Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1914 del 29/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1914 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) CATARINELLA DONATO N. IL 18/12/1963
avverso la sentenza n. 130/2011 CORTE APPELLO di POTENZA, del
16/12/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

Data Udienza: 29/11/2012

OSSERVA
Catarinella Donato ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte
d’appello di Potenza in data 16-12-11 , che ha confermato , in punto di
responsabilità, la pronuncia di primo grado, nella parte in cui l’imputato è stato
condannato per il reato di cui all’art 393 cp , commesso in Lavello il 30-9-06.

in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e della
sospensione condizionale.
Le doglianze formulate esulano dal novero delle censure deducibili in sede di
legittimità , collocandosi sul piano del merito. Le determinazioni del giudice di
merito in ordine alla concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla
sospensione condizionale della pena sono infatti insindacabili in cassazione ove
siano sorrette da motivazione congrua , esente da vizi logico-giuridici ed idonea a
dar conto delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la motivazione del giudice
d’appello è senz’altro da ritenersi adeguata , avendo la Corte territoriale
evidenziato come la condotta dell’imputato non abbia avuto carattere episodico ma
si sia inquadrata in una consolidata abitudine . Ciò che ha indotto il giudice di
secondo grado a formulare un prognosi di recidiva negativa.
Il ricorso è dunque fondato su motivi non consentiti dalla legge e va pertanto
dichiarato inammissibile , a norma dell’art 606 co 3 cpp , con conseguente
condanna al pagamento delle spese del procedimento e di una somma a favore della
cassa delle ammende che si stima equo quantificare in euro mille .

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento e di una somma a favore della cassa delle ammende di euro mille.
Così deciso in Roma il 29-11-12.

Il ricorrente deduce vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale,

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