Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19143 del 08/11/2017


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 19143 Anno 2018
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: RENOLDI CARLO

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Cervellera Francesco, nato a Francavilla Fontana il 19/08/1965,
avverso la sentenza del 14/12/2016 della Corte d’appello di Lecce;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale, dott.ssa
Marilia Di Nardo, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della
sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione;
uditi, per l’imputato, gli avv.ti Stefano De Francesco e Carlo Caforio, che hanno
concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa in data 14/12/2016, la Corte d’appello di Lecce
confermò la sentenza del Tribunale di Brindisi, sezione distaccata di Francavilla
Fontana in data 11/07/2012 con la quale Francesco Cervellera era stato
condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di sei mesi di arresto e di
20.000 euro di ammenda in quanto riconosciuto colpevole, previo riconoscimento
delle attenuanti generiche, del reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 44, comma 1,
lett. b) del 6 aprile 2001, n. 380 per avere realizzato, nella sua qualità dia
amministratore della Edil 2C Costruzioni, esecutrice dei lavori, un fabbricato
d’uso residenziale commerciale composto da quattro vani fuori terra e uno
interrato, in assenza del permesso di costruire, in quanto annullato dal giudice

Data Udienza: 08/11/2017

amministrativo perché rilasciato illegittimamente in violazione di leggi e
regolamenti; fatti accertati in Francavilla dal 26/07/2007 e in permanenza. Con
la stessa sentenza era stata, altresì, disposta la demolizione delle opere abusive.
2. Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione lo stesso
Cervellera a mezzo dei difensori di fiducia, avv.ti Stefano De Francesco e Carlo
Caforio, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato
nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod.
proc. pen., l’inosservanza o erronea applicazione della legge penale nonché la

ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. B) ed E), cod. proc. pen.. In particolare,
l’impugnante deduce che la Corte di appello, ritenendo la sussistenza
dell’elemento soggettivo in ragione della macroscopica illegittimità del permesso
di costruire per violazione della disciplina sulle altezze, abbia omesso di
confrontarsi con il motivo di appello secondo cui il mancato rispetto di tale
normativa rispondesse a una prassi ventennale radicata in una delibera
comunale, dichiarata inefficace soltanto per motivi di forma e, in ogni caso, dopo
la commissione del fatto. Ciò che, secondo la tesi difensiva, avrebbe imposto al
giudice dì merito di affermare la scusabilità dell’errore e la conseguente assenza
del coefficiente di imputazione colposa richiesto ai fini dell’integrazione della
fattispecie.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il motivo di ricorso è infondato.
2. Invero, la Corte di appello ha adeguatamente motivato le ragioni per le
quali, in presenza di una macroscopica illegittimità del permesso di costruire per
violazione della disciplina sulle altezze, l’imputato avrebbe dovuto avvedersi del
vizio dal quale il titolo abilitativo era affetto, con ciò implicitamente ritenendo
non dirimente la circostanza che una risalente delibera comunale, ponendosi in
contrasto con la menzionata disciplina, legittimasse il rilascio del provvedimento
concessorio. Ciò in quanto, proprio l’evidente incompatibilità tra quest’ultimo e la
disciplina generale, avrebbe dovuto indurre il destinatario a rilevare
l’inosservanza delle disposizioni generali sulle altezze.
3.

Nondimeno, la doglíanza indicata, pur non accoglibile per le ragioni

indicate, non può ritenersi manifestamente infondata, sicché deve in concreto
verificarsi se il reato sia o meno prescritto alla presente data, ancorché dopo la
pronuncia della sentenza di appello (Sez. U, n. 8413 del 20/12/2007, dep.
26/02/2008, Cassa, Rv. 238467, secondo cui allorché non tutti i motivi di ricorso
per cassazione siano inammissibili, sono rilevabili di ufficio le questioni inerenti
all’applicazione della declaratoria delle cause di non punibilità di cui all’art. 129,
comma 1, cod. proc. pen. che non comportino la necessità di accertamenti in
fatto o di valutazioni di merito incompatibili con i limiti del giudizio di legittimità).
2

mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione

3.1. Sul punto, giova osservare che trattandosi di reato permanente, il dies a
quo del termine di prescrizione decorre dalla cessazione della permanenza,
individuata nel 5/02/2009, data di esecuzione del sequestro preventivo.
Pertanto, considerati gli eventi interruttivi medio tempore verificatisi, il termine
quinquennale di prescrizione deve essere individuato nel 4/02/2013. Su esso
deve poi essere computato il periodo di sospensione del procedimento in appello
e, con esso, del relativo termine prescrizionale, in misura pari a 1061 giorni.
Conseguentemente, il termine finale deve essere individuato nel 5/01/2017,

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, la sentenza impugnata deve
essere annullata, senza rinvio, per essersi il reato estinto per prescrizione.
Conseguentemente deve essere disposta la revoca dell’ordine di demolizione,
atteso che secondo la giurisprudenza di questa Corte, l’estinzione del reato di
costruzione abusiva per prescrizione travolge l’ordine di demolizione dell’opera,
atteso che tale ordine è una sanzione amministrativa di tipo ablatorio che trova
la propria giustificazione nella accessorietà alla sentenza di condanna (Sez. 3, n.
10/02/2006, Cirillo, Rv. 233673; Sez. 3, n. 8409 del 30/11/2006, dep.
28/02/2007, Rv. 235952; Sez. 3, n. 756 del 2/12/2010, dep. 14/01/2011, Rv.
249154; Sez. 3, n.50441 del 27/10/2015, Rv. 265616).

PER QUESTI MOTIVI
annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato residuo estinto
per prescrizione. Revoca l’ordine di demolizione.
Così deciso in Roma, in data 8/11/2017

ormai ampiamente decorso.

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