Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19142 del 16/04/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 19142 Anno 2013
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: MACCHIA ALBERTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DE BARTOLOMEO MASSIMO N. IL 13/11/1985
avverso la sentenza n. 1093/2008 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 05/07/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/04/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ALBERTO MACCHIA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

2 .

),-(142,

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

(Azfr „fy)

Data Udienza: 16/04/2013

Con sentenza del 5 luglio 2011, la Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata
di Taranto, ha confermato la sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari
del Tribunale di Taranto del 20 marzo 2008, con la quale in sede di giudizio
abbreviato DE BARTOLOMEO Massimo era stato condannato alla pena di anni tre e
mesi cinque di reclusione ed euro 800 di multa quale imputato di estorsione e
violazione dell’art. 703 cod. pen.
Propone ricorso per cassazione il difensore il quale lamenta vizio di
motivazione e mancata concessione delle attenuanti generiche con criterio di
prevalenza.
Il ricorso è palesemente inammissibile per totale genericità dei motivi. Le
censure, infatti, si limitano ad una scarna prospettazione meramente assertiva di
criteri di ordine generale, senza alcuna correlazione con gli argomenti puntualmente
evocati a sostegno della decisione impugnata, la quale, al contrario, appare dotata di
un corredo motivazionale del tutto congruo ed esente da censure sul piano della
coerenza logico argomentativa.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di
una somma che si stima equo determinare in euro 1.000,00 alla luce dei principi
affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 16 aprile 2013
Il Co

ere estensore

Il Presid nte

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