Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19141 del 16/12/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19141 Anno 2017
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ESPOSITO ALDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
D’ELIA ETTORE N. IL 27/01/1972
avverso l’ordinanza n. 1931/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di
CATANZARO, del 02/07/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO ESPOSITO;

Data Udienza: 16/12/2016

RILEVATO IN FATTO

Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro rigettava
la richiesta di concessione del beneficio penitenziario dell’affidamento in prova al
servizio sociale e, in via subordinata, della detenzione domiciliare proposta
nell’interesse di D’Elia Ettore (attualmente in stato di libertà).
Avverso tale ordinanza il D’Elia ricorreva personalmente per Cassazione,
deducendo di aver già scontato numerose condanne e di essere disponibile a
svolgere attività lavorativa presso lo zio in esecuzione di qualsiasi tipologia di

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato.
Deve, in proposito, rilevarsi che il controllo affidato al giudice di legittimità è
esteso, oltre che all’inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e
processuale, ai vizi della motivazione, nel cui ambito devono ricondursi tutti i
casi di motivazione priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di
logicità, al punto da risultare meramente apparente, ovvero assolutamente
inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito,
ovvero fondata su percorsi argomentativi talmente scoordinati e carenti dei
necessari passaggi valutativi da fare rimanere oscure le ragioni che hanno
giustificato la decisione.
Alla luce di tali parametri ermeneutici, questa Corte osserva che il ricorso
non individua singoli aspetti del provvedimento da sottoporre a censura, ma
tende in realtà a provocare una nuova e non consentita valutazione del merito
dei presupposti per la concessione della misura alternativa dell’affidamento in
prova al servizio sociale (o in subordine della detenzione domiciliare),
adeguatamente vagliati dal Tribunale di sorveglianza.
L’organo giudicante, peraltro, ha correttamente valutato gli elementi
risultanti agli atti, con motivazione congrua e coerente, richiamando in
particolare l’elevatissimo numero di precedenti penali, le negative informazioni di
P.G. e la sua persistente irreperibilità.

upA fronte di tali complete argomentazioni il ricorrente vanzaTee doglianze

generiche. Ebbene, è inammissibile il ricorso per Cassazione i cui motivi si
limitino genericamente a lamentare l’omessa valutazione di una tesi alternativa a
quella accolta dalla sentenza di condanna impugnata, senza indicare precise
carenze od omissioni argomentative ovvero illogicità della motivazione di questa,
idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio
2

misura alternativa.

indiziario posto a fondamento della decisione di merito (Sez. 2, 07/05/2015 n.
30918, Falbo, Rv. 264441).
Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e,
non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle
ammende, determinabile in 2.000,00 euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di 2.000,00 euro alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma il 16 dicembre 2016.

P. Q. M.

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