Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19140 del 16/12/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19140 Anno 2017
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ESPOSITO ALDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MANDRAGONA MASSIMILIANO N. IL 14/07/1976
avverso la sentenza n. 13/2015 CORTE APPELLO di CATANIA, del
21/04/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO ESPOSITO;

Data Udienza: 16/12/2016

RILEVATO IN FATTO

Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Catania, in parziale
riforma della sentenza del Tribunale di Siracusa del 04/07/2013, rideterminava
la pena inflitta a Mandragona Massimiliano in mesi due e giorni sei di arresto in
ordine ai reati ascrittigli di cui agli artt. 9 L. n. 1423 del 1956 e 116 c.d.s. (in
Siracusa il 09/09/2010).
Avverso tale sentenza il condannato proponeva personalmente ricorso per
Cassazione, deducendo di essere meritevole di ulteriori attenuanti essendo

prescrizione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato.
Il primo motivo di ricorso è del tutto generico, in quanto il ricorrente
invocava l’applicazione di attenuante non specificamente indicata, adducendo la
considerazione di rivestire la qualità di collaboratore di giustizia.
E’ inammissibile, infatti, il ricorso per Cassazione i cui motivi si limitino
genericamente a lamentare l’omessa valutazione di una tesi alternativa a quella
accolta dalla sentenza di condanna impugnata, senza indicare precise carenze od
omissioni argomentative ovvero illogicità della motivazione di questa, idonee ad
incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio indiziario
posto a fondamento della decisione di merito (Sez. 2, 07/05/2015 n. 30918,
Falbo, Rv. 264441).
Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato: alla data di
emissione della sentenza di secondo grado non era decorso il termine massimo
di prescrizione delle contravvenzioni contestate, di cinque anni ai sensi degli artt.
157 e 160 cod. pen..
Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato
al pagamento delle spese processuali; non sussistendo ipotesi di esonero, al
versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 2.000,00
euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..

i
2

collaboratore di giustizia da anni ed invocando il decorso dei termini di

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di 2.000,00 euro alla Cassa delle
Ammende.

Così deciso in Roma il 16 dicembre 2016.

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