Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19140 del 08/04/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 19140 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: PEZZELLA VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MESKINE AYOUB N. IL 30/07/1988
avverso la sentenza n. 1550/2013 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di MANTOVA, del 22/07/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO
PEZZELLA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
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Ui i difensor Avv.;

Data Udienza: 08/04/2014

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 22.7.2013 il G.U.P del Tribunale di Mantova applicava
ex art. 444 cod. proc. pen. all’imputato Meskine Ayoub, per il reato di cui all’art.
110 cod. pen., 73 co. 1bis D.P.R. 309/90, concessegli le circostanze attenuanti
generiche ed operata la riduzione per il rito, la pena di anni due e mesi otto di
reclusione ed euro 14.000,00 di multa, con ordine di confisca e distruzione dello
stupefacente in sequestro e confisca del cellulare.
Il Meskine era imputato di avere, in concorso con Fajrí Jaouad, detenuto

del tipo cocaina per un peso di circa 300 grammi, suddivisa in tre buste di
plastica, occultate all’interno della vettura Citroen C4 tg. CZ032CW di proprietà
del Fajiri Jaouad, in un vano appositamente creato mediante taglio di parte della
lamiera della vettura nel montante posto tra le due portiere di sinistra.

2. Avverso detto provvedimento, Meskine Ayoub propone ricorso, a mezzo del proprio difensore, deducendo mancanza di motivazione in più punti della
sentenza.
Il ricorrente si duole che il GUP non avrebbe esposto sufficientemente gli
elementi di fatto e di diritto su cui è fondata la decisione e non avrebbe affrontato con criticità la verifica dell’adeguatezza e della coerenza logica delle argomentazioni con le quali è stata dimostrata la valenza dei vari elementi di prova, in sé
stessi e nel loro reciproco collegamento.

Chiede pertanto annullarsi la sentenza impugnata.

Il P.G. presso questa Corte in data 11.12.2013 ha reso conclusioni scritte
chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, stante la estreme genericità
dello stesso.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.

Il ricorso è manifestamente infondato e pertanto va dichiarato

inammissibile.

2. E’ ormai principio consolidato di questa Corte di legittimità, anche a
sezioni unite, quello secondo cui, nell’ipotesi di impugnazione di una decisione
assunta in conformità alla richiesta formulata dalla parte secondo lo schema
procedimentale previsto dall’art. 444 c.p.p., l’esigenza di specificità delle censure
deve ritenersi addirittura “rafforzata” rispetto ad ipotesi di diversa conclusione
del giudizio, dato che la critica al provvedimento che abbia accolto la domanda

al fine di spaccio e, in ogni caso, per uso non personale, sostanza stupefacente

dell’imputato deve impegnarsi a demolire, prima di tutto, proprio quanto dalla
stessa parte richiesto (Sez. U, sent. n. 35738 del 27.05.2010 rv. 247839; Sez.
U., 24.6.1998, Verga, rv 211468).
Con particolare riferimento all’onere di verifica dell’insussistenza delle
cause di proscioglimento immediato, questa Corte ha altresì precisato che la
sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti,
escludendo che ricorra una delle ipotesi proscioglimento previste dall’art. 129
c.p.p., può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di

evidente la sussistenza di una causa di non punibilità (Sez.

1, n. 4688 del

10.1.2007, Brendolin, rv. 236622.
E’ altrettanto pacifico, poi, che in caso di patteggiamento ai sensi dell’art.
444 c.p.p., “l’accordo intervenuto tra le parti esonera l’accusa dall’onere della

prova e comporta che la sentenza che recepisce l’accordo fra le parti sia da
considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto
(deducibile dal capo d’imputazione), con l’affermazione della correttezza della
qualificazione giuridica di esso, con il richiamo all’art. 129 c.p.p. per escludere la
ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della
pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all’art. 27 Cost.”. (Sez. 4, 13.7.2006, n.
34494, P.G. in proc. Koumya, rv. 234824; vedasi anche, Sez. 1, 27.9.1994, n.
3980, rv. 199479).
Con particolare riferimento all’onere di verifica dell’insussistenza delle
cause di proscioglimento immediato, questa Corte ha altresì precisato che la
sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti,
escludendo che ricorra una delle ipotesi proscioglimento previste dall’art. 129
c.p.p., può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di
motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia invece
evidente la sussistenza di una causa di non punibilità (Sez. I, 10.1. 2007, n.
4688, rv. 236622).

motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia invece

E ancora, di recente, si è precisato che nella motivazione della sentenza di
patteggiamento il richiamo all’art. 129 c.p.p. è sufficiente a far ritenere il giudice
abbia verificato ed escluso la presenza di cause di proscioglimento, non
occorrendo ulteriori e più analitiche disamine al riguardo (Sez. 2, 17.11.2011
2011, n. 6455, rv. 252085). In tale pronuncia è stato chiarito in motivazione che
il semplice testuale rinvio al medesimo articolo, il cui contenuto entra in tal modo
a far parte per relationem del ragionamento decisorio, esprime l’avvenuta
verifica, da parte del giudice, dell’inesistenza di motivi di non punibilità, senza
che occorra una ulteriore e più analitica disanima, purché dal testo della
sentenza medesima non emergano in modo positivo elementi di segno contrario.

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Del resto, già agli albori del vigente codice di rito era stato affermato che
la motivazione della sentenza in ordine alla mancanza dei presupposti per
l’applicazione dell’art. 129 c.p.p. potesse essere meramente enunciativa (Sez.
U., 27.3.1992, Di Benedetto; Sez. 1, 12.1.1994, Di Modugno).
Né può ritenersi in contrasto con tale orientamento l’annullamento senza
rinvio disposto in una pronuncia di questa Corte (Sez. 4, 21.4.2010, n. 31392,
rv. 248198) in base al principio secondo il quale “il giudice del patteggiamento
deve, nei limiti di una motivazione semplificata della sentenza, indicare le ragioni

cause di non punibilità, sull’esatta qualificazione del fatto, sulla correttezza della
valutazione delle circostanze e sull’adeguatezza della pena’.

Nel caso-limite in

concreto esaminato nella pronuncia 31392/2010 si era, infatti, di fronte ad una
sentenza la cui motivazione era affidata a tre righe di un modulo prestampato, in
cui non vi era neanche un riferimento all’art. 129 c.p.p.

3. La proposta doglianza nel caso di specie è manifestamente infondata in

quanto l’esigenza minima di motivazione della sentenza a seguito di
“patteggiamento” della pena può ritenersi adempiuta, in relazione all’assenza di
cause di proscioglimento di cui all’art. 129 c.p.p., dal semplice testuale rinvio al
medesimo articolo, il cui contenuto entra in tal modo a far parte per relationem
del ragionamento decisorio ed esprime l’avvenuta verifica, da parte del giudice,
dell’inesistenza di motivi di non punibilità, senza che occorra una ulteriore e più
analitica disanima, purché dal testo della sentenza medesima non emergano in
modo positivo elementi di segno contrario.
Nel caso in esame, la sentenza del GUP di Mantova, previa una succinta
descrizione dei fatti (deducibile dal capo d’imputazione), previa la disamina della
richiesta operata, richiama l’assenza di elementi idonei a dar fondamento ad una
pronuncia di proscioglimento fra quelle previste dall’art. 129 cod. proc. pen., rilevando che “sussistono fortissimi elementi indiziari a carico dell’imputato in or-

dell’accoglimento dell’accordo e dare canto dell’accertamento sull’assenza di

dine alla grave fattispecie delittuosa di cui alla contestazione, in quanto ciò si
evince chiaramente da tutti gli atti d’indagine compiuti e compendiati nell’incarto
processuale in esame (si fa riferimento in particolare al contenuto dei verbali di
arresto, perquisizione e sequestro a cura polizia Stradale Sottosezione Verona
Sud)”, afferma la correttezza della qualificazione giuridica dei fatti nonché di
avere operato la verifica della congruità della pena patteggiata, quindi recepisce
integralmente le statuizioni concordate applicando la pena stabilita.
Come si vede, secondo i principi di diritto sopra richiamati, il giudice di
merito con motivazione del tutto esauriente ha dato conto in maniera più che
sufficiente della insussistenza delle cause di non punibilità ex art. 129 cpp e
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quindi la sentenza impugnata si sottrae certamente alla censura mossa, non
emergendo da essa in modo positivo alcun elemento di segno contrario, ma anzi
l’esistenza di elementi indiziari di responsabilità.
Il ricorso appare tendere solo a rimettere in discussione i termini
dell’accordo finalizzato all’applicazione della pena oggetto del patteggiamento, il
che non è consentito.
4. Non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di

parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al
pagamento della sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. nella
misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C. 1.500,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma, l’8 aprile 2014
Il Presidente

inammissibilità (Corte Cost. sentenza 13.6.2000 n. 186), alla condanna della

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