Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19141 del 16/04/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 19141 Anno 2013
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: MACCHIA ALBERTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PIZZI PIETRO N. IL 21/08/1962
avverso la sentenza n. 1335/2008 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 04/11/2010
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/04/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ALBERTO MACCHIA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per i (
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utiv 0.‘9,)

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

/

61,4

Data Udienza: 16/04/2013

Con sentenza del 4 novembre 2010, la Corte di appello di Lecce, Sezione
distaccata di Taranto, ha confermato la sentenza emessa il 29 gennaio 2008 dal
tribunale di Taranto, Sezione distaccata di Manduria,m con la quale PIZZI Pietro era
stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 300 di multa quale
imputato di truffa aggravata.
Propone ricorso per cassazione il difensore il quale, rinnovando censure già
dedotte in appello e disattese dai giudici del grado, lamenta che nella specie non
sarebbe stato provato il “delitto presupposto”, deducendo che nella sostanza che non
sarebbe stata adeguatamente scandagliata la ipotesi per la quale sarebbe stato lo
stesso imputato a rimanere vittima di una truffa, posto che la fideiussione,
asseritamente falsa, era redatta su carta intestata del Consorzio Finanziario Comasco.
Il ricorso è palesemente inammissibile, in quanto il ricorrente, non soltanto si è
limitato a dedurre censure che rilevano esclusivamente sul piano del merito, ma ha
prospettato sotto forma di ricorso null’altro che le stesse questioni già devolute ai
giudici del gravame e da questi motivatamente esaminate e disattese, con
argomentazione del tutto coerente e saldamente agganciata ai dati di causa:
argomentazioni a fronte delle quali il ricorrente ha omesso di svolgere una puntuale
ed argomentata critica impugnatoria, in tal modo determinando la sostanziale
aspecificità del, solo formalmente enunciato, motivo di ricorso. La giurisprudenza di
questa Corte è infatti ormai da tempo consolidata nell’affermare che deve essere
ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le
stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli
stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, deve
essere apprezzata non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma
anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione
impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, dal momento che
quest’ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel
vizio di aspecificità che conduce, a norma dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc.
pen., alla inammissibilità della impugnazione (Cass., Sez. I, 30 settembre 2004,
Burzotta; Cass., Sez. VI, 8 ottobre 2002, Notaristefano; Cass., Sez. IV, 11 aprile 2001
Cass., Sez. IV, 29 marzo 2000, Barone; Cass., Sez. IV, 18 settembre 1997,
Ahmetovic).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di
una somma che si stima equo determinare in euro 1.000,00 alla luce dei principi
affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000.

P. Q. M.

1

OSSERVA

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 16 aprile 2013
e estensore

1,2,zesid nte

Il Cons .

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