Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19139 del 16/12/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19139 Anno 2017
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ESPOSITO ALDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MAGGIORE MARCELLO N. IL 22/08/1981
avverso la sentenza n. 2675/2014 CORTE APPELLO di CATANIA, del
22/04/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO ESPOSITO;

Data Udienza: 16/12/2016

RILEVATO IN FATTO

Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Catania,
confermava la sentenza del Tribunale di Caltagirone del 20/11/2014 di condanna
nei confronti di Maggiore Marcello alla pena di mesi dieci di reclusione in ordine
ai reati ascrittigli di cui agli artt. 75, comma 2, D.L. n. 159 del 2011 e 116 c.d.s.
(in Militello di Val di Catania il 13/05/2014).
Avverso tale sentenza il condannato proponeva personalmente ricorso per

requisiti minimi di coerenza e di logicità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato.
Il motivo
motivo di ricorso è del tutto generico, in quanto -era dedotta una presunta
illogicità della motivazione, senza però spiegare le ragioni in base alle quali si
fonda vei tale assunto.
Ebbene, è inammissibile il ricorso per Cassazione i cui motivi si limitino
genericamente a lamentare l’omessa valutazione di una tesi alternativa a quella
accolta dalla sentenza di condanna impugnata, senza indicare precise carenze od
omissioni argomentative ovvero illogicità della motivazione di questa, idonee ad
incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio indiziario
posto a fondamento della decisione di merito (Sez. 2, 07/05/2015 n. 30918,
Falbo, Rv. 264441).
Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato
al pagamento delle spese processuali; non sussistendo ipotesi di esonero, al
versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 2.000,00
euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di 2.000,00 euro alla Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma il 16 dicembre 2016.

“(
—-

Cassazione, deducendo vizio di motivazione per essere la sentenza priva dei

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