sulla posizione di garanzia ricoperta, sia su quello dei criteri di

imputazione soggettiva, atteso l’atteggiamento palesemente negligente mostrato

nell’esercizio dei poteri di controllo attribuitigli.

3. Venendo alle questioni attinenti alla prescrizione del reato, dedotte con il

ricorso del solo CC, si sostiene che gli interventi abusivi, non essendo

collocabili nel tempo, avrebbero dovuto essere collocati, per il principio del favor

rei, in prossimità della data del sopralluogo, sicché il reato sarebbe stato

prescritto già alla data della pronuncia della sentenza di appello.

In argomento giova, tuttavia, premettere che secondo l’orientamento

interpretativo accolto da questa Corte, il reato in contestazione ha natura

permanente, sicché la relativa prescrizione inizia a decorrere dalla cessazione

della permanenza, la quale, a sua volta, deve essere collocata o nel momento in

cui, per qualsiasi causa volontaria o imposta, cessano o vengono sospesi i lavori

abusivi (si pensi all’ordine di sospensione emanato dall’autorità comunale: Sez.

3, n. 14501 del 7/12/2016, dep. 24/03/2017, P.M. in proc. Rocchio e altri, Rv.

269325; oppure al decreto di sequestro preventivo), ovvero, se i lavori sono

proseguiti anche dopo l’accertamento e fino alla data del giudizio, in quello della

emissione della sentenza di primo grado (Sez. 3, n. 29974 del 6/05/2014, dep.

9/07/2014, P.M. in proc. Sullo, Rv. 260498). Inoltre, ai fini della valutazione

della avvenuta ultimazione dei lavori, è necessario fare riferimento alla

conclusione dei lavori di rifinitura, interni ed esterni, del manufatto (Sez. 3, n.

48002 del 17/09/2014, dep. 20/11/2014, Surano, Rv. 261153).

In questa prospettiva, i giudici di appello hanno messo in evidenza che

ancora alla data del 6/04/2012, e dunque ben dopo l’accesso del 21/09/2011, le

opere edilizie non erano state ancora ultimate, atteso che, in tale frangente, gli

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operatori di polizia giudiziaria avevano riscontrato la avvenuta installazione di

canne fumarie, infissi, gronde nonché la realizzazione dell’intonaco interno ed

esterno dell’immobile; interventi che, con accertamento di fatto non scrutinabile

in questa sede, la sentenza ha collocato tra la data della notifica dell’ordine di

sospensione dei lavori (7/10/2011) e dell’ingiunzione di demolizione

(20/12/2011) e la data del nuovo sopralluogo (6/04/2012).

A tale motivazione, niente affatto illogica, la difesa dell’imputato non ha

opposto alcuna censura di merito, limitandosi ad affermare, del tutto

Da ultimo, deve rilevarsi l’infondatezza anche di quanto ulteriormente

dedotto dalla difesa di CC con il secondo motivo di ricorso in relazione

all’inosservanza o all’erronea applicazione della legge processuale penale con

riferimento agli artt. 521 cod. proc. pen.. Invero, la condanna non è stata inflitta

in relazione ad interventi eseguiti successivamente all’esecuzione del primo

sopralluogo, individuato, nel capo di imputazione, come momento

dell’accertamento del reato. Infatti, tali interventi, più sopra riepilogati, sono

stati valorizzati unicamente al fine di dimostrare, secondo quanto più sopra

rilevato, la mancata ultimazione dei lavori, rilevante ai fini della consumazione

del reato e del decorso del relativo termine di prescrizione.

4. Venendo, quindi, all’analisi del quarto motivo del ricorso proposti:Mario e

BB, relativo al mancato riconoscimento della causa di non punibilità

di cui all’art. 131-bis cod. pen., occorre premettere che secondo la

giurisprudenza di questa Corte, onde poter addivenire ad una pronuncia

favorevole deve aversi riguardo sia alla consistenza dell’intervento abusivo – data

da tipologia, dimensioni e caratteristiche costruttive – sia alla destinazione

dell’immobile, all’incidenza sul carico urbanistico, all’eventuale contrasto con gli

strumenti urbanistici, al mancato rispetto di vincoli e alla conseguente violazione

di più disposizioni, all’eventuale collegamento dell’opera abusiva con interventi

preesistenti, alla totale assenza di titolo abilitativo o al grado di difformità dallo

stesso, al rispetto o meno di provvedimenti autoritativi emessi

dall’amministrazione competente, alle modalità di esecuzione dell’intervento

(Sez. 3, n. 19111 del 10/03/2016, dep. 9/05/2016, Mancuso, Rv. 266586; Sez.

3, n. 47039 del 8/10/2015, dep. 27/11/2015, P.M. in proc. Derossi, Rv.

265450).

In questa prospettiva, osserva il Collegio che né la richiesta formulata in sede

di appello, né la relativa censura in sede di giudizio di legittimità hanno

adeguatamente articolato le ragioni per le quali la realizzazione di un edificio in

assenza di titoli abilitativi, in quanto scaduti, avrebbe dovuto essere valutato

come di particolare tenuità alla luce della complessiva motivazione della

sentenza, che certamente non ha mostrato di ritenere di modesta entità l’offesa

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genericamente, la mancata determinazione della data degli abusi.

realizzata, giungendo all’applicazione di una pena non lontana dal minimo

soltanto in ragione della incensuratezza di BB e CC e

della lontananza temporale del precedenti di AA ; sicché deve

concludersi per l’evidente aspecificità del motivo.

5. Il primo e il terzo motivo del ricorso presentato da AA e BB,

con il quale i ricorrenti deducono la legittimità dell’accertamento di conformità

sul presupposto che il relativo provvedimento fosse conforme agli strumenti

urbanistici e censurano la contraddittorietà della sentenza di secondo grado sul

Come correttamente osservato dalla sentenza impugnata, infatti,

l’accertamento di conformità n. 203/2013 era stato rilasciato subordinatamente

al ripristino della scala fino al terzo piano, con realizzazione del pianerottolo di

arrivo e del muro per la chiusura della soffitta. Dunque, la sentenza impugnata

ha condivisibilmente escluso il prodursi dell’effetto estintivo, atteso che secondo

il consolidato orientamento di questa Corte, è illegittimo e non determina

l’estinzione del reato edilizio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 36 e 45

del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, il rilascio di un permesso di costruire in

sanatoria con effetti temporanei o relativo soltanto a parte degli interventi

abusivi realizzati o ancora, per quanto qui di interesse, subordinato

all’esecuzione di opere, atteso che ciò contrasta ontologicamente con gli

elementi essenziali dell’accertamento di conformità, i quali presuppongono la già

avvenuta esecuzione delle opere e la loro integrale conformità alla disciplina

urbanistica (Sez. 3, n. 19587 del 27/04/2011, dep. 18/05/2011, Montini e altro,

Rv. 250477; in termini sostanzialmente analoghi, nella giurisprudenza

successiva, ex plurimis Sez. 3, n. 51013 del 5/11/2015, dep. 29/12/2015,

Carratu’ e altro, Rv. 266034; Sez. 3, n. 47402 del 21/10/2014, dep.

18/11/2014, Chisci e altro, Rv. 260973).

6. Sulla base delle considerazioni che precedono i ricorsi devono essere,

pertanto, dichiarati inammissibili. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n.

186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono

elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in

colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria

dell’inammissibilità medesima consegue per ciascun ricorrente, a norma dell’art.

616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del

versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equítativamente

fissata in 2.000,00 euro.

7. La declaratoria di inammissibilità dei ricorsi per cassazione per manifesta

infondatezza dei motivi e la conseguente mancata instaurazione di un valido

rapporto di impugnazione, precludono la possibilità di dichiarare le cause di non

punibilità di cui all’art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione

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punto, sono manifestamente infondati.

intervenuta nelle more del procedimento di legittimità

(ex plurimis Sez. 2, n.

28848 del 8/05/2013, dep. 8/07/2013, Ciaffoni, Rv. 256463).

PER QUESTI MOTIVI

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento

delle spese del procedimento e della somma di euro 2.000,00 (duemila) in

favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, in data 8/11/2017

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