Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19141 del 08/04/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 19141 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: PEZZELLA VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
VILLANI GENNARO N. IL 22/06/1955
avverso l’ordinanza n. 155/2013 TRIB. LIBERTA’ di FIRENZE, del
09/08/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO
PEZZELLA;
-fette/sentite le conclusioni del PG Dott.ge Q9ei0 kpto_becgac

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Data Udienza: 08/04/2014

RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 9.8.2013 il Tribunale di Firenze ha respinto il
riesame proposto da VILLANI GENNARO avverso il decreto con cui in data
17.7.2013 il PM di quel Tribunale aveva disposto il sequestro probatorio di
documentazione (il verbale di sequestro consta di 28 reperti) nell’ambito di un
procedimento penale a carico del Villani stesso, oltre che di Vecchiato Marco e di
Mari Ivan David per il reato di cui agli artt. 416 cod. pen., 110 cod. pen. , 260

2. Ricorre per Cassazione, a mezzo del proprio difensore, VILLANI
GENNARO deducendo:
a. Violazione dell’art. 252 cod. proc. pen.
Il ricorrente evidenzia che l’ordinanza impugnata precisa come per la
posizione di Villani Gennaro il difensore avesse argomentato, per ogni reperto, la
sua non idoneità ai fini probatori.
L’ordinanza, in merito a tale doglianza, motiva con riporto a quanto già
affermato sul punto in diversa posizione, dovendosi, evidentemente, ad avviso
del ricorrente, individuarsi tale posizione in quella unica, ed immediatamente
precedente, inerente l’indagato Vecchiato.
In ricorso ci si duole di come tale tecnica espositiva non agevoli il lettore,
ma, tuttavia, si rileva come sembrerebbe di poter ritenere riassuntivamente che
il tribunale ritenga che il tema oggetto di doglianza sia estraneo al mezzo di
impugnazione esperito e che l’unico rimedio all’uopo previsto dall’ordinamento
sarebbe una richiesta di restituzione da avanzarsi al pubblico ministero.
Il difensore ritiene, diversamente, che fosse specifico compito del
tribunale, in sede di riesame, motivare circa l’esistenza del rapporto diretto e
pertinenziale tra quanto sequestrato e i reati ipotizzati; ciò in assenza dell’atto di
convalida da parte del pubblico ministero.
Ritiene, infatti, il ricorrente che quest’ultimo avesse il preciso obbligo dì

D.Ivo 152.2006 aggravato ex art. 4 I. 146.2006.

convalidare, nei termini di rito, l’operato della PG, non essendo indicata nel
decreto di perquisizione l’esatta res oggetto di apprensione.
Nella fattispecie esaminata sarebbero stati indiscriminatamente appresi
beni di ogni tipo, secondo la mera discrezionalità della PG, pur se genericamente
indirizzata dal pubblico ministero, cosicché sino ad oggi tutti i beni risultano
indiscriminatamente sottoposti a vincolo senza verifica della loro idoneità a fini di
prova per i reati ipotizzati.
Nell’ipotesi di sequestro successiva a decreto di perquisizione del pm – si
sostiene- laddove le cose da prendere non siano specificamente indicate e alla
PG venga delegata un’attività discrezionale in ordine a quanto effettivamente da

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A

sottoporre a sequestro, si realizzerebbe un’ipotesi analoga al sequestro di
iniziativa della PG, con conseguente necessità della convalida.
In assenza di questa, e avendo il difensore impugnato il provvedimento
con specifica doglianza in tale senso, il tribunale del riesame, che pure era in
possesso del verbale di sequestro, omettendo la verifica del vincolo pertinenziale
tra bene e reato ipotizzato avrebbe adottato una decisione illegittima, perché in
violazione dell’articolo 252 cod. proc. pen., che consente il sequestro soltanto del
corpo di reato e delle cose pertinenti ad esso in quanto necessarie per

Viene chiesto, pertanto, di annullare l’ordinanza impugnata con ogni
conseguente provvedimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e l’impugnata ordinanza va pertanto annullata con

rinvio al Tribunale di Firenze.
2. Va ricordato che, secondo il combinato disposto degli artt. 324, 325 e

355, terzo comma, cod. proc. pen., il ricorso per Cassazione avverso l’ordinanza
di riesame di provvedimenti in materia di sequestro preventivo e probatorio è
proponibile solo per violazione di legge, non anche per difetto o illogicità della
motivazione, sicché le censure attinenti alla motivazione del provvedimento
impugnato, proposte dal ricorrente, devono ritenersi inammissibili.
La giurisprudenza di questa Suprema Corte, anche a Sezioni Unite, ha
tuttavia più volte ribadito come nella nozione di violazione di legge debbano
ricomprendersi sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo”, sia quei vizi della
motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno
del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza,
completezza e ragionevolezza, e quindi inidoneo a rendere comprensibile

l’accertamento dei fatti.

l’itinerario logico seguito dal giudice (vedasi Sez. U, n. 25932 del 29.5.2008,
Ivanov, rv. 239692; conf. Sez. 5, n. 43068 del 13.10.2009, Bosi, rv. 245093).
Ancora più di recente è stato precisato che è ammissibile il ricorso per
cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro (in quel caso si
trattava di sequestro preventivo) pur consentito solo per violazione di legge,
quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o
meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere
comprensibile la vicenda contestata e l'”iter” logico seguito dal giudice nel
provvedimento impugnato. (così sez. 6, n. 6589 del 10.1.2013, Gabriele, rv.
254893).

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4

Di fronte all’assenza, formale o sostanziale, di una motivazione, atteso
l’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, viene dunque a
mancare un elemento essenziale dell’atto.
Va anche aggiunto che per giurisprudenza costante di questa Suprema
Corte spetta al tribunale, in sede di riesame di un sequestro probatorio,
l’operazione logica di controllo dell’esattezza della qualificazione della cosa come
“corpus delicti”.
In altri termini, occorre che il giudice del gravame della cautela
nei termini in cui meglio si specificherà in seguito, tra quell’oggetto e l’illecito
penale per il quale si procede.
3. Orbene, nel caso in esame ritiene il Collegio che si sia di fronte ad un

deficit motivazionale di portata tale da integrare la lamentata violazione di legge.
Siamo di fronte ad un sequestro probatorio eseguito dalla PG su delega
del pubblico ministero.
Nello specifico, il 17/7/2013 il PM emetteva decreto di perquisizione locale
e personale nei confronti di Villani Gennaro perché indagato per i delitti di cui
agli articoli 110 cod. pen., 260 D.Ivo 152/2006 e 4 I. 149/2006.
Nel decreto il pubblico ministero disponeva, oltre alla prodromica
perquisizione, il “conseguente sequestro di quanto rinvenuto, pertinente ai reati
per cui si procede, ai sensi dell’articolo 252 cod. proc. pen.”.
Ebbene, a fronte della specifica doglianza del difensore, nel
provvedimento impugnato non c’è motivazione circa il rapporto di pertinenzialità
tra le cose sequestrate a Villani Gennaro e i reati per cui si procede.
La motivazione del provvedimento impugnato rimanda, quanto alla
contestata pertinenza della documentazione sequestrata alle argomentazioni
svolte in precedenza, ovvero quelle relative alla posizione del Vecchiato.
Effettivamente, come rileva il difensore, si deve ritenere che ci si riferisca
al punto in cui veniva evidenziato, quanto a tale indagato, che il difensore aveva
introdotto un tema estraneo al mezzo di impugnazione esperito, in cui ad avviso
del tribunale si valutano i presupposti di applicazione della misura e non le
modalità esecutive della stessa, ovvero la tipologia dei beni appresi, tra l’altro
sommariamente elencati nel verbale di esecuzione.
Il Tribunale di Firenze ritiene che gli si richieda “al contrario.., una sorta di
esame del corpo del reato”. Si legge ancora: “né appare che gli operanti abbiano
sottoposto a sequestro oggetti estranei all’elencazione compiuta dal PM; in tal
caso, come evidenziato dal difensore, sarebbe stato necessario un
provvedimento di convalida e comunque il rimedio previsto dall’ordinamento in

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riscontrare la sussistenza, o meno, della necessaria relazione di immediatezza,

quell’ipotesi è comunque la richiesta di restituzione al pm, vertendo in una
ipotesi di sequestro di iniziativa non tempestivamente convalidato”.
4. L’impugnata ordinanza va dunque annullata con rinvio al Tribunale di
Firenze per un nuovo esame.
In proposito va ricordato che in tema di sequestro probatorio il sindacato
del giudice del riesame non può investire la concreta fondatezza dell’accusa, ma
deve essere limitato alla verifica dell’astratta possibilità di sussumere il fatto

controllo dell’esatta qualificazione dell’oggetto del provvedimento come “corpus

delicti”.
Deve essere accertata, cioè, per giurisprudenza costante di questa Corte
Suprema, l’esistenza della relazione di immediatezza, descritta nel secondo
comma dell’art. 253 cod. proc. pen., tra la cosa stessa e l’illecito penale (sez. 5,
n. 9528 del 13.1.2009, Zhang, rv. 242998; conf. sent. 1810/1997 rv. 207194,
4724/1997 rv. 208417, n. 34625/2005, rv. 232503).
Già in passato, inoltre, le Sezioni Unite di questa Corte hanno precisato,
inoltre, che la legittimità del sequestro del corpo del reato può essere delibata,
sia pure in linea astratta, solamente in correlazione ai fatti posti a fondamento
del provvedimento, non potendosi prescindere dal riferimento alla situazione
risultante dagli elementi fattuali che l’accusa ha reputato giustificativi della
misura, ferma restando la possibilità per il giudice del riesame di mutarne la
qualificazione giuridica e adottare un differente

“nomen juris”, enucleando

un’ipotesi di reato diversa da quella delineata nel provvedimento (Sez. Unite n.
20 dell’11.11.1994, PM in proc. Ceolin, rv. 199172; conf. Sez. Unite n. 23 del
20.11.1996 dep. 29.1.1997, Bassi e altri, rv. 206657).

5. Va ulteriormente precisato che il sequestro probatorio, in quanto
mezzo di ricerca della prova dei fatti costituenti reato, non può per ciò stesso
essere fondato sulla prova del carattere dì pertinenza ovvero di corpo di reato
delle cose oggetto del vincolo patrimoniale, ma solo sul “fumus” di esso, cioè
sulla mera possibilità del rapporto di esse con il reato.
Qualora quindi dal complesso delle prime indagini tale “fumus” emerga,
il sequestro si appalesa non solo legittimo ma opportuno, in quanto volto a
stabilire, di per sé o attraverso le successive indagini che da esso scaturiscono,
se esiste il collegamento pertinenziale tra “res” e illecito. (così sez. 2, n. 3273
del 21.6.1999, Lechiancole, rv. 214660, fattispecie in tema di sequestro
probatorio, disposto nell’ambito di indagini preliminari concernenti il delitto di
usura, di documentazione varia di cui il ricorrente sosteneva il difetto di capacità

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attribuito ad un soggetto in una determinata ipotesi di reato, ma anche al

rappresentativa e quindi l’impossibilità di considerarla “cosa pertinente al reato,
conf. sez. 3, n. 2727 del 10.7.2000, Blasi, rv. 217009; sez. 3, n. 2691 del
6.7.2000, Sinigaglia, rv. 217059; sez. 3, n. 3514 del 25.10.2002 dep.
24.1.2003, Frezza e altri, rv. 223130; sez. 3, n. 37168 del 4.10.2002, PM in
Proc. Minardi e altri, rv. 222887).
E’ stato anche precisato che in tema di sequestro probatorio, il rapporto di
pertinenzialità fra le cose sequestrate e l’ipotesi di reato per cui si procede non
può essere considerato in termini esclusivi di relazione immediata, ben potendo
a ricostruire i fatti che anche in forma indiretta possono contribuire al giudizio sul
merito della contestazione. (sez. 3, n. 13641 del 12.2.2002, Pedron., rv.
221275, pronuncia in cui, nell’affermare tale principio, questa Suprema Corte ha
rilevato che in materia di reati tributari ben può assumere rilevanza probatoria,
ed essere quindi oggetto di ricerca e sequestro, anche la documentazione
commerciale e fiscale relativa ad anni d’imposta diversi da quelli oggetto
d’indagine, a condizione che si sia in presenza di documentazione che appare in
grado di fornire un quadro significativo dell’evoluzione aziendale e dei metodi di
tenuta della contabilità).
Pur con tali precisazioni, a fronte di una specifica doglianza sul punto del
rapporto di pertinenzialità, e soprattutto in casi come quello che ci occupa in cui
non era stato già il PM ad individuare delle tipologie specifici di beni da
apprendere e a motivare in ordine a tale individuazione, una motivazione in
concreto è dovuta.
P.Q.M.
Annulla la ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Firenze.
Così deciso in Roma l’8 aprile 2014
Il C sigliere estensore

Il Presidente

acquisire rilievo ed essere oggetto di ricerca ed apprensione ogni elemento utile

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