Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19142 del 16/12/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19142 Anno 2017
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ESPOSITO ALDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
HU ZHIQUAN N. IL 16/10/1972
avverso la sentenza n. 2783/2011 CORTE APPELLO di MILANO, del
02/10/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO ESPOSITO;

Data Udienza: 16/12/2016

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Milano confermava
la sentenza emessa dal Tribunale di Como del 01/12/2010 in sede di giudizio
abbreviato, con cui Hu Zhiquan era stato condannato alla pena di mesi quattro di
reclusione ed euro 10.000 di multa, per il reato di cui all’art. 22, comma 12,
della legge 25 luglio 1998, n. 286 (in Mariano Comense il 24/09/2010).
Avverso tale sentenza lo Hu, a mezzo del suo difensore, ricorreva per

provvedimento impugnato, evidenziando l’omesso accertamento dello
svolgimento di attività lavorativa da parte dei soggetti rinvenuti all’interno del
laboratorio, tutti parenti dell’imputato nonché l’uso della tecnica redazionale della
sentenza mediante il mero rinvio alle argomentazioni già svolte dal giudice di
primo grado.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato.
Deve, in proposito, rilevarsi che il controllo affidato al giudice di legittimità è
esteso, oltre che all’inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e
processuale, ai vizi della motivazione, dovendo essere ricondotti in tali patologie
tutti i casi in cui la motivazione risulti del tutto priva dei requisiti minimi di
coerenza, completezza e di logicità, al punto da risultare meramente apparente,
ovvero assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal
giudice di merito, ovvero quando le linee argomentative del provvedimento siano
talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da fare rimanere
oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione.
Lo Hu, pur denunziando formalmente violazione di legge, non critica in
realtà la violazione di specifiche regole inferenziali preposte alla formazione del
convincimento del giudice, ma, postulando generiche carenze motivazionali della
sentenza impugnata, chiede la rilettura del quadro probatorio e il riesame nel
merito della vicenda processuale.
Tuttavia, tale riesame è inammissibile in sede d’indagine di legittimità sul
discorso giustificativo della decisione, quando la struttura razionale della
sentenza impugnata abbia una sua chiara e puntuale coerenza argomentativa e
sia saldamente ancorata, nel rispetto delle regole della logica, alle risultanze
processuali, che venivano correttamente vagliate, sotto il profilo del compendio
probatorio acquisito, alle modalità con cui gli organi di P.G. accertavano la
presenza dei tre lavoratori non regolarizzati, in condizione di clandestinità, nel
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Cassazione, deducendo violazione di legge e mancanza di motivazione del

laboratorio della ditta dell’imputato, nei termini correttamente esplicitati nel
provvedimento impugnato; era evidenziata altresì la piena utilizzabilità di quanto
emerso dalla relazione di P.G., utilizzabile stante la natura di giudizio abbreviato
del procedimento in questione.
Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e,
non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di 2.000,00 euro alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma il 16 dicembre 2016.

ammende, determinabile in 2.000,00 euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..

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